Page 113 - Il Corpo Fanteria Real Marina 1861-1878
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L'ordinamento



              vo il loro obbligo di leva colla classe cui appartengono per età.
                 Se tra i volontari ora detti vi fossero di quelli che desiderassero di pro-
              seguire la carriera militare nell'esercito, potranno essere assegnati a quei
              corpi che essi preferiscono purché abbiano i richiesti requisiti.
                 I sottufficiali dovranno, a norma di quanto è stabilito per quelli dello
              esercito, prendere, se già non l'hanno, la ferma permanente e saranno
              da questo Ministero direttamente assegnati ai reggimenti in cui possano
              trovar posto.
                 I militari del corpo real fanteria marina aventi la ferma permanente i
              quali trovansi nell' ultimo anno di servizio, e non intendono assumere al-
              tri impegni, potranno, nell'atto dello scioglimento del corpo stesso, essere
              mandati in licenza per ordine del Ministero della marina, ma saranno
              però dati in nota ai rispettivi distretti militari di leva per essere presi ai
              ruoli e trasferiti alla milizia territoriale al termine della loro ferma.
                 I comandanti di distretti militari ed i comandanti tutti di corpo pro-
              cureranno di dare eseguimento nella parte che li riguarda alle presenti
              disposizioni attenendosi alle norme che sono tracciate dal Regolamento
              sul reclutamento e dalle Istruzioni per le matricole.
                                                                Il Ministro — bruzzo.


                 Il 3 dicembre 1878 veniva pubblicata la legge che riordinava l’intero
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              personale della Regia Marina   che risultò ora composto dal Corpo dello
              Stato Maggiore Generale, dal Corpo Reale Equipaggi, dal Corpo del Ge-
              nio Navale, dal Corpo Sanitario e dal Corpo di Commissariato: il Corpo
              Fanteria Real Marina non vi veniva menzionato, semplicemente non esi-
              steva più.
                 La legge vi accennava solo con due scarni articoli riguardanti le sorti
              del personale, ovvero:
                 Art. 33. Gli ufficiali del soppresso corpo fanteria marina, i quali lo
              domanderanno e che saranno riconosciuti idonei, saranno ammessi colla
              loro rispettiva anzianità nei personali della regia marina, o nell’arma di
              fanteria dell’esercito.
                 Gli altri ufficiali della fanteria marina verranno collocati a riposo od

              97  Legge che riordina il personale della regia marina militare, N. 4610 (Serie 2 ª) del 3 dicembre
                 1878


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