Page 254 - Il Corpo Fanteria Real Marina 1861-1878
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IL CORPO FANTERIA REAL MARINA 1861- 1878



              18. Nell'uniforme di marcia sotto le armi: gli ufficiali a piedi portano la
                 mantellina a tracolla dalla spalla sinistra al fianco destro; quelli a
                 cavallo la portano attaccata alla sella.
              19. Nell'uniforme di marcia è in facoltà del comandante di corpo di ordi-
                 nare la coperta bianca sul chepì o quella di tela incerata.


                    Prescrizioni circa l'uso delle diverse uniformi per gli ufficiali.
              20. L'uniforme ordinaria si veste nei giorni non festivi, all’interno degli
                 arsenali e degli stabilimenti marittimi e a bordo e, di massima, in tutte
                 le istruzioni ed esercitazioni, salvo le eccezioni di cui al N° seguente.
              21. L’uniforme di marcia si veste nelle marcie in generale, nelle esercita-
                 zioni di marcia ed in quelle di combattimento di 2° e 3° grado.
              22. L'ufficiale veste la grand'uniforme:
                a) Nei giorni festivi: l'obbligo è però solamente dall'una pomeridiana
                 sino alla ritirata.
                b) Nelle solennità della festa nazionale, dell' anniversario della na-
                 scita di S. M. il Re, nel giorno di S. Barbara, festa della R. Marina:
                 l'intera giornata.
                c) Comparendo innanzi ai tribunali militari ed ai consigli di disciplina.
                d) Nei balli e serate a Corte, od ove intervengono persone della fami-
                 glia reale; così pure nei teatri, balli e serate allorché è di convenienza
                 l'abito di etichetta.
                e) Nei servizi di guardia a S. M. il Re, ai RR. Principi ed a Principi
                 stranieri; nelle scorte a S. M. il Re ed ai RR. Principi e nel prestare
                 giuramento.
                f) Nelle parate; essendo membro di un consiglio di disciplina o giudice
                 in un tribunale militare; essendo di picchetto ai tribunali militari ed
                 alla corte di assisie; nelle funzioni funebri.
                g) Nelle presentazioni a S. M. il Re ed ai RR. Principi.
                h) Nelle visite di dovere agli ufficiali generali.
                i) Nel presentarsi al comandante ed agli ufficiali superiori del corpo,
                 per nuova destinazione al medesimo.
              23. Nelle visite di dovere ad ufficiali superiori od inferiori gli ufficiali
                 vestono l'uniforme prescritta per la giornata.




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