Page 269 - Il Corpo Fanteria Real Marina 1861-1878
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uniformi, distintivi, equipaggiamento, armamento e insegne
al sito ove deve essere inalberato lo stendardo.
Quelle per la fanteria sono dell’altezza di metri 2,50 compreso il cal-
cio (0,10) e la parte che si conficca nella freccia (0,10).
Quelle per la cavalleria 1,38.
Art.9
Le aste delle Bandiere per i Corpi di truppa saranno fasciate di velluto
turchino azzurro, ornate di bullette d’ottone poste a linea spirale.
Art. 10
Le aste saranno sormontate dalla freccia, la quale ha nel centro lo
stemma reale, e portante le iscrizioni indicate al precedente art. 3.
Art. 11
Alla parte inferiore della freccia è avvolta una fascia di seta di colore
turchino azzurro a nodo, e con due strisce.
Art.12
Saranno così pure avvolti due cordoni in argento della dimensione di
millimetri 4, e della lunghezza totale di 1,50 terminati con fiocchi.
Art. 13
Le bandiere nuove di prima istituzione saranno sempre provvedute ai
Corpi dal Ministero della guerra.
Occorrendo però rinnovazioni e riparazioni all’asta, al drappo, alla
fascia, vi provvederà direttamente il Corpo prelevando le stoffe occorrenti
dal magazzino dell’amministrazione centrale per perfetta uniformità di
tessuto e di colore.
Art. 14
Nell’occorrenza di distribuzione di bandiere di prima istituzione si os-
serveranno le norme divisate da regolamenti.
Il Ministro predetto è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto,
che sarà registrato alla Corte dei Conti.
Dato Torino addì 25 marzo 1860
VITTORIO EMANUELE
M. Fanti.
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