Page 200 - Il Corpo Fanteria Real Marina 1861-1878
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IL CORPO FANTERIA REAL MARINA 1861- 1878



              N. dei cappotti occorrenti, da rilasciarsi dal Comandante del distacca-
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              mento se è Ufficiale, o altrimenti dall' Ufficiale in 2. del bastimento;
              in entrambi i casi detto buono dovrà essere vistato dal Comandante di
              bordo, e vi apporranno eziandio la loro firma, a seconda delle, località,
              o il Relatore del Consiglio d' Amministrazione o i Comandanti dei bat-
              taglioni distaccati.

                                               Art. 5.°
                 I cappotti cerati devono far parte della dotazione del distaccamento
              che li preleva dal deposito, e quindi dovrà esserne assolutamente proibita
              la esportazione dal bordo, per qualsiasi motivo, agli individui che sbar-
              cano, salvo il caso di trasbordo da un R. Legno ad un altro; in cui sarà
              permessa la esportazione di detto articolo, quando il Comandante del
              distaccamento od Ufficiale in 2.ª del bastimento su cui trasborda l'indivi-
              duo rilasci agli Ufficiali del bastimento dal quale sbarca, un documento
              di scarico.
                                               Art. 6.°
                 Ciascun cappotto dovrà portare improntata con inchiostro indelebile
              la data della prima distribuzione per potere accertare la durata.

                                               Art. 7.°
                 La restituzione dei cappotti nei magazzini del Corpo dovrà al disarmo
              del bastimento od allo sbarco del distaccamento eseguirsi dallo stesso Uffi-
              ciale, che li prelevò, o da chi lo avrà rimpiazzato nelle funzioni, acciò possa
              assistere alla verificazione e ritirare il relativo documento di scarico.

                                               Art. 8.°
                 Presso ogni deposito di vestiario sarà istituito un registro ove si do-
              vranno trascrivere i cappotti consegnati a bordo alle RR. Navi, colla indi-
              cazione del loro valore a termini di perizia, e quelli che vengono restituiti
              del pari periziati; dovrà in apposita colonna risultare dei deperimenti
              riconosciuti, e del loro importo.

                                               Art. 9.°
                 Giascun Militare a bordo delle R. Navi è depositario del proprio cap-
              potto incerato, e ne rimane quindi responsabile tanto per la perdita, quanto
              pei deperimenti attribuibili a negligenza sua o cattivo uso e conservazione.



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