Page 200 - Il Corpo Fanteria Real Marina 1861-1878
P. 200
IL CORPO FANTERIA REAL MARINA 1861- 1878
N. dei cappotti occorrenti, da rilasciarsi dal Comandante del distacca-
a
mento se è Ufficiale, o altrimenti dall' Ufficiale in 2. del bastimento;
in entrambi i casi detto buono dovrà essere vistato dal Comandante di
bordo, e vi apporranno eziandio la loro firma, a seconda delle, località,
o il Relatore del Consiglio d' Amministrazione o i Comandanti dei bat-
taglioni distaccati.
Art. 5.°
I cappotti cerati devono far parte della dotazione del distaccamento
che li preleva dal deposito, e quindi dovrà esserne assolutamente proibita
la esportazione dal bordo, per qualsiasi motivo, agli individui che sbar-
cano, salvo il caso di trasbordo da un R. Legno ad un altro; in cui sarà
permessa la esportazione di detto articolo, quando il Comandante del
distaccamento od Ufficiale in 2.ª del bastimento su cui trasborda l'indivi-
duo rilasci agli Ufficiali del bastimento dal quale sbarca, un documento
di scarico.
Art. 6.°
Ciascun cappotto dovrà portare improntata con inchiostro indelebile
la data della prima distribuzione per potere accertare la durata.
Art. 7.°
La restituzione dei cappotti nei magazzini del Corpo dovrà al disarmo
del bastimento od allo sbarco del distaccamento eseguirsi dallo stesso Uffi-
ciale, che li prelevò, o da chi lo avrà rimpiazzato nelle funzioni, acciò possa
assistere alla verificazione e ritirare il relativo documento di scarico.
Art. 8.°
Presso ogni deposito di vestiario sarà istituito un registro ove si do-
vranno trascrivere i cappotti consegnati a bordo alle RR. Navi, colla indi-
cazione del loro valore a termini di perizia, e quelli che vengono restituiti
del pari periziati; dovrà in apposita colonna risultare dei deperimenti
riconosciuti, e del loro importo.
Art. 9.°
Giascun Militare a bordo delle R. Navi è depositario del proprio cap-
potto incerato, e ne rimane quindi responsabile tanto per la perdita, quanto
pei deperimenti attribuibili a negligenza sua o cattivo uso e conservazione.
200

