Page 93 - Il Corpo Fanteria Real Marina 1861-1878
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L'ordinamento



              presso dei Reggimenti onde vengano senza indugio iniziate le operazioni
              occorrenti perché il decreto possa entrare in vigore al 1° del prossimo
              venturo mese di ottobre.
                 2. Per parte dei prefati Comandanti in Capo verrà al più presto pos-
              sibile rivolta a questo Ministero una nota degli Ufficiali dei vari gradi,
              i quali desiderassero di essere collocati in aspettativa per riduzione di
              Corpo, a termini dell'art. 10 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli
              Ufficiali.
                 Faranno in pari tempo le necessario proposte per la dispensa dalle
              speciali funzioni degli Aiutanti Maggiori e degli Ufficiali di Amministra-
              zione che risulteranno in eccedenza al nuovo organico.
                 3.  Gli  Ufficiali  provenienti  dalle  soppresse  Compagnie  di  Deposito
              saranno ripartiti fra le Compagnie attive nel modo che il Comandante
              del rispettivo Reggimento ravviserà più conveniente, secondo l'ordine di
              anzianità, ritenuto che il collocamento in aspettativa di quelli eccedenti
              il numero stabilito dai nuovi quadri dovrà aver luogo a tenore di legge.
                 4. Essi saranno però chiamati, giusta i concerti a tal riguardo presi
              col Dicastero della Guerra, ad occupare i 2/3 dei posti che si renderanno
              vacanti, tanto nel Corpo Fanteria Real Marina, che in quelli della Fante-
              ria dell'Esercito e dei Bersaglieri, dopo gli Ufficiali di questi ultimi Corpi
              attualmente in aspettativa allo stesso titolo.
                 5. I graduati di bassa forza in eccedenza ai quadri suddetti saranno
              mantenuti in sopra numero ripartitamente fra le varie Compagnie e chia-
              mati ad occupare le vacanze che saranno in seguito per verifìcarsi, nei
              modi seguenti:
                 a) I tre quarti delle dette vacanze saranno devolute ai Caporali e Sotto-
              Ufficiali in eccedenza all'organico, di grado e d'impiego uguale a quello
              resosi vacante;
                 b) L'altro quarto dovrà essere composto, per via di avanzamento, tanto
              dai Militari compresi nel quadro, quanto da quelli in sopra numero, di
              grado, sì gli uni che gli altri, immediatamente inferiore;
                 c) I primi tre posti che si renderanno vacanti dovranno essere conferiti
              ai graduati in sopra numero; il quarto per via di avanzamento.






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