Page 93 - Il Corpo Fanteria Real Marina 1861-1878
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L'ordinamento
presso dei Reggimenti onde vengano senza indugio iniziate le operazioni
occorrenti perché il decreto possa entrare in vigore al 1° del prossimo
venturo mese di ottobre.
2. Per parte dei prefati Comandanti in Capo verrà al più presto pos-
sibile rivolta a questo Ministero una nota degli Ufficiali dei vari gradi,
i quali desiderassero di essere collocati in aspettativa per riduzione di
Corpo, a termini dell'art. 10 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli
Ufficiali.
Faranno in pari tempo le necessario proposte per la dispensa dalle
speciali funzioni degli Aiutanti Maggiori e degli Ufficiali di Amministra-
zione che risulteranno in eccedenza al nuovo organico.
3. Gli Ufficiali provenienti dalle soppresse Compagnie di Deposito
saranno ripartiti fra le Compagnie attive nel modo che il Comandante
del rispettivo Reggimento ravviserà più conveniente, secondo l'ordine di
anzianità, ritenuto che il collocamento in aspettativa di quelli eccedenti
il numero stabilito dai nuovi quadri dovrà aver luogo a tenore di legge.
4. Essi saranno però chiamati, giusta i concerti a tal riguardo presi
col Dicastero della Guerra, ad occupare i 2/3 dei posti che si renderanno
vacanti, tanto nel Corpo Fanteria Real Marina, che in quelli della Fante-
ria dell'Esercito e dei Bersaglieri, dopo gli Ufficiali di questi ultimi Corpi
attualmente in aspettativa allo stesso titolo.
5. I graduati di bassa forza in eccedenza ai quadri suddetti saranno
mantenuti in sopra numero ripartitamente fra le varie Compagnie e chia-
mati ad occupare le vacanze che saranno in seguito per verifìcarsi, nei
modi seguenti:
a) I tre quarti delle dette vacanze saranno devolute ai Caporali e Sotto-
Ufficiali in eccedenza all'organico, di grado e d'impiego uguale a quello
resosi vacante;
b) L'altro quarto dovrà essere composto, per via di avanzamento, tanto
dai Militari compresi nel quadro, quanto da quelli in sopra numero, di
grado, sì gli uni che gli altri, immediatamente inferiore;
c) I primi tre posti che si renderanno vacanti dovranno essere conferiti
ai graduati in sopra numero; il quarto per via di avanzamento.
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