Page 141 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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IpotesI dI rIordInamento e dI formazIone dI serIe 141
3.4. Primo piano di sviluppo agricolo
(Legge 2 giugno 1961 n. 454)
1961-1965
403 unità archivistiche
Nota introduttiva
L’art.1 della legge n. 454 del 1961 prevedeva un piano quinquennale di:
interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell’agricoltura, da re-
alizzarsi promuovendo la formazione ed il consolidamento d’imprese effi-
cienti e razionalmente organizzate, in specie a quelle di carattere familiare,
l’incremento della produttività e dell’occupazione, il miglioramento del-
le condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni
rurali, l’adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati
interni ed internazionali, anche mediante riconversioni colturali.
Nel piano erano stati disposti ingenti finanziamenti per il quinquennio
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1960-1965 per intensificare le provvidenze a favore dei territori montani già
contemplate nella legge n. 991/1952. In particolare per:
- il completamento delle opere pubbliche e di sistemazione già iniziate;
- l’attuazione di organici e funzionali complessi di opere di difesa e con-
servazione del suolo con specifico riguardo alle sistemazioni idraulico
forestali; il rimboschimento di terreni a vocazione forestale resisi di-
sponibili anche per effetto dell’esodo, specie nelle zone appenniniche
ed insulari, dando, dovunque possibile, largo sviluppo alle essenze a
rapido accrescimento;
- l’esecuzione di opere di miglioramento dei pascoli montani;
- la realizzazione di singoli autonomi lotti di opere infrastrutturali a ca-
rattere civile, tenuto conto dei reali bisogni delle popolazioni montane e
delle effettive possibilità di sviluppo economico delle zone di interven-
to .
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26 L’art. 13 della legge 454/1961 in materia di «contributi per opere di miglioramento in monta-
gna» disponeva: «è autorizzata la spesa di 40 miliardi di lire in ragione di lire 8 miliardi per
ciascun esercizio dal 1960-1961 al 1964-1965, per la concessione dei contributi e delle antici-
pazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 17 della legge 25 luglio 1952, n.991, con le maggiori aliquo-
te previste dalla presente legge». L’art. 23 della stessa legge per «opere pubbliche di bonifica
montana» stabiliva: «è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per cia-
scun esercizio dal 1960-1961 al 1964-1965 per l’esecuzione pubbliche di bonifica montana di
cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991».
27 Eusebio Buffa, Provvidenze a favore della montagna nel piano quinquennale per lo sviluppo
dell’agricoltura, in «Monti e boschi», 13 (2), 1952, pp. 89-90.

