Page 143 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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IpotesI dI rIordInamento e dI formazIone dI serIe  143

              3.5.   Secondo piano di sviluppo agricolo
                  (Legge 27 ottobre 1966 n. 910)

                 1966-1971
                 56 unità archivistiche


                 Nota introduttiva
                 Dopo il primo quinquennio d’applicazione del primo piano verde fu varato
              un secondo piano, legge 27 ottobre 1966, n. 910 che, proseguendo la politi-
              ca agrario-forestale del primo, lo perfezionò in alcuni aspetti. Tale perfezio-
              namento si attuò anche in conseguenza del dibattito scientifico, sviluppatosi
              nell’aprile del 1961, in Firenze, durante il Congresso nazionale sui Rimbo-
              schimenti e sulla ricostruzione dei boschi degradati. Infatti, con gli strumenti
              che il secondo piano verde prevedeva per il sostegno alla selvicoltura , fu-
                                                                                28
              rono recepiti in parte i dettami della mozione finale del Congresso. Lo Stato
              accentuava la costituzione di rimboschimenti a suo totale carico anche nei
              comprensori di bonifica montana, ampliando le previsioni dell’art. 39 del r.d.
              30 dicembre 1923, n. 3267, che limitava gli interventi dello Stato ai bacini
              montani. Per attuare tale programma di rimboschimenti fu potenziata la col-
              tura vivaistica forestale. L’art. 28 del Piano prevedeva un adeguato potenzia-
              mento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, da attuarsi, oltre che
              con il miglioramento di quelli esistenti, anche con l’acquisto di nuovi terreni
              adatti alla costituzione ex novo dei vivai. Il rimboschimento anche quando
              fosse stato eseguito per preminenti scopi di difesa idrogeologica, non avreb-
              be dovuto prescindere dalla considerazione produttiva che doveva poggiare
              sul miglioramento genetico dei soprassuoli. Quindi un nuovo aspetto della
              legislazione forestale, contenuto nel secondo piano verde era quello relativo
              alla sperimentazione e alla ricerca applicata in campo agrario e forestale . A
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              questo scopo il Ministero dell’agricoltura e delle foreste potenziò la rete degli
              istituti di ricerca gestiti mediante la costituzione di due nuovi organismi: l’Isti-
              tuto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo e l’Istituto per l’assestamento
              forestale di Trento (d.l. 25 novembre 1967). Il primo, erede della Stazione spe-
              rimentale di selvicoltura di Firenze, con il compito di migliorare le tecniche di
              rimboschimento, la coltura dei boschi e delle piante da legno e di approfondire
              le tematiche di genetica e di ecologia forestale; il secondo con il compito della
              pianificazione e dei modelli di gestione delle risorse forestali. E’ di particolare


              28  Il titolo IV della legge disciplinava i Provvedimenti per lo sviluppo forestale.
              29  Vitantonio Pizzigallo, L’evoluzione della legislazione forestale italiana, in «L’Italia forestale
                 nel centenario della fondazione della scuola di Vallombrosa», Firenze, Accademia italiana di
                 scienze forestali, 1970, pp. 311-340.
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