Page 146 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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146           Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale

                  (per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della
                  legge 25 luglio 1952, n. 991), quando la spesa preventivata non supera-
                  va i 30 milioni di lire. Le domande di concessione dei contributi e degli
                  altri benefici dovevano essere presentate in carta libera all’Ispettorato
                  provinciale dell’agricoltura o all’Ispettorato ripartimentale delle foreste
                  entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella
                  gazzetta ufficiale del decreto ministeriale che delimitava le zone dan-
                  neggiate. Alla concessione e al pagamento dei contributi provvedeva il
                  Ministero per l’agricoltura e le foreste, quando la spesa preventivata per
                  le opere e per gli acquisti superava i 30 milioni (art.4). Inoltre, il Mini-
                  stero dell’agricoltura e delle foreste poteva assumere a suo totale carico
                  le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il
                  ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli
                  eventi di cui all’art. 1, ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed
                  agraria nei territori montani danneggiati; potevano anche essere ese-
                  guiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
                  Infine, le stesse disposizioni si applicavano per il ripristino delle strade
                  interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche e
                  impianti irrigui a servizio di più pendii anche se non ricadenti in com-
                  prensori di bonifica (art. 8).

               3.6.2. Legge 18 agosto 1962, n. 1360, Esproprio e acquisto di terreni
                     montani abbandonati (art. 2)

                  1962 -1967
                  37 unità archivistiche

                     All’articolo 1 la legge stabiliva che, per l’applicazione della legge 25
                  luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 era auto-
                  rizzata l’annua spesa di lire 12 miliardi. I finanziamenti tra l’altro erano
                  concessi all’Azienda di Stato per le foreste demaniali per procedere al
                  rimboschimento ed alla sistemazione dei terreni acquistati ed espropria-
                  ti; per l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli
                  articoli 19 e 20 della citata legge (art. 2). L’ASFD per i terreni nei quali
                  i lavori di rimboschimento o sistemazione dovevano essere necessa-
                  riamente eseguiti, aveva la facoltà di valutare la convenienza dell’ac-
                  quisto o dell’esproprio. L’Azienda di Stato foreste demaniali, inoltre,
                  avrebbe potuto accrescere il suo patrimonio espropriando quei terreni
                  rimboschiti a totale carico dello Stato, quando fossero stati contigui a
                  terreni suoi, o quando essi avessero costituito un comprensorio bosca-
                  to di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa
                  autonoma o potessero essere gestiti da un ufficio viciniore all’Azienda.
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