Page 146 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
P. 146
146 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
(per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della
legge 25 luglio 1952, n. 991), quando la spesa preventivata non supera-
va i 30 milioni di lire. Le domande di concessione dei contributi e degli
altri benefici dovevano essere presentate in carta libera all’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura o all’Ispettorato ripartimentale delle foreste
entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella
gazzetta ufficiale del decreto ministeriale che delimitava le zone dan-
neggiate. Alla concessione e al pagamento dei contributi provvedeva il
Ministero per l’agricoltura e le foreste, quando la spesa preventivata per
le opere e per gli acquisti superava i 30 milioni (art.4). Inoltre, il Mini-
stero dell’agricoltura e delle foreste poteva assumere a suo totale carico
le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il
ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli
eventi di cui all’art. 1, ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed
agraria nei territori montani danneggiati; potevano anche essere ese-
guiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
Infine, le stesse disposizioni si applicavano per il ripristino delle strade
interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche e
impianti irrigui a servizio di più pendii anche se non ricadenti in com-
prensori di bonifica (art. 8).
3.6.2. Legge 18 agosto 1962, n. 1360, Esproprio e acquisto di terreni
montani abbandonati (art. 2)
1962 -1967
37 unità archivistiche
All’articolo 1 la legge stabiliva che, per l’applicazione della legge 25
luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 era auto-
rizzata l’annua spesa di lire 12 miliardi. I finanziamenti tra l’altro erano
concessi all’Azienda di Stato per le foreste demaniali per procedere al
rimboschimento ed alla sistemazione dei terreni acquistati ed espropria-
ti; per l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli
articoli 19 e 20 della citata legge (art. 2). L’ASFD per i terreni nei quali
i lavori di rimboschimento o sistemazione dovevano essere necessa-
riamente eseguiti, aveva la facoltà di valutare la convenienza dell’ac-
quisto o dell’esproprio. L’Azienda di Stato foreste demaniali, inoltre,
avrebbe potuto accrescere il suo patrimonio espropriando quei terreni
rimboschiti a totale carico dello Stato, quando fossero stati contigui a
terreni suoi, o quando essi avessero costituito un comprensorio bosca-
to di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa
autonoma o potessero essere gestiti da un ufficio viciniore all’Azienda.

