Page 223 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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Archivio storico dell’AziendA di stAto foreste demAniAli  223

              4.4.3.   Acquisti e vendite di terreni dell’Azienda di Stato per le foreste
                     demaniali

                 Il demanio forestale dello stato, in forza della legge 2 giugno 1910, n. 277,
              era formato, anche da: terreni boscati (art. 10 lett. d) e da terreni nudi acqui-
              stati od espropriati dall’Azienda (art.10 lett. e). Il successivo art.11 stabiliva le
              procedure di acquisto ed esproprio:
                   con decreto reale motivato, su proposta del ministro di Agricoltura, indu-
                   stria e commercio, è di volta in volta data facoltà all’Azienda del demanio
                   forestale di Stato di acquisire i terreni boscati di cui alla lettera d), e di ac-
                   quistare od espropriare , in caso di mancato accordo sul prezzo , i terreni
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                                                                            72
                   di cui alla lettera e) dell’articolo precedente, nei limiti dei fondi all’uopo
                   stanziati nel bilancio dell’Azienda.
                 Nel 1910, al momento dell’istituzione  l’Azienda riceveva 71.000 ettari
              provenienti dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili, nei primi otto
              anni, con acquisti ben impostati passò a 106.000 ettari, ma nel 1919, eredi-
              tando le foreste ex austriache del Trentino e della Venezia Giulia, saliva a
              206.000 ettari.
                 Nel 1929 l’Azienda trasferì al Fondo per il culto, in applicazione dei Trat-
              tati lateranensi, la proprietà delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro
              (in tutto 23.000 ettari), di cui conservò la gestione tecnico amministrativa,
              nell’interesse del Fondo.
                 L’ampliamento continuò, nel 1940 prima che l’Italia entrasse in guerra, e il
              patrimonio terriero raggiunse i 252.760 ettari.
                 Conclusosi il secondo conflitto mondiale, l’Azienda perse il suo patrimo-
              nio nelle colonie e in seguito al trattato di pace, perdeva altri 30.078 ettari ri-
              cadenti in territori passati ad altre nazioni (Jugoslavia, Francia, Libia) e infine
              con l’istituzione delle Regioni a statuto autonomo (Val d’Aosta, Trentino Alto
              Adige, Sicilia e Sardegna), venivano trasferiti a tali enti altri 20.943 ettari.
                 Nel 1947, l’Azienda riprese la sua azione di acquisti per aumentare l’esten-
              sione della sua proprietà ormai ridotta a 129.000 ettari, superficie press’a poco
              uguale a quella del 1918 .
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                 I fondi stabiliti dalla legge per la montagna (991/1952), diedero nuovo im-
              pulso a questo settore; è da ricordare che la legge introduceva una novità ri-

              71  Nel caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri enti, il Ministero, su con-
                 forme parere dell’Autorità tutoria, avrebbe potuto sostituire all’indennità un canone annuo sulla
                 base del 3%.
              72  Il prezzo era stabilito da tre arbitri nominati dal Ministero, dal proprietario e dal presidente della
                 Corte d’appello.
              73  Giulio Sacchi, L’ampliamento del demanio forestale dello Stato, in «Monti e boschi», 3 (11/12),
                 1962, pp. 500-504.
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