Page 28 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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28           Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale

               Dal punto di vista economico i singoli Stati tutelavano i boschi intesi come
            riserve di legname (diritti di martellatura per la Marina, per la costruzione
            di difese militari, patrimonio della corona, ecc.) operando quindi una netta
            distinzione tra i boschi appartenenti ai demani, pubblici stabilimenti, comuni,
            corpi morali e religiosi soggetti a una più severa vigilanza (regolamentazione
            dei turni di taglio, dissodamenti sottoposti ad autorizzazione, ecc.) e i boschi
            appartenenti ai privati per i quali erano previste limitazioni solo per urgenti
            casi interessanti di pubblica utilità.
               Per garantire la difesa idrogeologica  venivano imposte delle restrizioni
            d’uso dei terreni indicati in appositi elenchi, come ad esempio i terreni ‘bandi-
            ti’ in Piemonte, oppure in terreni topograficamente individuati, come limitrofi
            alle strade maestre o in prossimità dei villaggi nel Ducato di Modena oppure
            in vicinanza dei fiumi nel Ducato di Lucca, oppure, ancora nei terreni indicati
            per tipologie generali: in pendio, sulle vette, lungo i crinali e i corsi d’acqua
            (come avveniva in Lombardia, nel Ducato di Parma o nelle ‘terre appese’ del
            Regno di Napoli).
               I divieti e i limiti d’uso riguardavano, con modalità più o meno restrittive,
            i disboscamenti, i dissodamenti e la messa a coltura dei terreni saldi, le estir-
            pazioni e il ‘dicioccamento’ di macchie e arbusti.
               Pertanto, nella generalità della legislazione forestale pre-unitaria il princi-
            pio ispiratore era quello di salvaguardare la stabilità del suolo e il buon regime
            delle acque e di difendere gli abitati da frane, alluvioni e valanghe, imponendo
            restrizioni nelle coltivazioni e nell’uso in genere dei terreni maggiormente
            esposti a eventi dannosi.
               A queste condizioni di fondo si rifaceva anche la legislazione piemontese
            che ha rappresentato la base dell’ordinamento del nuovo regno unitario.
               In particolare per quel che riguarda l’ordinamento forestale, il Salvarezza
            riferisce (1833)  che i provvedimenti forestali e silvani vigenti in Piemonte
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            erano quelli disciplinati da Le Regie costituzioni 11 luglio 1729 emanate dal re
            di Sardegna Vittorio Amedeo II.
               Con tali provvedimenti lo Stato piemontese si dotò di un’amministrazione
            delle regie foreste, che avvalendosi degli intendenti delle Provincie, vigilava
            sulla conservazione dei boschi. Bisogna però attendere il secolo successivo af-
            finché in Piemonte si istituisca un vero e proprio ordinamento forestale; infatti,
            con l’emanazione delle Regie patenti, in data 15 ottobre 1822, il re Carlo Felice
            costituì l’Amministrazione forestale e gettò le basi dell’odierno ordinamento .
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            2  Giuseppe Salvarezza, Cenni teorico-pratici sulla utilità della coltura boschiva e sul sistema
               forestale in Piemonte, Torino, 1833.
            3  La data del 15 ottobre 1822 era stata stabilita come l’annuale di fondazione del Corpo forestale
               dello Stato.
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