Page 28 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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28 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
Dal punto di vista economico i singoli Stati tutelavano i boschi intesi come
riserve di legname (diritti di martellatura per la Marina, per la costruzione
di difese militari, patrimonio della corona, ecc.) operando quindi una netta
distinzione tra i boschi appartenenti ai demani, pubblici stabilimenti, comuni,
corpi morali e religiosi soggetti a una più severa vigilanza (regolamentazione
dei turni di taglio, dissodamenti sottoposti ad autorizzazione, ecc.) e i boschi
appartenenti ai privati per i quali erano previste limitazioni solo per urgenti
casi interessanti di pubblica utilità.
Per garantire la difesa idrogeologica venivano imposte delle restrizioni
d’uso dei terreni indicati in appositi elenchi, come ad esempio i terreni ‘bandi-
ti’ in Piemonte, oppure in terreni topograficamente individuati, come limitrofi
alle strade maestre o in prossimità dei villaggi nel Ducato di Modena oppure
in vicinanza dei fiumi nel Ducato di Lucca, oppure, ancora nei terreni indicati
per tipologie generali: in pendio, sulle vette, lungo i crinali e i corsi d’acqua
(come avveniva in Lombardia, nel Ducato di Parma o nelle ‘terre appese’ del
Regno di Napoli).
I divieti e i limiti d’uso riguardavano, con modalità più o meno restrittive,
i disboscamenti, i dissodamenti e la messa a coltura dei terreni saldi, le estir-
pazioni e il ‘dicioccamento’ di macchie e arbusti.
Pertanto, nella generalità della legislazione forestale pre-unitaria il princi-
pio ispiratore era quello di salvaguardare la stabilità del suolo e il buon regime
delle acque e di difendere gli abitati da frane, alluvioni e valanghe, imponendo
restrizioni nelle coltivazioni e nell’uso in genere dei terreni maggiormente
esposti a eventi dannosi.
A queste condizioni di fondo si rifaceva anche la legislazione piemontese
che ha rappresentato la base dell’ordinamento del nuovo regno unitario.
In particolare per quel che riguarda l’ordinamento forestale, il Salvarezza
riferisce (1833) che i provvedimenti forestali e silvani vigenti in Piemonte
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erano quelli disciplinati da Le Regie costituzioni 11 luglio 1729 emanate dal re
di Sardegna Vittorio Amedeo II.
Con tali provvedimenti lo Stato piemontese si dotò di un’amministrazione
delle regie foreste, che avvalendosi degli intendenti delle Provincie, vigilava
sulla conservazione dei boschi. Bisogna però attendere il secolo successivo af-
finché in Piemonte si istituisca un vero e proprio ordinamento forestale; infatti,
con l’emanazione delle Regie patenti, in data 15 ottobre 1822, il re Carlo Felice
costituì l’Amministrazione forestale e gettò le basi dell’odierno ordinamento .
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2 Giuseppe Salvarezza, Cenni teorico-pratici sulla utilità della coltura boschiva e sul sistema
forestale in Piemonte, Torino, 1833.
3 La data del 15 ottobre 1822 era stata stabilita come l’annuale di fondazione del Corpo forestale
dello Stato.

