Page 30 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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30           Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale

               La prima sezione era ripartita in sette divisioni corrispondenti ad altrettante
            articolazioni territoriali: Savoia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Aosta,
            Nizza. Nel 1825 venne costituita l’ottava divisione, relativa al territorio di
            Genova.
               Il Regno era suddiviso nelle province indicate, presso ognuna delle quali
            era preposto un intendente. Da questi poi dipendevano gli ispettori, i sottoi-
            spettori e i brigadieri.
               I Comuni, che erano tenuti a gestire il proprio patrimonio forestale nel ri-
            spetto del regolamento regio, si avvalevano di campari  o guardiaboschi.
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               Gli ispettori e sottoispettori erano nominati dal re. I brigadieri erano nomi-
            nati dall’intendente generale,‘sopra proposizione’ degli intendenti delle Pro-
            vince, e sotto l’approvazione del primo segretario di Stato per gli affari interni.
            Per i campari la nomina avveniva tramite i consigli comunali,‘sopra proposi-
            zione’ del sindaco, e approvati dagli intendenti delle Province .
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               Le Regie patenti di Carlo Felice, pur avendo introdotto un regime vincolisti-
            co che si rilevò troppo rigido - la norma fondamentale prevista nel regolamen-
            to attuativo delle Regie patenti stabiliva: «È proibito a chiunque di estirpare e
            dissodare qualunque terreno imboschito per renderlo a coltura, od altrimenti
            disporne, salvo dopo averne ottenuta la permissione di S.M.» - rappresentaro-
            no un passaggio molto importante per l’organizzazione dell’Amministrazione
            forestale in quanto, per la prima volta, definitivamente tramontato il sistema
            amministrativo napoleonico, venne affrontato il problema di garantire la di-
            fesa dei boschi attraverso l’impiego di personale addetto inquadrato secondo
            una precisa gerarchia e con compiti definiti in base ad un regolamento.
               Con l’ascesa al trono di Carlo Alberto le critiche al regolamento di Carlo
            Felice si fecero serrate, a favore di un trattamento più differenziato che tenesse
            conto del regime giuridico della proprietà, delle caratteristiche del suolo e del-
            le esigenze economiche delle diverse componenti interessate al godimento del
            bosco e di una disciplina che, insieme alla tutela del bosco e alla protezione
            del sistema economico, considerasse anche il commercio del legname, la pro-
            duzione agricola, la sopravvivenza degli abitanti più poveri della montagna e


            6  Con la denominazione di campari o saltarii venivano identificati gli addetti alla sorveglianza
               boschiva. Questi avevano giuridicamente le stesse attribuzioni degli agenti di polizia; erano
               eletti tra i cittadini della rappresentanza del Comune, rimanevano in carica ordinariamente un
               anno; davano una cauzione e rispondevano dei danni e dei furti causati ai boschi loro affidati,
               qualora non riuscissero a denunciare gli autori. Si prestava fede alle loro denunzie e si assegna-
               va a essi una remunerazione in natura o in denaro, oltre a una parte dell’ammontare delle multe,
               cfr. Salvatore Muzzi, Cenni storici sull’Istituto di sorveglianza e custodia forestale in Italia, in
               «L’Italia forestale e montana», 12 (1), 1957, pp. 22-58.
            7  Archivio Stato di Torino (d’ora in poi AsTO), Sezione Corte, Materie economiche per catego-
               rie, Caccia e boschi, b. 2bis (1819 -1822), f. 4.21.
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