Page 30 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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30 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
La prima sezione era ripartita in sette divisioni corrispondenti ad altrettante
articolazioni territoriali: Savoia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Aosta,
Nizza. Nel 1825 venne costituita l’ottava divisione, relativa al territorio di
Genova.
Il Regno era suddiviso nelle province indicate, presso ognuna delle quali
era preposto un intendente. Da questi poi dipendevano gli ispettori, i sottoi-
spettori e i brigadieri.
I Comuni, che erano tenuti a gestire il proprio patrimonio forestale nel ri-
spetto del regolamento regio, si avvalevano di campari o guardiaboschi.
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Gli ispettori e sottoispettori erano nominati dal re. I brigadieri erano nomi-
nati dall’intendente generale,‘sopra proposizione’ degli intendenti delle Pro-
vince, e sotto l’approvazione del primo segretario di Stato per gli affari interni.
Per i campari la nomina avveniva tramite i consigli comunali,‘sopra proposi-
zione’ del sindaco, e approvati dagli intendenti delle Province .
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Le Regie patenti di Carlo Felice, pur avendo introdotto un regime vincolisti-
co che si rilevò troppo rigido - la norma fondamentale prevista nel regolamen-
to attuativo delle Regie patenti stabiliva: «È proibito a chiunque di estirpare e
dissodare qualunque terreno imboschito per renderlo a coltura, od altrimenti
disporne, salvo dopo averne ottenuta la permissione di S.M.» - rappresentaro-
no un passaggio molto importante per l’organizzazione dell’Amministrazione
forestale in quanto, per la prima volta, definitivamente tramontato il sistema
amministrativo napoleonico, venne affrontato il problema di garantire la di-
fesa dei boschi attraverso l’impiego di personale addetto inquadrato secondo
una precisa gerarchia e con compiti definiti in base ad un regolamento.
Con l’ascesa al trono di Carlo Alberto le critiche al regolamento di Carlo
Felice si fecero serrate, a favore di un trattamento più differenziato che tenesse
conto del regime giuridico della proprietà, delle caratteristiche del suolo e del-
le esigenze economiche delle diverse componenti interessate al godimento del
bosco e di una disciplina che, insieme alla tutela del bosco e alla protezione
del sistema economico, considerasse anche il commercio del legname, la pro-
duzione agricola, la sopravvivenza degli abitanti più poveri della montagna e
6 Con la denominazione di campari o saltarii venivano identificati gli addetti alla sorveglianza
boschiva. Questi avevano giuridicamente le stesse attribuzioni degli agenti di polizia; erano
eletti tra i cittadini della rappresentanza del Comune, rimanevano in carica ordinariamente un
anno; davano una cauzione e rispondevano dei danni e dei furti causati ai boschi loro affidati,
qualora non riuscissero a denunciare gli autori. Si prestava fede alle loro denunzie e si assegna-
va a essi una remunerazione in natura o in denaro, oltre a una parte dell’ammontare delle multe,
cfr. Salvatore Muzzi, Cenni storici sull’Istituto di sorveglianza e custodia forestale in Italia, in
«L’Italia forestale e montana», 12 (1), 1957, pp. 22-58.
7 Archivio Stato di Torino (d’ora in poi AsTO), Sezione Corte, Materie economiche per catego-
rie, Caccia e boschi, b. 2bis (1819 -1822), f. 4.21.

