Page 32 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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32           Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale

            denti delle Province (art.6). Come personale addetto all’Amministrazione era
            previsto un ispettore per circondario, ai cui ordini si trovavano i capiguardia in
            ciascun distretto e un numero imprecisato  di guardie necessarie per l’esple-
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            tamento del servizio (art.9). Gli ispettori dipendevano dagli intendenti delle
            Province (art.21) .
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               Gli ispettori erano nominati dal sovrano (art.11), per mezzo di un regio
            brevetto, sulla proposta del primo segretario di Stato per gli affari dell’interno
            (ministro); i capiguardia venivano nominati dal ministro, su proposta dell’in-
            tendente generale; le guardie erano nominate dalle singole Amministrazioni
            del regio demanio, degli appannaggi e della Sacra religione e Ordine mili-
            tare dei santi Maurizio e Lazzaro, e le nomine stesse ratificate dall’Azienda
            economica dell’interno. Tutte le altre guardie per la sorveglianza dei boschi
            comunali e dei corpi morali erano nominati dagli intendenti provinciali previo
            parere dell’ispettore del circondario.
               Essenzialmente il regolamento piemontese affidò al personale forestale il
            compito di vigilare i boschi che rientravano sotto la giurisdizione del Regno di
            Sardegna (art.1): quelli appartenenti al Regio demanio, agli appannaggi, alla
            Sacra religione e Ordine militare de’ santi Maurizio e Lazzaro, ai Comuni e
            frazioni di essi, ai pubblici istituti sia ecclesiastici che laici, e infine ai privati
            proprietari (art.2).
               Era stabilita, inoltre, la distinzione tra terreni ‘banditi’ e i terreni ‘liberi’.
               Nella prima categoria rientravano i terreni vincolati atti a impedire caduta
            di valanghe, frane, avvallamenti, dilavamenti, erosione dei terreni in pendio o
            lungo i corsi d’acqua, ecc. (art.25).
               Questi terreni erano sottoposti a particolare sorveglianza, poiché era proi-
            bito sradicare e tagliare qualsiasi pianta, ramaglia o arbusto, farvi scavi o altre
            operazioni senza licenza dell’intendente e con le cautele prescritte.

               I restanti terreni erano considerati ‘liberi’ e in questo caso la legge stabili-
            va un’ulteriore distinzione tra i fondi dello Stato o di corpi morali, sottoposti
            all’Amministrazione forestale che imponeva limitazioni al taglio delle piante
            d’alto fusto, al pascolo, richiedeva l’autorizzazione dell’agente forestale per
            l’attivazione di carbonaie, quella dell’intendente per raccolta di foglie, ghian-
            de, erbe e infine stabiliva divieti per estrazione di pietra o sabbia, costruzione
            di case o capanne e i boschi privati per i quali, salvo il dissodamento e il di-
            sboscamento o i casi di danneggiamento dei vicini, non vi erano limitazioni
            d’uso.



            10  Il numero delle guardie era stabilito in base alla natura, estensione e situazione dei boschi.
            11  AsTO, Sezione Corte, Materie economiche per categorie, Caccia e boschi, b. 3 (1823), fasc. 28.
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