Page 32 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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denti delle Province (art.6). Come personale addetto all’Amministrazione era
previsto un ispettore per circondario, ai cui ordini si trovavano i capiguardia in
ciascun distretto e un numero imprecisato di guardie necessarie per l’esple-
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tamento del servizio (art.9). Gli ispettori dipendevano dagli intendenti delle
Province (art.21) .
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Gli ispettori erano nominati dal sovrano (art.11), per mezzo di un regio
brevetto, sulla proposta del primo segretario di Stato per gli affari dell’interno
(ministro); i capiguardia venivano nominati dal ministro, su proposta dell’in-
tendente generale; le guardie erano nominate dalle singole Amministrazioni
del regio demanio, degli appannaggi e della Sacra religione e Ordine mili-
tare dei santi Maurizio e Lazzaro, e le nomine stesse ratificate dall’Azienda
economica dell’interno. Tutte le altre guardie per la sorveglianza dei boschi
comunali e dei corpi morali erano nominati dagli intendenti provinciali previo
parere dell’ispettore del circondario.
Essenzialmente il regolamento piemontese affidò al personale forestale il
compito di vigilare i boschi che rientravano sotto la giurisdizione del Regno di
Sardegna (art.1): quelli appartenenti al Regio demanio, agli appannaggi, alla
Sacra religione e Ordine militare de’ santi Maurizio e Lazzaro, ai Comuni e
frazioni di essi, ai pubblici istituti sia ecclesiastici che laici, e infine ai privati
proprietari (art.2).
Era stabilita, inoltre, la distinzione tra terreni ‘banditi’ e i terreni ‘liberi’.
Nella prima categoria rientravano i terreni vincolati atti a impedire caduta
di valanghe, frane, avvallamenti, dilavamenti, erosione dei terreni in pendio o
lungo i corsi d’acqua, ecc. (art.25).
Questi terreni erano sottoposti a particolare sorveglianza, poiché era proi-
bito sradicare e tagliare qualsiasi pianta, ramaglia o arbusto, farvi scavi o altre
operazioni senza licenza dell’intendente e con le cautele prescritte.
I restanti terreni erano considerati ‘liberi’ e in questo caso la legge stabili-
va un’ulteriore distinzione tra i fondi dello Stato o di corpi morali, sottoposti
all’Amministrazione forestale che imponeva limitazioni al taglio delle piante
d’alto fusto, al pascolo, richiedeva l’autorizzazione dell’agente forestale per
l’attivazione di carbonaie, quella dell’intendente per raccolta di foglie, ghian-
de, erbe e infine stabiliva divieti per estrazione di pietra o sabbia, costruzione
di case o capanne e i boschi privati per i quali, salvo il dissodamento e il di-
sboscamento o i casi di danneggiamento dei vicini, non vi erano limitazioni
d’uso.
10 Il numero delle guardie era stabilito in base alla natura, estensione e situazione dei boschi.
11 AsTO, Sezione Corte, Materie economiche per categorie, Caccia e boschi, b. 3 (1823), fasc. 28.

