Page 37 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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ElEmEnti di storia dEll’amministrazionE forEstalE italiana (1822-1980)  37

              nificazione della legislazione forestale che ebbe inizio fin dal 1862 per opera
              dei ministri Gioacchino Napoleone Pepoli, Giovanni Manna, Emilio Broglio,
              Stefano Castagnola, Gasparre Finali, Salvatore Majorana Catalabiano.
                 Secondo il Pepoli era necessario concedere maggiore libertà ai proprietari
              e, con criterio di decentramento, affidare alle autorità provinciali la tutela dei
              boschi privati, che per ragioni idrogeologiche richiedevano maggiore tutela;
              sottoporre la gestione dei boschi comunali e privati a piani economici; affran-
              care i boschi dai diritti d’uso.
                 Al progetto Pepoli seguì quello del ministro Manna (1864) che prevedeva
              di risolvere il problema forestale insieme con quello della sistemazione dei ba-
              cini fluviali e provvedere alla istituzione di un demanio forestale con i terreni
              suscettibili di coltura boschiva, o distinguere i boschi a seconda che interessa-
              vano o no la consistenza del suolo e il regime delle acque, senza tener conto
              della loro appartenenza, e sottoporre ad una revisione decennale questo stato
              di cose; istituire inoltre sei premi per i proprietari di boschi modello.
                 Il ministro Broglio (1868), riconosciuta l’importanza dei boschi, sotto ogni
              punto di vista, decise di sottoporli a speciale tutela, creando i mezzi per inco-
              raggiare il loro incremento, indicando i terreni oggetto di particolare regime e
              diffondendo l’istruzione forestale.
                 Nel 1870 il ministro Castagnola, propose un progetto col quale fissato il
              principio della libertà dei boschi, s’imponeva il divieto di disboscare e dis-
              sodare i terreni nei quali queste operazioni avrebbero potuto produrre danno
              pubblico. Questo progetto, approvato nella votazione dei singoli articoli, fu
              rigettato nella votazione finale a scrutinio segreto.
                 Si arrivò così al quinto progetto, quello presentato al Senato dal ministro
              Finali (1873), dopo aver fissato il principio della libera gestione dei boschi,
              prevedeva il divieto di dissodamento e disboscamento là dove si potevano
              avere danni, e affermava eccezionalmente il principio del vincolo per i terreni,
              che per natura e ubicazione richiedevano speciale tutela. Inoltre, mediante
              l’opera di apposite commissioni, stabiliva quali terreni dovevano formare og-
              getto di questo trattamento, quali terreni nudi espropriare per rimboschirli e
              imponeva un piano economico per l’utilizzazione dei boschi comunali e degli
              enti morali. Questo progetto, in cui si fece per la prima volta cenno del limite
              della vegetazione del castagno per la coltivazione di cereali, approvato senza
              discussione al Senato (marzo 1874), per la crisi ministeriale del 1876, non
              subì il voto della Camera.
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