Page 38 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
P. 38
38 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
1.2.2. La prima normativa forestale italiana: Legge 20 giugno 1877, n. 3917
Nel 1876, con la rivoluzione parlamentare che portò alla caduta del vec-
chio partito della Destra storica (il partito del conte di Cavour) e all’istituzione
del partito progressista della Sinistra, si crearono le condizioni per l’approva-
zione del progetto di legge presentato, in data 22 gennaio 1877, alla Camera
dei deputati dal ministro Majorana Catalabiano.
Il nuovo ministro, era un professore di economia politica, apostolo con-
vinto e seguace entusiastico delle teorie liberiste, dei principi di Adam Smith,
persuaso che la principale funzione dello Stato dovesse essere quella di «la-
sciar fare, lasciar passare» su tutte le faccende riguardanti l’agricoltura, l’in-
dustria e il commercio.
Pertanto, predisposta sul principio informatore della difesa incondizionata
del libero esercizio della proprietà privata, il 20 giugno 1877 fu promulgata
la legge n. 3917, destinata a costituire lo strumento cardine della disciplina
giuridica in materia boschiva per oltre un trentennio.
Essa si componeva di cinque titoli: il I si occupava delle terre sottoposte
al vincolo forestale, il II dei rimboschimenti, il III delle disposizioni penali e
di polizia forestale, il IV dell’amministrazione forestale, il V dei diritti d’uso.
Tale normativa pur essendo definita una legge forestale, in realtà fu più in-
formata a criteri idrogeologici e il suo strumento principe fu quello del vincolo.
Il ‘vincolo forestale’ era a carattere negativo, poiché imponeva al pro-
prietario, determinate ‘astensioni’ e non delle ‘azioni’: vietava ogni abuso
nell’ambito dei terreni vincolati e regolava l’utilizzazione dei boschi e dei
terreni montani in rapporto alle esigenze d’interesse generale, per prevenire e
quindi evitare danni pubblici.
A tale scopo fu ridefinita la suddivisione dei boschi in ‘vincolati’ e ‘libe-
ri’, mediante la separazione del territorio nazionale in due zone: quella al di
sopra del limite superiore della zona del castagno, nella quale erano soggetti
a vincolo «i boschi e le terre spogliate di piante legnose» e quella posta al di
sotto di esso, in cui vi era libertà d’uso, tranne per quei boschi che potevano
«disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, in-
terramenti, frane e valanghe e, con danno pubblico, disordinare il corso delle
acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni
igieniche locali» (art.1).
Erano esenti dalle disposizioni i «terreni convenientemente ridotti e mante-
nuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, oliveti od altre piante arboree o fruticose»
(art. 3).
La scelta, come limite, della zona del castagno non era causale, ma indi-
cava il limite massimo oltre il quale la coltura agraria non era più redditizia,
quando non possibile.

