Page 38 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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38           Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale

            1.2.2. La prima normativa forestale italiana: Legge 20 giugno 1877, n. 3917

                Nel 1876, con la rivoluzione parlamentare che portò alla caduta del vec-
            chio partito della Destra storica (il partito del conte di Cavour) e all’istituzione
            del partito progressista della Sinistra, si crearono le condizioni per l’approva-
            zione del progetto di legge presentato, in data 22 gennaio 1877, alla Camera
            dei deputati dal ministro Majorana Catalabiano.
               Il nuovo ministro, era un professore di economia politica, apostolo con-
            vinto e seguace entusiastico delle teorie liberiste, dei principi di Adam Smith,
            persuaso che la principale funzione dello Stato dovesse essere quella di «la-
            sciar fare, lasciar passare» su tutte le faccende riguardanti l’agricoltura, l’in-
            dustria e il commercio.
               Pertanto, predisposta sul principio informatore della difesa incondizionata
            del libero esercizio della proprietà privata, il 20 giugno 1877 fu promulgata
            la legge n. 3917, destinata a costituire lo strumento cardine della disciplina
            giuridica in materia boschiva per oltre un trentennio.
               Essa si componeva di cinque titoli: il I si occupava delle terre sottoposte
            al vincolo forestale, il II dei rimboschimenti, il III delle disposizioni penali e
            di polizia forestale, il IV dell’amministrazione forestale, il V dei diritti d’uso.
               Tale normativa pur essendo definita una legge forestale, in realtà fu più in-
            formata a criteri idrogeologici e il suo strumento principe fu quello del vincolo.
               Il ‘vincolo  forestale’  era  a carattere  negativo,  poiché  imponeva  al  pro-
            prietario,  determinate  ‘astensioni’ e  non delle  ‘azioni’:  vietava  ogni  abuso
            nell’ambito dei terreni vincolati e regolava l’utilizzazione dei boschi e dei
            terreni montani in rapporto alle esigenze d’interesse generale, per prevenire e
            quindi evitare danni pubblici.
               A tale scopo fu ridefinita la suddivisione dei boschi in ‘vincolati’ e ‘libe-
            ri’, mediante la separazione del territorio nazionale in due zone: quella al di
            sopra del limite superiore della zona del castagno, nella quale erano soggetti
            a vincolo «i boschi e le terre spogliate di piante legnose» e quella posta al di
            sotto di esso, in cui vi era libertà d’uso, tranne per quei boschi che potevano
            «disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, in-
            terramenti, frane e valanghe e, con danno pubblico, disordinare il corso delle
            acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni
            igieniche locali» (art.1).
               Erano esenti dalle disposizioni i «terreni convenientemente ridotti e mante-
            nuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, oliveti od altre piante arboree o fruticose»
            (art. 3).
               La scelta, come limite, della zona del castagno non era causale, ma indi-
            cava il limite massimo oltre il quale la coltura agraria non era più redditizia,
            quando non possibile.
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