Page 71 - A scuola sul mare - Navi Asilo e Grande Guerra nei documenti dell'Ufficio Storico della Marina Militare
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L’OPERA NAZIONALE DI PATRONATO
PER LE NAVI ASILO E LA LEGGE 576/2 GIUGNO 1914
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’“Opera Nazionale di Patronato per le Navi strato il Patronato , cariche e funzioni assolutamente
Asilo” fu istituita con l’articolo 2 della legge 21 gratuite sia per funzione che per medaglie di presenza,
Lgiugno del 1914 n. 576, che la riconobbe quale indennità di viaggio e simili.
Ente Morale e stabilì come dovesse essere costituito il Il terzo articolo autorizzava il Ministro della Marina a
Consiglio di Amministrazione la cui presidenza fu af- cedere gratuitamente per l’istituzione delle navi asilo
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fidata al Ministro della Marina, all’epoca il vice ammi- le Regie Navi in alienazione che si ritenevano idonee
raglio conte Enrico Millo. Fu questa una legge senza allo scopo, provvedendo altresì nei limiti del possibile
ombra di dubbio impeccabile e funzionale in quanto ai relativi lavori di adattamento e riparazione tramite i
consentì all’Opera di avere immediatamente riconosci- dipendenti arsenali militari marittimi. Il Ministro, inol-
mento giuridico e quindi di essere da subito operativa. tre, veniva autorizzato ad esigere una tassa di ingresso
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La legge era suddivisa in cinque semplici articoli. ai Musei della Marina che, imputata su un capitolo di
Il primo articolo faceva riferimento alla legge 13 luglio spesa dedicato al Ministero della Marina, avrebbe sov-
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1911, n. 724 e garantiva la possibilità di destinare altri venzionato l’Opera Nazionale di Patronato .
bastimenti della Marina al ricovero, all’assistenza e al- Il quarto articolo conferiva al Ministro della Marina
l’istruzione professionale marittima degli orfani di ma- l’alta vigilanza sulla materia di concerto con i Ministeri
rinai e pescatori, e di fanciulli moralmente o dell’Interno e della Pubblica Istruzione e del Consiglio
materialmente abbandonati. Lo status giuridico sarebbe di Stato.
stato riconosciuto attraverso Regi Decreti proposti dal Il quinto articolo, infine, dava facoltà al Governo di
Ministro della Marina di concerto con quelli dell’In- emanare le disposizioni applicative per l’esecuzione
terno e della Pubblica Istruzione, vagliati dal Consiglio della legge.
di Stato.
Il secondo articolo istituiva l’“Opera Nazionale di Pa-
tronato per le Navi Asilo” quale Ente Morale con sede
a Roma presso il Ministero della Marina con scopi di (42) Il presidente sarebbe stato il Ministro della Marina (o un suo
alta vigilanza, coordinamento e controllo . Nello rappresentante); due delegati nominati con Regi Decreti
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stesso articolo venivano dettate le regole per la costi- avrebbero rappresentato per un triennio il Ministero dell’In-
terno e della Pubblica Istruzione; un delegato sempre in ca-
tuzione del Consiglio Direttivo che avrebbe ammini- rica per un triennio avrebbe rappresentato ciascuna delle navi
asilo giuridicamente costituite; altri membri straordinari in
numero opportuno (proposti dal Ministro della Marina e no-
minati con Regio Decreto) avrebbero contribuito con le pro-
(40) Che aveva, tra l’altro, istituito come Navi Asilo il Caracciolo e prie specifiche competenze a fornire un ulteriore concorso
lo Scilla. morale e materiale.
(41) In particolare, quello “di promuovere la fondazione e lo svi- (43) In via temporanea o definitiva.
luppo delle navi asilo, sussidiando anche direttamente quelle (44) In particolare di quello annesso all’arsenale militare marit-
di esse che, per deficienza di mezzi in relazione alle esigenze timo di Venezia e degli stabilimenti militari marittimi in oc-
locali, abbiano maggior bisogno di aiuto” e “di provvedere, casione di festeggiamenti vari.
mediante la conclusione di opportuni accordi, al coordina- (45) Con lo stesso articolo veniva stabilito un sussidio annuo al-
mento dell’azione benefica delle singole navi asilo, in con- l’Opera di 10.000 lire per l’esercizio finanziario 1914-1915, di
corso pure delle altre istituzioni pubbliche o private che 60.000 lire per l’esercizio finanziario 1915-1916, e di 80.000
abbiano scopi affini”. lire per i successivi esercizi finanziari.

