Page 147 - Carlo Alberto dalla CHIESA - Soldato, Carabiniere, Prefetto
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Il comando della Legione Carabinieri di Palermo
Altro tema che attiva sovente l’intervento del Comandante della Legione Carabinieri
di Palermo è quello delle «raccomandazioni» o «premure». Tra il 1967 e il 1969 sono
stati rinvenuti almeno cinque interventi, tra i quali merita di essere ricordato quello
del 4 maggio 1967, diretto a tutti i dipendenti Comandi retti da Ufficiale, nel corso
del quale il Col. dalla Chiesa affronta tre aspetti fondamentali della delicata questione.
Nel primo tende a persuadere i Militari che ricorrono a tale «sistema» del fatto che
essi otterrebbero l’aiuto di cui hanno bisogno «tanto più sollecito e benevolo quanto
più, lungi dal ricorso al sotterfugio, al compromesso, all’equivoco, alla furberia, alla
raccomandazione, quel Militare si sarà rivolto fiducioso ai propri superiori».
Altrettanto eloquenti risultano gli altri due passaggi della missiva: «E ciò senza,
evidentemente, avanzare desideri che suonino o violazione delle norme da tutti ben
conosciute o ingiustizie a danno di altri, o, addirittura, pretese di stare eternamente
vicini ai propri interessi! 143
Né, infine, sarebbe lecito ai superiori diretti “scaricare” su di una scala gerarchi-
ca – che talora ignora la verità – la propria pavidità ovvero la carenza di una più
responsabile e tempestiva segnalazione».
Il Col. dalla Chiesa è molto sensibile a tale tema che può incidere pesantemente
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sull’etica del Carabiniere, soprattutto perché confligge con il principio di equità che
un Comandante a qualsiasi livello è tenuto a osservare nei confronti di tutti i suoi
subordinati. Ma anche perché, come avremo modo di narrare quando sarà esaminato
il periodo da Prefetto di Palermo, traslando tale «sistema» nella «società civile», Egli
sa bene quanto sia pervasivo il ricorso a tale espediente e quanto esso limiti ed eroda
i legittimi diritti dei cittadini a favore di centri di potere pubblici e non. Teorizzerà,
poi, tali concetti durante la celebre intervista a Giorgio Bocca quando affermerà:
«Ho capito una cosa, molto semplice ma forse definitiva: gran parte delle protezioni
mafiose, dei privilegi mafiosi certamente pagati dai cittadini non sono altro che i loro
17 Il ricorso alle raccomandazioni o alle premure è un tema ampiamente trattato nelle norme
regolamentari dell’Arma dei Carabinieri. Se ne trova una prima traccia già nel 1882, nel Re-
golamento d’istruzione e di servizio per l’Arma dei Carabinieri Reali al VI Libro - Disciplina, il
paragrafo destinato a sollecitare raccomandazioni - N. 595, che prevedeva:
«Grave torto arreca alla disciplina militare, al rispetto dovuto ai superiori, nonché ai riguardi
di buon camerata, chiunque si faccia a sollecitare raccomandazioni nel proprio interesse. Chi
desidera una cosa dai regolamenti consentita deve, senz’altro e colle norme dai regolamenti
stessi consentite, chiederla ai superiori, i quali, se possibile e compatibilmente colle esigenze del
servizio e gli interessi dei terzi, si faranno solleciti di esaudirlo. Il valersi invece di intromissioni
estranee dinota difetto di qualità militari che, anche quando non costituisca una vera e propria
infrazione alla disciplina da punirsi come mancanza, potrà dar luogo a sfavorevoli annotazioni».
Le considerazioni riportate, invece, toccano il tema della correttezza che, di contro a quanto
riportato nel paragrafo precedente, deve caratterizzare il comportamento degli inferiori: grave
mancanza è permettere l’intromissione di estranei nel rapporto gerarchico.
A distanza di circa 20 anni dall’imponente rivisitazione regolamentare del 1892, il governo italiano
approvò con Regio Decreto del 24 dicembre 1911 una nuova versione del Regolamento Organico
per l’Arma dei Carabinieri e di un Regolamento Generale (non più d’istruzione e di servizio).
Ciò che salta all’occhio, però, è la completa cancellazione di due numeri piuttosto interessanti,
già riportati nel precedente Regolamento, che regolavano in entrambi i sensi le anomalie nei rap-
porti tra Comandante e subordinati: si tratta dei paragrafi intitolati «Parzialità, ingiustizia verso
gli inferiori e abuso d’autorità», avente n. 593, e «Sollecitare raccomandazioni», avente n. 595.
Le considerazioni riportate in questi numeri sembrano essere state pallidamente sostituite dal
numero «Mancanza di segretezza e di lealtà»: il richiamo, però, appare troppo blando e generico,
sicuramente il nuovo testo di fatto soprassiede sui due argomenti sopra richiamati (tratto da una
tesi di studio del 35° Corso d’Istituto presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma, dal titolo
L’arma dei carabinieri: un modello etico-organizzativo in continua evoluzione, compilatore Magg. CC spe
Fabio Manzo, relatore Ten. Col. Michelangelo Ciliberti).

