Page 321 - GUIDA AGLI ARCHIVI DELL’UFFICIO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE
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I. ARCHIVI ISTITUZIONALI

                             trasmissione del verbale, documentazione varia a supporto dei lavori (ad esempio,
                             promemoria, bozze di contratti, relazioni tecniche), corrispondenza con l’ente o il

                             soggetto richiedente il parere e copia del parere deliberato.
                             Per documentazione sui membri del Consiglio superiore di aeronautica vedi anche,
                             di seguito, Consiglio superiore delle Forze armate, Sezione Aeronautica, Membri
                             della Sezione Aeronautica.



                             C o n s i g l i o  s u p e r i o r e  d e l l e  F o r z e  a r m a t e ,  S e -
                             z i o n e  A e r o n a u t i c a ,  bb. 316, voll. 362 e reg. 1 (1951-1997, con

                             docc. dal 1944 e con dati fino al 2000).
                             Il Consiglio superiore delle Forze armate venne istituito, quale organo consultivo del ministro
                             della Difesa, con la l. 9 gen. 1951, n. 167, provvedimento che, contemporaneamente, abolì il
                             Consiglio superiore di marina, il Consiglio dell’Esercito e il Consiglio superiore di aeronau-
                             tica. Il nuovo organo doveva fornire pareri, in alcuni casi obbligatori, sulle questioni di par-
                             ticolare rilievo attinenti alle Forze armate, tra cui: ordinamenti militari e preparazione organica
                             e bellica delle Forze armate; clausole di carattere militare da includere nei trattati e nelle con-
                             venzioni internazionali; proposte da trasmettere al Ministero del tesoro per la formazione
                             dello stato di previsione del dicastero della Difesa (per ciascun esercizio finanziario); schemi
                             di provvedimenti legislativi e regolamentari, predisposti dal ministro della Difesa, in materia
                             di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e avanzamento degli ufficiali
                             e dei sottufficiali, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e
                             militare; programmi sugli armamenti terrestri, navali e aerei e, ancora, sui grandi approvvi-
                             gionamenti. Il Consiglio doveva sedere in riunione plenaria per discutere gli affari che coin-
                             volgevano più di una Forza armata, mentre quelli collegati a una sola Forza armata dovevano
                             essere esaminati nell’ambito di specifiche sezioni (Esercito, Marina e Aeronautica), ognuna
                             delle quali era costituita dai membri ordinari e straordinari della rispettiva Forza armata. Il
                             presidente del Consiglio superiore, i presidenti e i vice presidenti di sezione erano nominati
                             con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa; i membri
                             ordinari erano nominati con decreto del ministro della Difesa, su proposta del rispettivo pre-
                             sidente di sezione. In particolare, a seguito delle modifiche della legge istitutiva, introdotte
                             con il d.p.r. 18 nov. 1965, n. 1478, membri ordinari del Consiglio superiore erano il generale
                             dell’Esercito, l’ammiraglio e il generale dell’Aeronautica, in servizio permanente effettivo,
                             più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo; tali ufficiali avevano le funzioni di pre-
                             sidente di sezione e, a quello più elevato in grado o di maggiore anzianità, spettava la carica
                             di presidente del Consiglio. Inoltre, tra gli altri membri ordinari erano annoverati i capi di
                             Stato maggiore delle tre Forze armate e, come membri straordinari, erano previsti i comandanti
                             delle grandi unità terrestri, navali e aeree, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e
                             della Guardia di finanza, gli ispettori d’arma dell’Esercito, dei corpi del Genio navale, delle
                             Armi navali e del Genio aeronautico, i comandanti militari territoriali dell’Esercito, i coman-
                             danti in capo di dipartimento marittimo, i comandanti militari marittimi autonomi, i coman-
                             danti di ZAT e di Aeronautica. Il Consiglio fu oggetto di successive modifiche con la l. 8 mar.



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