Page 185 - Il Controllo del Territorio - da Federico II di Svevia all'Arma dei Carabinieri
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Per quanto è possibile accertare, i compiti dei Proviso- tari che il loro totale per provincie era così distribuito:
res castrorum consistevano in:
Prima del 1270 dal 1270 1284
1° Sorveglianza degli armamenti e vettovagliamenti dei castelli.
2° Presidio, con numero sufficiente di armati i castelli. Terra di Lavoro 276 240
3° Pagamento del soldo agli armati. Principato 67 55
Nel 1239 viene riorganizzato l’Ufficio dei Provisores castrorum Capitanata 140 100
e contemporaneamente viene istituita la carica dei Collettores Terra di Bari . 95 45
per gli incassi della Corona e vengono nominati nuovi Justicia- Terra d’Otranto 45 35
ri in tutte le provincie. Le zone di attività dei vari Collettores Val di Crati 69 33
sono d’ora in poi le stesse dei rispettivi Provisores e questa sud- Sicilia Citra 203
divisione in zone dello Stato permarrà poi, all’incirca identica, Sicilia Ultra 94
sino alla fine del Regno di Carlo I. 13 Abruzzi 302 369
Basilicata 33 86
Un’ultima annotazione deve necessariamente riguardare i Calabria 117 141
presidi abituali di quei tanti castelli. Innanzitutto va rilevato
che la statalizzazione non eliminò completamente, almeno sot- A capo del modesto presidio stava un castellano che
to il profilo amministrativo, l’esistenza di castelli feudali, per
cui le due tipologie confluirono in due distinte classi, ovvero i alla fine della dominazione normanna e al principio di quella
sveva era il padrone del castello, con poteri assoluti amministra-
castra exempta e non exempta; al presidio dei primi provvede lo tivi e militari, agli ordini del Sovrano; se non che col progredire
Stato mentre a quello dei secondi pensano i feudatari. Poiché dell’organizzazione dello Stato egli non conserva che il nome e
molti castelli passano continuamente da una categoria all’altra deve rinunciare a tutte le prerogative della sua carica per passar-
e poiché il ricordo delle antiche tradizioni per le quali tutti i le ai funzionari nuovamente istituiti: Provisores, Justiciari, etc..
castelli erano guardati da feudatari, non è ancora spento, regna Il Castellano ai tempi normanni e nei primi anni del regno di
nella organizzazione delle guarnigioni una grande confusione. Federico viene nominato dal Re; dopo l’istituzione dei Provisores
Troviamo, nello stesso castello feudatari e al loro servizio castrorum la nomina viene effettuata da detti Provisores, salvo
serventes pagati dallo Stato. Si emanano disposizioni in base che per i castra exempta che dipendono sempre dal Sovrano […].
alle quali alcuni feudatari debbono abitare colle loro fami- Il Castellano viene investito della carica con una commissio
glie nei castelli, mentre altri contribuiscono con un servente che […] ha due sottospecie:
per ogni 20 once di valore del proprio feudo. Quelli che non a) forma de custodia;
hanno un feudum integrum, (cioè il cui fondo ha un valore in- b) forma quod recipiat (cioè ordine di prendere in consegna
feriore alle venti once) si debbono riunire e contribuire con dal predecessore tutto, nello stato in cui si trova);
quota parte proporzionale per fornire al castello un servente Il Castellano viene rimosso dalla carica con la forma quod
per ogni venti once di valore cumulativo. desistat et assignet (cioè ordine di cessare dalla carica e con-
Nell’ambito del castello ogni feudatario deve avere una casa segnare il castello e appartenenze al successore).
nella quale depositare, all’epoca del raccolto, le provviste, e Al Castellano sono date inoltre le patentes ed è nominato
riporre le armi e i cavalli che è obbligato a fornire onde man- usque ad beneplacitum nostrum […] generalmente restano in
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tenere in efficienza le difese del castello. carica a lungo […]. Le paghe ammontano […] prima del
1278: per il Castellanus miles a 2 tarì al giorno […] cioè an-
In ogni caso, gli uomini destinati alle guarnigioni sono nue oncie 24 e 10 tarì; per il Castellanus scutifer […] a 1 tarì
complessivamente pochi, mediamente tre o quattro al mas- e 4 grani al giorno […] cioè annue oncie 14 e 18 tarì […]. I
simo per castello: sappiamo da precisi riscontri documen- compiti e i doveri del Castellano sono:
sorvegliare il castello;
non abbandonare il castello per nessun motivo;
13 G. LENZI, Il castello…, cit., p. 76. non portare armi fuori del castello se non per ordine e ser-
14 Ivi, p. 86. vizio del Re;
curare la manutenzione delle vettovaglie e delle armi;
Nella pagina a fianco: Castel Maniace, Siracusa.
parte quinta - i castelli federiciani e il controllo del territorio 181