Page 185 - Il Controllo del Territorio - da Federico II di Svevia all'Arma dei Carabinieri
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Per quanto è possibile accertare, i compiti dei Proviso-  tari che il loro totale per provincie era così distribuito:
               res castrorum consistevano in:
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                  1° Sorveglianza degli armamenti e vettovagliamenti dei castelli.
                  2° Presidio, con numero sufficiente di armati i castelli.  Terra di Lavoro   276         240
                  3° Pagamento del soldo agli armati.                     Principato        67             55
                  Nel 1239 viene riorganizzato l’Ufficio dei Provisores castrorum   Capitanata    140      100
                  e contemporaneamente viene istituita la carica dei Collettores   Terra di Bari .   95      45
                  per gli incassi della Corona e vengono nominati nuovi Justicia-  Terra d’Otranto   45      35
                  ri in tutte le provincie. Le zone di attività dei vari Collettores   Val di Crati     69      33
                  sono d’ora in poi le stesse dei rispettivi Provisores e questa sud-  Sicilia Citra     203
                  divisione in zone dello Stato permarrà poi, all’incirca identica,   Sicilia Ultra     94
                  sino alla fine del Regno di Carlo I. 13                 Abruzzi           302            369
                                                                          Basilicata        33             86
                  Un’ultima annotazione deve necessariamente riguardare i   Calabria        117            141
               presidi abituali di quei tanti castelli. Innanzitutto va rilevato
               che la statalizzazione non eliminò completamente, almeno sot-  A capo del modesto presidio stava un castellano che
               to il profilo amministrativo, l’esistenza di castelli feudali, per
               cui le due tipologie confluirono in due distinte classi, ovvero i  alla fine della dominazione normanna e al principio di quella
                                                                          sveva era il padrone del castello, con poteri assoluti amministra-
                  castra exempta e non exempta; al presidio dei primi provvede lo   tivi e militari, agli ordini del Sovrano; se non che col progredire
                  Stato mentre a quello dei secondi pensano i feudatari. Poiché   dell’organizzazione dello Stato egli non conserva che il nome e
                  molti castelli passano continuamente da una categoria all’altra   deve rinunciare a tutte le prerogative della sua carica per passar-
                  e poiché il ricordo delle antiche tradizioni per le quali tutti i   le ai funzionari nuovamente istituiti: Provisores, Justiciari, etc..
                  castelli erano guardati da feudatari, non è ancora spento, regna   Il Castellano ai tempi normanni e nei primi anni del regno di
                  nella organizzazione delle guarnigioni una grande confusione.   Federico viene nominato dal Re; dopo l’istituzione dei Provisores
                  Troviamo, nello stesso castello feudatari e al loro servizio   castrorum la nomina viene effettuata da detti Provisores, salvo
                  serventes pagati dallo Stato. Si emanano disposizioni in base   che per i castra exempta che dipendono sempre dal Sovrano […].
                  alle quali alcuni feudatari debbono abitare colle loro fami-  Il Castellano viene investito della carica con una commissio
                  glie nei castelli, mentre altri contribuiscono con un servente   che […] ha due sottospecie:
                  per ogni 20 once di valore del proprio feudo. Quelli che non   a) forma de custodia;
                  hanno un feudum integrum, (cioè il cui fondo ha un valore in-  b) forma quod recipiat (cioè ordine di prendere in consegna
                  feriore alle venti once) si debbono riunire e contribuire con   dal predecessore tutto, nello stato in  cui si trova);
                  quota parte proporzionale per fornire al castello un servente   Il Castellano viene rimosso dalla carica con la forma quod
                  per ogni venti once di valore cumulativo.               desistat et assignet (cioè ordine di cessare dalla carica e con-
                  Nell’ambito del castello ogni feudatario deve avere una casa   segnare il castello e appartenenze al successore).
                  nella quale depositare, all’epoca del raccolto, le provviste, e   Al Castellano sono date inoltre le  patentes ed è nominato
                  riporre le armi e i cavalli che è obbligato a fornire onde man-  usque ad beneplacitum nostrum […] generalmente restano in
                                                   14
                  tenere in efficienza le difese del castello.            carica a lungo […]. Le paghe ammontano […] prima del
                                                                          1278: per il Castellanus miles a 2 tarì al giorno […] cioè an-
                  In ogni caso, gli uomini destinati alle guarnigioni sono   nue oncie 24 e 10 tarì; per il Castellanus scutifer […] a 1 tarì
               complessivamente pochi, mediamente tre o quattro al mas-   e 4 grani al giorno […] cioè annue oncie 14 e 18 tarì […]. I
               simo per castello: sappiamo da precisi riscontri documen-  compiti e i doveri del Castellano sono:
                                                                          sorvegliare il castello;
                                                                          non abbandonare il castello per nessun motivo;
               13   G. LENZI, Il castello…, cit., p. 76.                  non portare armi fuori del castello se non per ordine e ser-
               14   Ivi, p. 86.                                           vizio del Re;
                                                                          curare la manutenzione delle vettovaglie e delle armi;
               Nella pagina a fianco: Castel Maniace, Siracusa.



                                                                parte quinta - i castelli federiciani e il controllo del territorio      181
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