Page 87 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
P. 87

Archivi, serie e documenti del corpo ForestAle dello stAto  87

              2.2.4. Piani economici e progetti di rimboschimento

                 Per molti anni non vi furono più interventi legislativi significativi relativi
              all’organismo forestale: l’attenzione di studiosi e legislatori era rivolta a stu-
              diare nuove norme che ovviassero ai difetti della legge del 1877.
                 Una risposta governativa a questa domanda generalizzata di riforma delle
              istituzioni forestali, fu la legge 2 giugno 1910, n. 277 e il relativo regolamento
              approvato con r.d.19 febbraio 1911, n. 188.
                 Il risultato, come illustrato in precedenza (nel capitolo I), fu una profonda
              ristrutturazione di tutta l’Amministrazione forestale; questo comportò anche
              un mutamento nelle competenze e nella redazione degli atti amministrativi,
              quali i piani economici e i progetti di rimboschimento, documentazione di cui
              si tratta ampiamente nei successivi capitoli IV e V.



              2.2.5. Progetti di bonifica e di sistemazione dei bacini montani


                 La legge Serpieri, 30 dicembre 1923, n. 3267, con la quale venne attuata
              la riforma della legislazione forestale, determinava una distinzione tra la “Si-
              stemazione idraulico-forestale dei bacini montani” (Capo I), a carico dello
              Stato e il “Rimboschimento e rinsaldamento dei terreni vincolati” (Capo II), a
              discrezione delle Amministrazioni locali.
                 Le opere di sistemazioni idraulico forestale dei bacini montani si distin-
              guevano in due categorie: la prima, consistente in rimboschimenti, rinsalda-
              menti e opere costruttive immediatamente connesse erano di competenza del
              Ministero dell’economia nazionale con l’opera del Corpo reale forestale; la
              seconda, consistente in opere idrauliche eventualmente occorrenti, erano di
              competenza del Ministero dei lavori pubblici, mediante il Corpo reale del Ge-
              nio civile (art.39).
                 Questi lavori di sistemazione, se coordinati a opere di bonifica, dovevano
              essere compresi nei progetti di bonifica generalmente riservati ai soli com-
              prensori di pianure.
                 Al contrario la compilazione dei progetti di sistemazione dei bacini monta-
              ni restava affidata all’Ispettore forestale e al Genio civile ai quali venne anche
              attribuito il compito di determinare il perimetro dei bacini montani da sistema-
              re (art.43). Nei progetti di sistemazione era obbligatorio indicare i terreni da
              rimboschire, quelli da consolidare mediante inerbamento o con la creazione di
              pascoli alberati, nonché stabilire, per questi ultimi, le norme per l’esercizio del
              pascolo (art.49). Sempre nei progetti potevano essere considerati gli eventuali
              lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di
              irrigazione o forza motrice (art.41).
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92