Page 88 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
P. 88
88 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
Sia i progetti sia le proposte di delimitazione dei perimetri dovevano passare
al vaglio della sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici (art.44).
17
I proprietari dei terreni da rimboschire e da rinsaldare potevano richiede-
re, prima dell’inizio dei lavori, di intervenire sui loro terreni mediante opere
di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali
opere fossero state riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino.
Quindi nei progetti di sistemazione poteva essere anche prevista la razionale
sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani,
ma a condizione che i proprietari interessati ne avessero assunto l’esecuzione
(art.52) da soli o riuniti in consorzio, nel qual caso avrebbero anche avuto
diritto al rimborso dell’importo integrale dei lavori (art.55).
Nello stesso anno dell’approvazione della legge forestale Serpieri fu emana-
to il T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256, il quale pur continuando a riferirsi unica-
mente ai comprensori di bonifica idraulica e quindi ai soli comprensori di pianu-
ra, tuttavia, rispetto alle leggi precedenti, allargò notevolmente il numero delle
opere di completamento della bonifica idraulica eseguibili a spese dello Stato.
La legge prescrisse che i progetti di bonifica dovessero essere studiati col
criterio di associare, sempre che fosse possibile, la difesa valida e la siste-
mazione montana, con l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e di forza
motrice (art.9).
Qualche mese dopo fu approvata la legge 18 maggio 1924, n. 753, sulle tra-
sformazioni fondiarie di pubblico interesse, opera sempre di Arrigo Serpieri,
la quale non solo estendeva la bonifica a territori prima non contemplati, ma
subordinava ogni altra opera alla trasformazione agraria. La bonifica integrale
doveva realizzarsi in base a un piano generale, con l’esecuzione a carico del-
lo stato di tutte le opere preliminari, mentre per i proprietari veniva stabilito
l’obbligo di attuare, sia pure con sussidi statali, i miglioramenti fondiari di
interesse particolare. A tale scopo venivano costituiti obbligatoriamente i con-
sorzi di bonifica fra tutti i proprietari dei comprensori, i quali eseguivano in
concessione per conto dello Stato i lavori fondamentali e potevano sostituirsi
ai singoli nel compiere le opere di completamento.
Tenendo conto di questi provvedimenti, il regolamento di applicazione del-
la legge Serpieri del ‘23, emanato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, chiarì
alcune modalità con le quali dovevano essere compilati e approvati i progetti
di sistemazione dei bacini montani.
In primo luogo nelle opere di sistemazione dei bacini montani (art.39 della
legge) dovevano comprendersi i lavori di difesa contro la caduta di valanghe
e le opere di difesa degli abitati (art.55 del regolamento).
In secondo luogo nei progetti potevano essere compresi lavori di sistema-
17 Ex Consiglio superiore delle acque e foreste istituito con la legge 2 giugno 1910, n. 277.

