Page 84 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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84           Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale

            2.2.3. Gli Elenchi di vincolo e svincolo dei boschi e le prescrizioni
                  di massima e di polizia forestale

               L’elenco dei registri permette di comprendere in linea di massima l’attività
            svolta da ispettori e sotto-ispettori, secondo quanto disposto dalla legge fore-
            stale del 1877.
               L’attività  si sostanziava  in  amministrazione  tecnica  (redazione  progetti,
            perizie, fornivano pareri tecnici, ecc.) e visite periodiche di verifica (giri di
            ispezioni annuali  o biennali).
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               In questo periodo, l’attività fu molto incentrata sulla redazione di elenchi,
            nei quali dovevano essere indicati, distinti per comune, i boschi che, in virtù
            della nuova legge, andavano svincolati (art.6), oppure posti a vincolo (art.7) -
            (appendice n. 14).
               In entrambi gli elenchi, l’ispettore doveva indicare: il bacino idrografico di
            appartenenza; la zona: la montagna, regione o contrada; la denominazione del
            fondo; il numero del catasto; l’appartenenza del fondo; i confini; la superficie;
            la giacitura del fondo: in monte, in colle, in piano; l’altitudine e i gradi di pen-
            denza; lo stato di coltura; le specie legnose; la consistenza del suolo; i motivi
            del vincolo o dello svincolo (allegato A del regolamento r.d. 10 febbraio 1878,
            n. 4293).
               Una particolare menzione merita l’attività svolta dal Comitato forestale
            (tra i cui membri vi era anche l’ispettore forestale), che a seguito della legge
            del 1877, diventò organismo centrale per l’amministrazione forestale della
            provincia. Si trattava di un organismo dalle prerogative ampie che statuiva in
            diversi campi: dal giurisdizionale, all’amministrativo, al regolamentare.
               Dal punto di vista giurisdizionale si pronunciava sulle proposte di svincolo
            degli ispettori , sulle proposte di vincolo per aree precedentemente escluse
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            10  Ogni anno nel mese di gennaio gli ispettori per mezzo delle Prefetture dovevano inviare al Mi-
               nistero una «relazione intorno al giro e all’andamento del servizio». La relazione doveva essere
               redatta secondo precise disposizioni fornite dal Ministero e trattare specifiche materie: 1- Gene-
               ralità; 2- Boschi demaniali inalienabili; 3- Boschi d’alto fusto; 4- Cedui composti, cedui sempli-
               ci e capitozzi; 5 -Prodotti secondari: erbe, strami, terre, sassi; 6 - Pascolo e servitù; 7- Trasporti
               di legname, strade forestali; 8- Carbonaie, calcaie, fornaci; 9- Infortuni:insetti nocivi; 10- Furti
               di legnami e contravvenzioni; 11- Dissodamenti; 12- Rimboschimenti, Colture artificiali, vivai;
               13- Vendite, Commercio; 14- Terreni incolti, Appesi, In piano; 14- Effetti della legge 4 luglio
               1874, n. 2011; 15- Uffici forestali, custodia; 16- Appendici e conclusione, cfr. in «Bollettino uf-
               ficiale per l’Amministrazione forestale italiana» 30 giugno 1876, anno IX, vol. III, a cura del
               Ministero agricoltura industria e commercio, pp.197-206.
            11  Pubblicati gli elenchi, l’ispettore, su incarico del Comitato, e affiancato dall’ingegnere del Co-
               mitato forestale, doveva accertare la validità di eventuali reclami che richiedevano lo svincolo
               (art. 8 della legge e artt. 14 e 15 del regolamento), oppure il permesso di ridurre a coltura agra-
               ria i terreni sottoposti a vincolo forestale (art. 4 della legge e art. 26 del regolamento).
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