Page 84 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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84 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
2.2.3. Gli Elenchi di vincolo e svincolo dei boschi e le prescrizioni
di massima e di polizia forestale
L’elenco dei registri permette di comprendere in linea di massima l’attività
svolta da ispettori e sotto-ispettori, secondo quanto disposto dalla legge fore-
stale del 1877.
L’attività si sostanziava in amministrazione tecnica (redazione progetti,
perizie, fornivano pareri tecnici, ecc.) e visite periodiche di verifica (giri di
ispezioni annuali o biennali).
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In questo periodo, l’attività fu molto incentrata sulla redazione di elenchi,
nei quali dovevano essere indicati, distinti per comune, i boschi che, in virtù
della nuova legge, andavano svincolati (art.6), oppure posti a vincolo (art.7) -
(appendice n. 14).
In entrambi gli elenchi, l’ispettore doveva indicare: il bacino idrografico di
appartenenza; la zona: la montagna, regione o contrada; la denominazione del
fondo; il numero del catasto; l’appartenenza del fondo; i confini; la superficie;
la giacitura del fondo: in monte, in colle, in piano; l’altitudine e i gradi di pen-
denza; lo stato di coltura; le specie legnose; la consistenza del suolo; i motivi
del vincolo o dello svincolo (allegato A del regolamento r.d. 10 febbraio 1878,
n. 4293).
Una particolare menzione merita l’attività svolta dal Comitato forestale
(tra i cui membri vi era anche l’ispettore forestale), che a seguito della legge
del 1877, diventò organismo centrale per l’amministrazione forestale della
provincia. Si trattava di un organismo dalle prerogative ampie che statuiva in
diversi campi: dal giurisdizionale, all’amministrativo, al regolamentare.
Dal punto di vista giurisdizionale si pronunciava sulle proposte di svincolo
degli ispettori , sulle proposte di vincolo per aree precedentemente escluse
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10 Ogni anno nel mese di gennaio gli ispettori per mezzo delle Prefetture dovevano inviare al Mi-
nistero una «relazione intorno al giro e all’andamento del servizio». La relazione doveva essere
redatta secondo precise disposizioni fornite dal Ministero e trattare specifiche materie: 1- Gene-
ralità; 2- Boschi demaniali inalienabili; 3- Boschi d’alto fusto; 4- Cedui composti, cedui sempli-
ci e capitozzi; 5 -Prodotti secondari: erbe, strami, terre, sassi; 6 - Pascolo e servitù; 7- Trasporti
di legname, strade forestali; 8- Carbonaie, calcaie, fornaci; 9- Infortuni:insetti nocivi; 10- Furti
di legnami e contravvenzioni; 11- Dissodamenti; 12- Rimboschimenti, Colture artificiali, vivai;
13- Vendite, Commercio; 14- Terreni incolti, Appesi, In piano; 14- Effetti della legge 4 luglio
1874, n. 2011; 15- Uffici forestali, custodia; 16- Appendici e conclusione, cfr. in «Bollettino uf-
ficiale per l’Amministrazione forestale italiana» 30 giugno 1876, anno IX, vol. III, a cura del
Ministero agricoltura industria e commercio, pp.197-206.
11 Pubblicati gli elenchi, l’ispettore, su incarico del Comitato, e affiancato dall’ingegnere del Co-
mitato forestale, doveva accertare la validità di eventuali reclami che richiedevano lo svincolo
(art. 8 della legge e artt. 14 e 15 del regolamento), oppure il permesso di ridurre a coltura agra-
ria i terreni sottoposti a vincolo forestale (art. 4 della legge e art. 26 del regolamento).

