Page 80 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
P. 80
80 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
Con l’annessione del Lombardo Veneto allo Stato italiano, il ministro di
Agricoltura, industria e commercio, Francesco De Blasiis, emanò la seconda
circolare n. 81 del 21 ottobre 1867, che così disponeva:
A fine di sistemare lo andamento del servizio forestale e fissare i diritti e gli
obblighi degli ufficiali ed agenti del ramo furono successivamente emanate
da questo Ministero disposizioni e norme che si giudicarono più corrispon-
denti allo scopo. E’ parso ora cosa opportuna e anche necessaria, per effetto
della fusione del personale forestale Veneto con quello generale dello Sta-
7
to, di riunire quanto fu prescritto, ad oggetto di meglio coordinare e com-
pletare quei principi che guidarono il Ministero nella trattazione di siffatta
parte di pubblico servizio. Che perciò a datare dalla presente rimarranno in
vigore per l’amministrazione forestale italiana le seguenti istruzioni.
In particolare, il Titolo IV - Cap. VI Ordinamento degli uffici forestali - del-
le istruzioni (allegate alla circolare) regolamentava gli archivi degli uffici; di
seguito si riportano integralmente le disposizioni contenute negli articoli del
su citato Capo VI:
Art. 194 - Gli ispettori, i guardia generali e i capo guardie hanno tutti un
ufficio e conseguentemente un archivio da gestire.
Art. 195 - Presso ciascheduno degli uffici stessi vi sono, oltre quei registri
che fossero richiesti da regolamenti speciali, un protocollo, ossia registro
di entrata e di uscita, una rubrica ovvero registro di archivio e un registro
delle contravvenzioni.
Art. 196 - Il protocollo deve avere le categorie di cui nel modello C. Qual-
siasi rapporto ufficiale, qualsiasi dimanda che entra in ufficio riguardante
affari di servizio deve essere registrato nel protocollo. Del pari deve esservi
registrata qualsiasi comunicazione che parta dagli uffici forestali. Le rispo-
ste debbono portare lo stesso numero delle lettere di arrivo, le lettere di
iniziativa prendono il numero progressivo del protocollo.
Art. 197 - Gli affari debbono classificarsi in categorie ad ognuna delle quali
si da numero che denominasi di posizione. Il numero di posizione è quindi
il rappresentante di una data categoria di affari. La classificazione delle
carte negli uffici forestali deve farsi con la guida dell’alligato D.
Art. 198 - La rubrica è il registro entro il quale sono riportati sotto la ri-
spettiva categoria o posizione tutti gli affari che si trovano nell’archivio.
La rubrica da un canto costituisce un inventario dello archivio, dall’altro
damenti e rimboschimenti volontari, innesti, semenzai, opere di difesa e ripari agli argini, ecc.
7 Nel 1867 veniva annesso il Lombardo -Veneto al Regno d’Italia.

