Page 354 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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82     Supplemento ordinario alla  GAZZF!TA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre  1947

         di adempieTe,  senza  dover p11gare >diritti  di  proroga o:l  prima dell'entrata in  vigore del  pre~cn!e Trnttnto,  nb·
         :tltrc  sanzioni  Ji  qualunque  ge11e.rc,  tutti  quegli  ulti,  !Jiauo  in  lllloua  fede  ae'!uistato  didtti  ùi  pt·ot•ri~là  in·
         HL'Cessnrì  per conseguire o  con~ervare in Italia i  diritti  !lustt'inle,  lclleraria  od  arti~lica,  in  contra si()  con  i
         di  proprietà  iuùustriale,  letteraria  ed  artistica,  che  ùiritli  ristabiliti  in  forza  della  parte  A  del  presento
         non  poterono  compiersi  n.  causa  doll'esisl!!JW.J.  dcl.ID  Allegato, o con diritti oaenuti grazie alla priorità  con·
         l>tnto  di guerm.                   sentita in  forza dell'Allegato  medesimo,  ovvero  che ab·
           (b)  Le  Potenzo  Alleate  ed  As~oe!ate od  i  loro  citta- biano,  in  buona  fede,  faiJbl'icato,  pubbliealo,  ripro•
         dini, che abbiano fatto regolare domanda ncl.  territorio  dotto,  usato  o  venduto  quanto  formn.  ogget!o  di  tali
         di  qualunque  Potenza  Alleata  od  Associata  diretta ad  diritti,  avranno  facolt:ì  di  continuare  ad  esercitare  i
         ot.enere  un  brevetto  o  l&  registrazione  di  un  modello  diritti  stessi cd  a  oontinuare  od  a  riprendere  tale fab·
         d'utilità  entro  i  dodici  mesi  precedenti  allo  scor~pio  t>rie&zione,  pubblicazione,  riproduzione,  uso  o  vendita,
         delhi.  guerra, o dm·ante In  stessa,  ovvero  abbiano fatto  da  essi  in  buona fede  intrarresa,  senza  esporsi  a  con·
         domanda diretta ad ottenere  la registrazione  di  un  di- seguenze  per  la  relatim  \'Ìolazione.  In  I tnlia  tale  con·
         segno  o  modello  in!ltlstriale  o  di  un  marchi()  di  fab·  ct',.;ione  prenderà la forma di  licenza non esclusiva con-
         brica  entro  i  sei  mesi  precedenti  allo  scoppio  della  c'*"la  ai  termini  ed  alle  condizioni  che  le  parti  di  Cf>.
         guerra  o  durante  la  guerra,  avranno  diritto,  nel  ter·  mune  acco•·do  concorderanno,  Gvvero,  in  difetto  dì  Il<~·
         mine  di  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  pre·  tvrJ;,,  che  verranno  determinate  dalla  Commissiono
         »ente Trat.ato, di  presentare domanda,  al  fine  di  otte·  stahili:a in  base  all'Articolo  83  del  presente  Trattato.
         nere i corrispondenti diritli  in  Italia, con  nna  priorità  TuttaYia  nei  territori  di  ognuna delle  Potenze  A!!c~to
         basata  sulla  data_ 1lella  presentazione  della  domanda  ed  Assodate, .terzi  di  buona  fede,  rice,·eranno  quella
         ;nèl  territorio  di  quella  Potenza  Alleata  od  Associata.  protezione,  the  sì  accorda  in  circostanze  analoghe  ai
           (c)  Sarà  concesso  a.d  oguuna  delle  Potenze  Alleate  terzi  in  buona  fede,  i  cui  diritti  siano  in  conflitto  con
         od  Associate  eù  ai  loro  cittadini  un  termine  di  un  ~uel!i di cittnllini di altre Potenze Alleate e~l Associate.
         anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Trattato,  dn·   \i.  Ncss11na  disposizione  contennta  nell:t  pa.rte  A  del
         ranle il  quale  potranno  istituire giudizio in  Italia con- presente  Allegato  potrà  interpretnrsi  nel  senso  di  ac·
         uo quelle  persone  fisiche  0  giuridiche,  aile quali  si  al- eordare  all'Tt~tlia od  a-i  suni  cittarlini  nel  territorio  rli
         t1·ibuisca  di  a~·er  illegittimamente  violato  i  loro  di·  alcuna delle Potenze AliNtte  ed  AsMcinte-,  <li-ritti  a  hrc-
         ritti  di  proprietà  industriale,  letteraria.  od  artistica,  >etti  oò  a  modelli  d'utilità  relativi  nd  inrenzicni  con·
         durante il periodo  corrente  dallo  ,;coppia  della  guerra  cernenti  qualsiasi  articolo  elencato  nomina!i;amente
         all'entrata- in  vigore  del  <[>resente  Trattato.   nelb  definizione  di  materiale  bellico,  contenuta  nel·
           2.  Nel  determinare  il_ tempo  entro  il  quale  un  bre·  l'Allegato XIII del pr<'~ente 'l'raftato, le ~nali inwnr.ioni
         vrtto deve  essere attualo orl  un  disegno  od  nn  marchio  siano  state  fatte  o  per  cui  domanda  di  regis'ra7.iono
         <lerc  essere  messo  in  uso,  non  si  terrà conto  di  un  pe·  sia  stata  pr.,sf'ntata  dall'Itnlin, o da  un  suo  cittadino,
         rioJo di  tempo  estendentesi  dallo  scoppio  della  guerra,  in  Italia  o  nel  territorio  di  qualunque  altra  Potenz:t
         fino  alla  fine  ùcl  diciottesimo  mese  ilail'enlrala  in  vi·  dell'Asse,  ovvero in  tm·ilorio occupato  d:dle  forze  <le!<
         go1·e  del  presente Trattato.      l'Asse,  durante  il  tempo  in  e11i  il  territorio  stesso  si
           3,  ~el calcolo  dei  termini  nonnali  di  validità  dei  trova1·11  sotto  il  controllo  delle  forze  o  delle  autorità
         <lil·itti  di  proprietà  industriale,  lettera.ria  ed  artistica,  delle  Potenze  dell'Asse.
         che  erano  in  rigore  in  ~talia allo  scoppio della.  guerra   7.  L'Italia estenderà  egnnlmente i  vantaggi  nnscen!t
         ù  che  ~rnnno riconosduti o stabiliti in  forza  della  Par·  lalle disposizioni che precedono a  quelle  Nnr.ioni  Unite,
         te  A  del  presente  Allegato,  a-ppartenenti  a  qualunque  e be  non  siano  fra  le  Potenr.e  A lleat~ od  Associale,  le
         dt'!lr  l'oten?.e Alleale  ed  Assodate od  ai loro cittadini,  quali  &hhiano  rotto le  relazioni  diplomntiobe con  l'Ila-
         non  sì  terrà conto  del  periodo  intercorso  dallo  scoppio  lia.  òurnnte la guerra,  e  che  si  ohblighino  ad  estendere
         della  guerra,  fino  all'entrata  io  vigot·e  del  presente  all'Italia  gli  stessi  vantaggi  accordatìle  in  forza  dello
         'l'rrr. tato.  Per  conseguenza,  la  rlurn ta  normale  di  tali  clisposizioni  suddette.
         <ìirilti  si  consiùèrerà  automntkamente  estesa  in  Italia   8.  Nr~snna delle <lisposi~()'Oi contt.nnte nell:t pnrte  ;\.
         per  nn  termine  ulleri()re,  cm·riSl'on<lenle  al  perioùo  di  rlel  pr~rpfe Allegato  rlovril  intenrlersi  in  contrasto con
         ~ospensione di  cui  sopra.         gli Articoli 78,  79  cd 81  del  presente Trattato.
           4.  Le  disposizioni  che·  precedono,  concernenti  i  di·
         ritti  delle  Potenze  Alleate  ed  Associ:ue  e  dcl.  loro  clt·
                                                         B)  A~STCnT..\hlONI
         ta.ìini  in  Itnlia,  si  applichcrnuno  egualmente ai  dhitU
         <Jc: ì' Italia  e  dei  suoi  cittadini,  nei  territori  delle  P o·   l.  Salvo  le  restrizioni  che  si  a p p lira no  ìn  geDPre  n.
         t<:nr.e  Alleate  ed  As$ociate.  ~essuna delle  disposizioni  tutti  gli  assicuratori,  non  verrà  frnpposto  alcun  o•t;\·
         c·he  precedono dari\  peraltro  diritto all'Italia od  ai suoi  colo  alla  riassunzione  dei  loro  antichi  porlafog:i  da
         eitt1tòini  di  conse;ruire  nel  territorio  di  alcuna  <lelle  parte  degli  assicuratori  che  sono  cittadini  delle  Na·
         Potenze  All~ate ed  Ass()ciate un  tratlnmento  più  favo·  zioni  Unite.
         I·e,·nle  ùi  quello  arcot·dato  da  tale  Potenza in  rasi  nna·   Z.  Qualora  un  a;;sicnratore,  cittadino  di  unn.  dello
         loj;hi  arl  nltre  ~azioni  Uriile  ed  ai  loro  cittadini  nè  ~azioni Cnite,  desideri  riprendere  la  fo"UU  a.lJivilù  p>·o-
         imporrà all'Italia ùi  accòrdare ad alctma  delle  Pot~nze  ressìonale in  Italia,  ma  si  trovi  rl!e  il  nlorc <lei  depo-
         A!lea'e ()(J  Associate orlai loro cittadini  uu  trattamento  siti di garanzia o delle riserve prescritte per e8sere nn t o-
         più  favorevole  di  quello  che  l'Italia  orl  i  suoi  cittadini  rizzato n.  tJ·attarc affari  in  Italia, sin  rliminnilo  prr cf·
         ri<:evcrnnno  nel  tet'l'ilorio  di  tale  Potenza,  r·i~pelto alle  fetto  di  perdite o deprezzament()  dei  valori  che co8li!ni·
         m~ tel'ie  fot·manli  oggetto  delle  disposizioni  (]i  cui  vano  lnli  depositi  o  riserve,  il  Ooverno  italillno  si  nh.
         sopra.                              blign  ad  a<·cettare  per  un  periorlo  rli  18  mr•i  i  \'nlnri
           :..  T fpr•r.i  rh~. nel  t~rritnrio di  qnn.lnnqne  delle  Pn·  che  l'imanl(nno,  romr  oe  [()SS(ll'O  adeguali  depositi o ri·
         tcnze  Aìlcate  ed  A~sociate  od  in  territorio  italiano,  sen·et ai seusi ili legge.
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