Page 354 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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82 Supplemento ordinario alla GAZZF!TA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947
di adempieTe, senza dover p11gare >diritti di proroga o:l prima dell'entrata in vigore del pre~cn!e Trnttnto, nb·
:tltrc sanzioni Ji qualunque ge11e.rc, tutti quegli ulti, !Jiauo in lllloua fede ae'!uistato didtti ùi pt·ot•ri~là in·
HL'Cessnrì per conseguire o con~ervare in Italia i diritti !lustt'inle, lclleraria od arti~lica, in contra si() con i
di proprietà iuùustriale, letteraria ed artistica, che ùiritli ristabiliti in forza della parte A del presento
non poterono compiersi n. causa doll'esisl!!JW.J. dcl.ID Allegato, o con diritti oaenuti grazie alla priorità con·
l>tnto di guerm. sentita in forza dell'Allegato medesimo, ovvero che ab·
(b) Le Potenzo Alleate ed As~oe!ate od i loro citta- biano, in buona fede, faiJbl'icato, pubbliealo, ripro•
dini, che abbiano fatto regolare domanda ncl. territorio dotto, usato o venduto quanto formn. ogget!o di tali
di qualunque Potenza Alleata od Associata diretta ad diritti, avranno facolt:ì di continuare ad esercitare i
ot.enere un brevetto o l& registrazione di un modello diritti stessi cd a oontinuare od a riprendere tale fab·
d'utilità entro i dodici mesi precedenti allo scor~pio t>rie&zione, pubblicazione, riproduzione, uso o vendita,
delhi. guerra, o dm·ante In stessa, ovvero abbiano fatto da essi in buona fede intrarresa, senza esporsi a con·
domanda diretta ad ottenere la registrazione di un di- seguenze per la relatim \'Ìolazione. In I tnlia tale con·
segno o modello in!ltlstriale o di un marchi() di fab· ct',.;ione prenderà la forma di licenza non esclusiva con-
brica entro i sei mesi precedenti allo scoppio della c'*"la ai termini ed alle condizioni che le parti di Cf>.
guerra o durante la guerra, avranno diritto, nel ter· mune acco•·do concorderanno, Gvvero, in difetto dì Il<~·
mine di dodici mesi dall'entrata in vigore del pre· tvrJ;,, che verranno determinate dalla Commissiono
»ente Trat.ato, di presentare domanda, al fine di otte· stahili:a in base all'Articolo 83 del presente Trattato.
nere i corrispondenti diritli in Italia, con nna priorità TuttaYia nei territori di ognuna delle Potenze A!!c~to
basata sulla data_ 1lella presentazione della domanda ed Assodate, .terzi di buona fede, rice,·eranno quella
;nèl territorio di quella Potenza Alleata od Associata. protezione, the sì accorda in circostanze analoghe ai
(c) Sarà concesso a.d oguuna delle Potenze Alleate terzi in buona fede, i cui diritti siano in conflitto con
od Associate eù ai loro cittadini un termine di un ~uel!i di cittnllini di altre Potenze Alleate e~l Associate.
anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, dn· \i. Ncss11na disposizione contennta nell:t pa.rte A del
ranle il quale potranno istituire giudizio in Italia con- presente Allegato potrà interpretnrsi nel senso di ac·
uo quelle persone fisiche 0 giuridiche, aile quali si al- eordare all'Tt~tlia od a-i suni cittarlini nel territorio rli
t1·ibuisca di a~·er illegittimamente violato i loro di· alcuna delle Potenze AliNtte ed AsMcinte-, <li-ritti a hrc-
ritti di proprietà industriale, letteraria. od artistica, >etti oò a modelli d'utilità relativi nd inrenzicni con·
durante il periodo corrente dallo ,;coppia della guerra cernenti qualsiasi articolo elencato nomina!i;amente
all'entrata- in vigore del <[>resente Trattato. nelb definizione di materiale bellico, contenuta nel·
2. Nel determinare il_ tempo entro il quale un bre· l'Allegato XIII del pr<'~ente 'l'raftato, le ~nali inwnr.ioni
vrtto deve essere attualo orl un disegno od nn marchio siano state fatte o per cui domanda di regis'ra7.iono
<lerc essere messo in uso, non si terrà conto di un pe· sia stata pr.,sf'ntata dall'Itnlin, o da un suo cittadino,
rioJo di tempo estendentesi dallo scoppio della guerra, in Italia o nel territorio di qualunque altra Potenz:t
fino alla fine ùcl diciottesimo mese ilail'enlrala in vi· dell'Asse, ovvero in tm·ilorio occupato d:dle forze <le!<
go1·e del presente Trattato. l'Asse, durante il tempo in e11i il territorio stesso si
3, ~el calcolo dei termini nonnali di validità dei trova1·11 sotto il controllo delle forze o delle autorità
<lil·itti di proprietà industriale, lettera.ria ed artistica, delle Potenze dell'Asse.
che erano in rigore in ~talia allo scoppio della. guerra 7. L'Italia estenderà egnnlmente i vantaggi nnscen!t
ù che ~rnnno riconosduti o stabiliti in forza della Par· lalle disposizioni che precedono a quelle Nnr.ioni Unite,
te A del presente Allegato, a-ppartenenti a qualunque e be non siano fra le Potenr.e A lleat~ od Associale, le
dt'!lr l'oten?.e Alleale ed Assodate od ai loro cittadini, quali &hhiano rotto le relazioni diplomntiobe con l'Ila-
non sì terrà conto del periodo intercorso dallo scoppio lia. òurnnte la guerra, e che si ohblighino ad estendere
della guerra, fino all'entrata io vigot·e del presente all'Italia gli stessi vantaggi accordatìle in forza dello
'l'rrr. tato. Per conseguenza, la rlurn ta normale di tali clisposizioni suddette.
<ìirilti si consiùèrerà automntkamente estesa in Italia 8. Nr~snna delle <lisposi~()'Oi contt.nnte nell:t pnrte ;\.
per nn termine ulleri()re, cm·riSl'on<lenle al perioùo di rlel pr~rpfe Allegato rlovril intenrlersi in contrasto con
~ospensione di cui sopra. gli Articoli 78, 79 cd 81 del presente Trattato.
4. Le disposizioni che· precedono, concernenti i di·
ritti delle Potenze Alleate ed Associ:ue e dcl. loro clt·
B) A~STCnT..\hlONI
ta.ìini in Itnlia, si applichcrnuno egualmente ai dhitU
<Jc: ì' Italia e dei suoi cittadini, nei territori delle P o· l. Salvo le restrizioni che si a p p lira no ìn geDPre n.
t<:nr.e Alleate ed As$ociate. ~essuna delle disposizioni tutti gli assicuratori, non verrà frnpposto alcun o•t;\·
c·he precedono dari\ peraltro diritto all'Italia od ai suoi colo alla riassunzione dei loro antichi porlafog:i da
eitt1tòini di conse;ruire nel territorio di alcuna <lelle parte degli assicuratori che sono cittadini delle Na·
Potenze All~ate ed Ass()ciate un tratlnmento più favo· zioni Unite.
I·e,·nle ùi quello arcot·dato da tale Potenza in rasi nna· Z. Qualora un a;;sicnratore, cittadino di unn. dello
loj;hi arl nltre ~azioni Uriile ed ai loro cittadini nè ~azioni Cnite, desideri riprendere la fo"UU a.lJivilù p>·o-
imporrà all'Italia ùi accòrdare ad alctma delle Pot~nze ressìonale in Italia, ma si trovi rl!e il nlorc <lei depo-
A!lea'e ()(J Associate orlai loro cittadini uu trattamento siti di garanzia o delle riserve prescritte per e8sere nn t o-
più favorevole di quello che l'Italia orl i suoi cittadini rizzato n. tJ·attarc affari in Italia, sin rliminnilo prr cf·
ri<:evcrnnno nel tet'l'ilorio di tale Potenza, r·i~pelto alle fetto di perdite o deprezzament() dei valori che co8li!ni·
m~ tel'ie fot·manli oggetto delle disposizioni (]i cui vano lnli depositi o riserve, il Ooverno italillno si nh.
sopra. blign ad a<·cettare per un periorlo rli 18 mr•i i \'nlnri
:.. T fpr•r.i rh~. nel t~rritnrio di qnn.lnnqne delle Pn· che l'imanl(nno, romr oe [()SS(ll'O adeguali depositi o ri·
tcnze Aìlcate ed A~sociate od in territorio italiano, sen·et ai seusi ili legge.