Page 353 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre l 947 81
rate. Accordi sa-ranno coucln~i tra lo Sta.to ~;ur.fr~"ot·e l~ornti f}n- pPt·~(~IH~ resi(lf•uti io trrrìtorio r~clutn ve1·so
c l'Italia IIC.l' dctru-minare il modo con cui la suddetta IH!I'SoHc l'esiùenli in ltaha non ~aranno rimessi o Ìf$1
obbligazione SD.l".ì soddisfatta. Ì~et· elrctlo della cessione. JJil!\li.t e lo Stato sutces·
ll. I beni, di!·itti e interessi dei cittadini italiani, che sore s'impegnano a facilitare il regolamento di dette
mano residenti pet•maltcnti nei territori ceduti alla dala obbligazioui. Ai sensi del pr<·seo te pat1tgrafo, il ler·
dell'entrata in .vigot·e del fl'l'esenle Tratta lo, sat·auno mine « p~r~ouc » si t·iferioce antLe alle persone giu·
I'i"peltati, su una base di varilit ri~pelio ai dit·irti dei l'idiche.
cilta<iini dello St:J.to successore, purcltè sh.uo stali le· 11. I beni situati nel teJ'l'Ìll>l'io ce<luto, n]lparlcncnti
gittimamente aquisiti. a una (jtl:llnnque delle Nazioni Unite e ai ;;uoi citta.·
I beni, diritti e interes.~i entro i lerritori eedutì dc· diui, dgmu'tlo a cui non fossero F:tnte atu!ora J'erorate
gìi altri ciltaùini italiani e quelli tle!le perBOne ginl'i· le misure di SCfJIICslro o di controllo adottate dall'Ha·
ùiche di nazionalità italia.na, purchè lcgìttimnmellle lia, o che nou f(!ssero slnli t·estituiti ai rispettivi pro·
acqnisiti, saranno sottopo.~ti soltanto a quei pt·owc· prietari, saranno restituiti nello ~~ato in cui attuai·
dimenti che poh1mno essere via via adottati in linea mente si trovano.
g<·n~J·alc rispetto ai beni di eilla<lini strnniet'i e di per· 15. Il o'OI;Cl'UO italiano riconosce che l'Accordo di
t>One giuridic-he di nazionalità straniera. Brioui del lU agosto HH~ ,è nullo e non ;lYV('Jlnto e
Detti beni, diritti e interessi ùon ,POtranno essere s'impegna a parteciparet insicm~ cou gli altri firma·
trattenuti o liquidati ai sensi dell'Articolo 79 del r>rc· \ltri dell' Arcot•do di Roma del 29 muggio 1DZ3, a q un l·
~ente Traltato, ma dovranno ess~re restituiti ai rispet- siasi negoziato mirante ad apportare a detto accordo
tivi proprietnri, liberi da vineoli rli qualsiasi natura le modificazioni necessarie pet• assicumre un equo re·
0 da ogni altra misura ,]j alienazione, di a.mministra· golamcnto delle annualità in esso prèvis:e.
zione forzosa o di sequestro presa nel periodo compreso 16. L'Italia restituirà i beni illegalmente a~port.ati,
tra il 3 settembre 1913 e l'entrata in vigore del prc· •lopo il 3 settembre llH3, dai territori ceduti e trasfe·
se n t e Trattato. riti in Italia. I pat·agt·.Jti 2, 3, 4, 5 e G deli'Artirolo 75
10. Le persone che opteranno per la ciltndinanza ita· regoleranno l'adempimento di detta oùhligazione, salvo
l!:llla e si trasferiranno in Italia, samnno aut01·izza te, che per quanto si riferi'*'e a beni, che formino oggetto
<lopo ch'esse abbiano pag<Ho ogni debito o im;posla {]O· <li altre disposizioni .Jel presente Allegato.
yuia nel tenitorio ceduto, a poJ•tare con sè i loro beni 17. l/Italia restitnin\ nllo Stato successore, nel più
mobili e a trasferire i loro fondi, purchè ùelli beni e breve tempo possibile, tutte le navi. detenute dnllo
fondi siano stati kgittimamenle acquisiti. Nessun di- St;tto ì!nliano o dR citta<lini itnliani, che, nlln. flata del
rit io d'impOl'tazione o d'e,portazione sarà imposto in 3 settembre 1913, appartenerano sia a per,one fisiehe
rcltuione :tl trasferimento -dei beni stessi. Dette per- ~esirlenti nel territorio ceduto e che acquist.ino fa cit·
sone saranno innJtre autorizzate n rendere i loro beni ta<linanza dello Stato suerc:>sore ai sensi del presente
mnhi:i e immobili alle strs>;c condizioni ùei Cittadini Tt·att;tio. sia a persone giuridiche di nazionalità itt·
<]ello St~l{o sneccssor~. Jiana, ehe abbiano e conserviuo la loro sede socinle in
11 tra~ft~dmento dci beni in Italia. snr<'t dfr.Hnato a tet·i·ilol'io rl'dnto, fatta ~cczione delle UliVi che siano
condizioni ed enlr6 i liniiti, che rerrnnno eoucordati st~.tc og't;etlo ùi vendita c!Icttuala in buona fede.
ira lo Stato successore e l'Italia. Le cotvlizioni ed i 18. L'Italia e lo Stato successore concluderanno de·
H·rmìni ili tempo per il imsfcrimento dci fondi sud· gli accordi per procedere alla ripar!izione, su basi di
<letti, compresi i proventi cl~lle vendLe, saranno egual· g-iustizia c di C(juitfl, d~i beni appartenenti agli enti
uwntc fissali d'accordo. locali esistenti, il territorio della cui giurisdizione
ll. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia nlla wnga a trorarsi di;viso dai nuovi c0nfini p1·evisti dal
da!lt dell'enlrnta in vigore del presente Tmltato e che presente Trattato, e per aRsirnrare la continuazione,
appartengano a cittadini italiani, residenti nei tcrri· n favore rlcgli abilanti 1 di quei ncrrs!ò~ari servizi r.omu.
tori cedu!i, che sinno di\·cunli cittadini di un :dlro nali, a cui pon si rifel'iscano espressamente nltre di·
Stalo ai ornsi <lei presente Trattato, saraljno rispct· spo>i?.ioni del fll'esente 1'ratt;tto.
tali dall'Italia nella stessa misum dei beni, dil'ilti e AccoJ'di a.n,.JoglJi mrnnno eonclnsi pPr nna riparti·
iiltctC$l)Ì tlei cittadini delle Nazioni Unite in genere. zion~ ;;iu~ta ~d eqna del mateJ·iale rotabile e de-ll'al•
Dette persone sono anlorizzatr ad effet{nat-e il ha- Lro materia-le ferroria.riot e de'i galleg[:tinnti e deil'at~
sfc,·imrnto e la liquiònzione dei loro beni, diritli e in- il'ezzafnrn Mi bacini e dei porti, eil alfresl per rego·
teressi :tlìe stesse c<mrlizioni di quelle :rrel'iste dal pa· lnre qnalsinsi altra importante qnestione economk,'},
1·agrafo 10 di cui sopr~. che non sia presa in consiJerazione dal presente Alle-
12. Le società mslituite ni sensi della legislazione gnto.
italiana e aventi la loro sede soriale nel territorio ce- l!l. I;e dispn"izioni nel presente Alle~ato non si ap·
liuto, che <lcsidcriM spostare detta sede soeiale in Ita· plicheranno a,Jle ex·eolonie italiane. Le di!1]losizioni eco·
Ha dovranno e.;;ualnwnte essere trntfate in conformith nomkhe e fina11zinrie fUI esse applir,'lhili donanno for·
<Jet' paragr:tfo ;tÒ di cni sopra, a, condizione che più rlel mare oggetto degli accordi JWI' la sort~ definith·a di
cinquanta per cento del capitale d.ella società appar. ddti terr;tori, ai sensi dell'Articolo 2.3 del presente
tenga a persone residenti normalmente fuori del te·n·i· Trattato.
tòrio ceduto o a persone che optino per la cittadinanza ALLF.GATO XV
italiana, ai sensi del presente T•·attato e trasferiscano Dlspor.il.lonl speciali relative a certi tipi di beni
il loro domicilio in Italia e a condizione allresl che la
massima parte 1lell'attivilit della. socìel:ì si svolga fuori A) PROPRIHTÀ I:<DUSn:JALB, LI'TI'l':RARLI ED AUTISTICA
del territm·io ceduto. 1. (a) Sarà conce"so alle l'otcnze Alleate ed AB>o·
13. I debiti dovuti da persone residènti in Jtalia ciate ed ai loro cittadini un termine di nn ann'O {lt111'en·
verso pet·sonc residenti nel territorio cerluto e i debili tratn in vigore del presente Trattato per permettere loro