Page 353 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre  l 947   81

               rate.  Accordi  sa-ranno  coucln~i tra  lo  Sta.to  ~;ur.fr~"ot·e  l~ornti  f}n- pPt·~(~IH~  resi(lf•uti  io  trrrìtorio  r~clutn ve1·so
               c  l'Italia IIC.l'  dctru-minare  il modo con  cui  la suddetta  IH!I'SoHc  l'esiùenli  in  ltaha  non  ~aranno rimessi  o  Ìf$1
               obbligazione  SD.l".ì  soddisfatta.   Ì~et·  elrctlo  della  cessione.  JJil!\li.t  e  lo  Stato  sutces·
                 ll.  I  beni, di!·itti e  interessi dei cittadini italiani, che  sore  s'impegnano  a  facilitare  il  regolamento  di  dette
               mano residenti pet•maltcnti  nei  territori ceduti alla dala  obbligazioui.  Ai  sensi  del  pr<·seo te  pat1tgrafo,  il  ler·
               dell'entrata  in .vigot·e  del  fl'l'esenle  Tratta lo,  sat·auno  mine  «  p~r~ouc »  si  t·iferioce  antLe  alle  persone  giu·
               I'i"peltati,  su  una  base  di varilit  ri~pelio ai  dit·irti  dei  l'idiche.
               cilta<iini dello  St:J.to  successore,  purcltè sh.uo stali  le·   11.  I  beni  situati  nel  teJ'l'Ìll>l'io  ce<luto,  n]lparlcncnti
               gittimamente  aquisiti.             a  una  (jtl:llnnque  delle  Nazioni  Unite  e  ai  ;;uoi  citta.·
                 I  beni,  diritti e  interes.~i entro i  lerritori eedutì  dc·  diui,  dgmu'tlo  a  cui  non  fossero  F:tnte  atu!ora  J'erorate
               gìi altri ciltaùini  italiani  e  quelli  tle!le  perBOne  ginl'i·  le  misure di  SCfJIICslro  o  di  controllo adottate dall'Ha·
               ùiche  di  nazionalità  italia.na,  purchè  lcgìttimnmellle  lia,  o che  nou  f(!ssero  slnli  t·estituiti  ai  rispettivi  pro·
               acqnisiti,  saranno  sottopo.~ti soltanto  a  quei  pt·owc·  prietari,  saranno  restituiti  nello  ~~ato  in  cui  attuai·
               dimenti  che  poh1mno  essere  via  via  adottati  in  linea  mente si  trovano.
               g<·n~J·alc rispetto ai  beni  di  eilla<lini  strnniet'i e di  per·   15.  Il  o'OI;Cl'UO  italiano  riconosce  che  l'Accordo  di
               t>One  giuridic-he  di  nazionalità  straniera.   Brioui  del  lU  agosto  HH~ ,è  nullo  e  non  ;lYV('Jlnto  e
                 Detti  beni,  diritti  e  interessi  ùon  ,POtranno  essere  s'impegna  a  parteciparet  insicm~ cou  gli  altri  firma·
                trattenuti o  liquidati  ai  sensi  dell'Articolo 79  del  r>rc·  \ltri  dell' Arcot•do  di  Roma  del  29  muggio  1DZ3,  a  q un l·
               ~ente Traltato, ma  dovranno  ess~re restituiti ai  rispet- siasi  negoziato  mirante  ad  apportare  a  detto  accordo
               tivi  proprietnri,  liberi  da  vineoli  rli  qualsiasi  natura  le  modificazioni  necessarie  pet•  assicumre  un  equo  re·
               0  da  ogni  altra  misura  ,]j  alienazione,  di  a.mministra·  golamcnto  delle  annualità in  esso  prèvis:e.
               zione forzosa o di  sequestro  presa nel  periodo compreso   16.  L'Italia  restituirà  i  beni  illegalmente  a~port.ati,
                tra  il  3  settembre  1913  e  l'entrata  in  vigore  del  prc·  •lopo  il 3  settembre  llH3,  dai  territori  ceduti  e  trasfe·
               se n t e Trattato.                  riti  in  Italia.  I  pat·agt·.Jti  2, 3, 4,  5 e G deli'Artirolo 75
                 10.  Le  persone che opteranno per la ciltndinanza ita·  regoleranno  l'adempimento di  detta oùhligazione,  salvo
                l!:llla  e si  trasferiranno  in  Italia,  samnno  aut01·izza te,  che  per  quanto  si  riferi'*'e  a  beni,  che  formino  oggetto
               <lopo  ch'esse abbiano  pag<Ho  ogni  debito  o im;posla  {]O·  <li  altre  disposizioni  .Jel  presente  Allegato.
                yuia  nel  tenitorio ceduto,  a  poJ•tare con  sè  i  loro  beni   17.  l/Italia  restitnin\  nllo  Stato  successore,  nel  più
                mobili  e  a  trasferire  i  loro  fondi,  purchè  ùelli  beni  e  breve  tempo  possibile,  tutte  le  navi.  detenute  dnllo
               fondi  siano  stati  kgittimamenle  acquisiti.  Nessun  di- St;tto ì!nliano o dR  citta<lini  itnliani, che,  nlln.  flata  del
               rit io  d'impOl'tazione  o  d'e,portazione  sarà  imposto  in  3  settembre  1913,  appartenerano  sia  a  per,one  fisiehe
                rcltuione  :tl  trasferimento  -dei  beni  stessi.  Dette  per- ~esirlenti  nel  territorio  ceduto  e  che  acquist.ino  fa  cit·
               sone  saranno  innJtre  autorizzate  n  rendere  i  loro  beni  ta<linanza  dello  Stato  suerc:>sore  ai  sensi  del  presente
                mnhi:i  e  immobili  alle  strs>;c  condizioni  ùei  Cittadini  Tt·att;tio.  sia  a  persone  giuridiche  di  nazionalità  itt·
               <]ello  St~l{o sneccssor~.          Jiana,  ehe  abbiano  e  conserviuo  la  loro  sede  socinle  in
                 11  tra~ft~dmento dci  beni  in  Italia.  snr<'t  dfr.Hnato  a  tet·i·ilol'io  rl'dnto,  fatta  ~cczione delle  UliVi  che  siano
               condizioni  ed  enlr6  i  liniiti,  che  rerrnnno  eoucordati  st~.tc og't;etlo  ùi  vendita c!Icttuala  in  buona  fede.
                ira  lo  Stato  successore  e  l'Italia.  Le  cotvlizioni  ed  i   18.  L'Italia  e  lo  Stato  successore  concluderanno  de·
                H·rmìni  ili  tempo  per  il  imsfcrimento  dci  fondi  sud·  gli  accordi  per  procedere  alla  ripar!izione,  su  basi  di
               <letti,  compresi  i  proventi  cl~lle vendLe,  saranno egual·  g-iustizia  c  di  C(juitfl,  d~i  beni  appartenenti  agli  enti
                uwntc  fissali  d'accordo.         locali  esistenti,  il  territorio  della  cui  giurisdizione
                 ll.  I  beni,  diritti  e  interessi  esistenti  in  Italia nlla  wnga  a  trorarsi  di;viso  dai  nuovi  c0nfini  p1·evisti  dal
                da!lt  dell'enlrnta  in  vigore  del  presente Tmltato e  che  presente  Trattato,  e  per  aRsirnrare  la  continuazione,
               appartengano  a  cittadini  italiani,  residenti  nei  tcrri·  n favore  rlcgli  abilanti 1  di  quei  ncrrs!ò~ari  servizi  r.omu.
                tori  cedu!i,  che  sinno  di\·cunli  cittadini  di  un  :dlro  nali,  a  cui  pon  si  rifel'iscano  espressamente  nltre  di·
                Stalo  ai  ornsi  <lei  presente  Trattato,  saraljno  rispct·   spo>i?.ioni  del  fll'esente  1'ratt;tto.
                tali  dall'Italia  nella  stessa  misum  dei  beni,  dil'ilti  e   AccoJ'di  a.n,.JoglJi  mrnnno  eonclnsi  pPr  nna  riparti·
               iiltctC$l)Ì  tlei  cittadini  delle  Nazioni  Unite  in  genere.   zion~ ;;iu~ta  ~d eqna  del  mateJ·iale  rotabile  e  de-ll'al•
                 Dette  persone  sono  anlorizzatr  ad  effet{nat-e  il  ha- Lro  materia-le  ferroria.riot  e  de'i  galleg[:tinnti  e  deil'at~
               sfc,·imrnto  e  la liquiònzione  dei  loro  beni,  diritli  e  in-  il'ezzafnrn  Mi  bacini  e  dei  porti,  eil  alfresl  per  rego·
                teressi  :tlìe  stesse c<mrlizioni  di  quelle :rrel'iste  dal  pa·   lnre  qnalsinsi  altra  importante  qnestione  economk,'},
               1·agrafo  10  di  cui  sopr~.       che  non  sia  presa  in  consiJerazione  dal  presente  Alle-
                 12.  Le  società  mslituite  ni  sensi  della  legislazione   gnto.
               italiana e aventi la loro  sede  soriale  nel  territorio  ce-  l!l.  I;e  dispn"izioni  nel  presente  Alle~ato non  si  ap·
               liuto, che <lcsidcriM  spostare  detta  sede  soeiale  in  Ita·   plicheranno a,Jle ex·eolonie italiane. Le  di!1]losizioni  eco·
               Ha  dovranno e.;;ualnwnte essere  trntfate  in  conformith   nomkhe e  fina11zinrie  fUI  esse  applir,'lhili  donanno  for·
               <Jet' paragr:tfo ;tÒ  di  cni  sopra,  a,  condizione  che  più  rlel   mare  oggetto  degli  accordi  JWI'  la  sort~  definith·a  di
               cinquanta  per cento  del  capitale  d.ella  società  appar.   ddti  terr;tori,  ai  sensi  dell'Articolo  2.3  del  presente
               tenga a  persone residenti  normalmente  fuori  del  te·n·i·   Trattato.
                tòrio ceduto o a  persone che  optino per  la cittadinanza   ALLF.GATO  XV
               italiana, ai  sensi  del  presente  T•·attato  e  trasferiscano   Dlspor.il.lonl  speciali  relative  a  certi  tipi  di  beni
               il loro domicilio in  Italia e  a  condizione allresl che  la
               massima parte 1lell'attivilit della.  socìel:ì si  svolga fuori   A)  PROPRIHTÀ  I:<DUSn:JALB,  LI'TI'l':RARLI  ED  AUTISTICA
               del  territm·io ceduto.              1.  (a)  Sarà conce"so  alle  l'otcnze  Alleate  ed  AB>o·
                 13.  I  debiti  dovuti  da  persone  residènti  in  Jtalia  ciate ed ai loro cittadini un  termine di  nn ann'O {lt111'en·
               verso  pet·sonc residenti  nel  territorio  cerluto  e  i  debili  tratn in vigore del presente Trattato per permettere loro
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