Page 348 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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76     Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n.  295 del  24 dicembre  1947
          ri•pettati  dall'Italia,  nella  stess;t  misura  dei  Leni,  ÙÌ·  matel'iale ferroviario  e  dei galleggianti eù  impianti dei
          1·itti  e  intercs~i ùei  (;Ìtl~u.liui  italiani  in  genere,  per  uu  ùuciui  e  ùcl  tJot·to;  acco1'tli  saranno  egualmente  presi
          pe1·imlo  <li  tre  Ullllj  uall'cutraAa iu  vigOl'C  del  presente  per  regolare  qualsiasi  altra  questione  economie.'\  pen-
          'l't·atlato.                        dente  che non  sia  regolata dal presente Allegalo.
           Dette  pe1·sonc  sono  autol'izzate  aò  eJTettnarc  il  trn-  18. 'l cittadini  del  Territorio  Libero  continueranno,
          sfed•ucuto  e  la  liquitlazioue  ùei  loro  Leni,  ùidtti,  eù  uonostante  il  trasferimento  di  sovrnni!à  e  ogni  muta,.
          interessi,  nelle  stesse  coudizioui  prcriste  al  J!<Ll'Ugl·afo  mento  di  cittaòiunnza che  ne  risulti,  a  godere  in  ll:v-
          lO  ti i· cui sopra.                lia.  di  tutti  i  diritti  di  proprietà Industriale,  letlemria
           12.  Le società costituite  a  norma  delle  leggi  italiane  e  artistica,  prel'isti  dalla.  legislazione  iv!  vigente,  al
          e arenti  la  loro  sede  sociale  nel  Territorio  LiLero,  che  momento  del  trasferimento.
          desiderino  spostare  detta  se:le  sociale  in  ltaliu,  od  in   Il Tenitorio Libero  riconoscerà  c  darà  effetto  ai  ùi;
          Jugosla.via,  do\'ra.ono  t'gualmeute  'essere  trattate  in  ritti  di  proprietà  industriale,  letteraria  e  artistica,
          conformità del ,paragrafo  10  di  cui  sopra,  a  condizione  esistenti  nel  Territorio  Libero  a  sensi  della  legisla-
          che  più  del  cinquanta  per  cento  del  loro  capitale  ap·  zione italiana vigente al momento del  trasferimento ed
          partenga  a  persone  r~sidenti  normalmente  fuori  del  a  quelli  che  dovess•!ru  e~ere I'istal;iliti  o  restituiti  ni
          Tenilorio  I-ibero  o  che  trasfedscano  il loro  domicilio  legittimi  titolari,  ai  sensi  dell' Allcgnto  XV  capo  A  del
          in Italia. o  in JugoslaYia.        r-resente  Trattato.  Del ti  diritti  l'imnrl':LDno  in  v igor~
           13.  I  debiti  doi'Uti  da  persone  residenti  in  Italia  o   nel  Territorio  Libero,  per  lo  stesso  periodo  di  tempo
                                              durante  il quale  sarebbero rimasti  in  vigore,  ai  sensi
          in territorio ccùuto alla Jugoslavia,  a  persone residenti
          nel  Territorio  Libero  e  i  debiti  do1·uti  da  persone  re·  della  legislnzi.one  italiana.
                                               19.  Ogni  controversia  che  posRO.  sorgere  in  merito
          siùen!i  nel  Territorio  Libero  a  persone  residenti  in
          IlnHa o  in  tel'l'itorio ceduto alla Jugoshn•ia,  non  s.~•·a-n­ alla attuazione delle 11isposizioni <lei  presente Allegnto,
          no  rimessi  o  le::;i  per clfctto  dl'lla  cessione ..  L'Italia,  la  ~a.r:\  rrgolntn  nel  modo  JH'eristo  dall'Artico!o  83  tlel
          Jugoslavia c  il Territorio  Libero  s'impeg.nano  a  facili- presente T1·a tta t o.
          tare  il regolamento  di  dette  obblignzioni.  Ai  fini  rlcl   20.  I !Paragrafi l, 3 e 5 od eli' Articolo 76,  l'Articolo 77,
          preseute  paragrnfo,  il  lel'luine  «persone»  si  riferisce  il  paragrafo  3  dell'Articolo  78,  l'Articolo  81,  l'Alle-
          anche  alle  persone  giuridiche.   gato  XV. capo  A,  l'Allegalo  XVI  e  l'Allegato  XVII
           14.  l  beni  situati nel  Ten·itorio  Libero,  appartenenti   capo  B,  si  applicheranno  al  Territorio  Libero  nello
          a  qualunque  delle  Nazioni  Unite  e  ai  suoi  cittadini,   stesso  modo  in cw  si  applicheranno  all'Italia..
          riguardo a  cui non  fossero  state ancora rerocate  le  mi-
          sure  lli  sequestro  o  di  controllo  adottate  1lal!'ltulia  e
          che  non  fossero  stati  r~slituiti  ai  rispettiri  proprie-
                                              Dichiarazione  comune  dci  Governi  dell'Unione  Sovietica,
          tari,  Yerranno  restituiti  nello  stato  in  cui  si  \l'o vano   del  Regno  Unito,  degli  Stnti  Uniti  d'America  e  della
          attualmente.                         Francia,  concernente  i  possedimenti  territoriali  italiani
           l:i.  L'Italia  restituil·:\  i  brni  illegalmente  asportati   in  Africa
          dopo  il 3  settembre  19-13,  ùal  Terl'i torio  Libero  e  por·   (V ed i  Articolo  23)
          ta.ti  in  Italia .. lJesc~uzioue <li  tale  obbligazione  sarà   l. I  Governi  dell'Unione  delle  Tiepnbbliche  Socialiste
          J·cgola.ta  dai  Jl.'tragrafi  2,  3,  4.  5  e  6  dell' Anieolo  75,  Sovietiche,  del  lle!,'llo  Unito  di  Gran  Bretagna  e  del·
          sàh·o  per  quanto  si  riferisce  ai  beni  formanti  oggetto  l'Irlanda del Nord, degli  Stati Uniti  d'America e della.
          di  altre disposizioni  MI  pr!'sente  Allegato.
                                              Pt·andn,  con,·engono  ~i  ùeeiòere  ùi  tomnnc  nr:enrdn 7
           Le  di~posizioni' dei  paragntfì  1,  2 1  5  e  G clell'Arlì·  entro  un  nnno  ùall'en(I·ata  in  dgo1·e  1lel  'l't·~tta1o  CIJU
          colo  75  si npplichernnuo alla restituzione,  da  pa1·te  del  l'Italia,  che rorta  la  tbta del  10  febbraio  1947,  della.
          'J.'(~nitotio  Libero,  dei  beni  rhe  siano  s\ati  n~portali  sorte tlrtinitira  dci  JlM>rdiloenli  tcniloriali  itn!inni  in
          durante la guerra  dai  territori  delle  Xazioni  Cnite.   Africa,  sui  qua ii  l'Italia,  in  base  all'Articolo  23  del
           Hl.  L'Italia  restituirà  nl  Tel'l'itol'Ìo  LiLero,  nel  più  Trattato,  l'Ìnnncia  a,~  ogni  diritto  e  titolo.
          breve  tempo  possibile,  tutte  le  navi  detenute  ùallo   2.  Le  Quattro  Potenze  decirleranno  (!ella sorte  d~fi.
          Stnto  italiano o  ùa cittadini  italiani  che,  alla  data del  nitim  ùei  territori  in  questione  e  procederanno  alle
          3  settembre  lfl13  appat·tenel'allo  sia  a  persone  fisiche  opportune  modifiche  rlei  confini  ùei  t!'rritori  ste~si,  le·
          residenti  nel  Territorio  Libero  e  che  acquistino  la  cit- nendo  conto ùelle 11spil•azioni e del  benessere degli  aLi·
          tadinanza  del  Territorio  Libero  ni  Eensi  del  presente  tanti,  oltre  che  delle  esigenze  della  pace  e  della  siru.
          T1·attnto,  sit<  a  persone  giul'idiche  di  nazionalità  ita- J'czza,  prendendo  iu  considerazione  i  pareri  degli  alt1'i
          Jinn:l,  che abbiano e consel'l'ino  h  loro sede  sociale  nel  Go1·erni  interc~~ati.
          Territorio  Libero,  fatta  eccezione  <:lelle  nn1·i  che  siano   3.  Se  le Qnaltro  Potenze  non  possono  mellersi d'ne•
          state oggetto  di  vendita  cJTeituata  in  buona feùe.
                                             cordo  sulla  sorte di  uno  qualunque  dei  detti  territori,
           17.  L'Itnlìa e  il Tcnitot•io  Libero,  e  la  Jugosla1·ia  ~  entro  nn  anno dall'entrata in  vigorf';  dPl  pl'C$t:>nte  Tra t.
          il  Tcnitorio  Lil:ei'O,  concluderanno  degli  accordi  fm  tato,  la  qnrstione  AAr:\  sottoposta aJl' As~rmhlea Gene·
          loro  pe.r  p1·oceùere  nl!a  ripartizione,  su  ba~i  di  giusti- l'llle  delle  Nazioni  Unite per nna  raccomandazione  e  le
          zia  e  di  equità, dei  beni  appnrtenenti  agli  enti  locali.  Quattro  Potenze conrengono  di  nccettnre  la  ra.('cnman·
          il · te1Tilorio  della  cui  gindstlizione  veng~t  a  trol'arsi  dnzione  ~tessa  e  di  prendere  le  misure  del  caso,  per
          dil'iso  per  effetto  della  nuova  delimitazione  di  confini  darvi  esecuzione.   .   ·
          recata. ùnl  presente  Trntta!o e  per  assicurare  la  conti-  4.  I  sostituti dei  Mini~ degli  Estm·i continnernnn&
          nuazione  n  favore  degli  alril!inti,  di  quei  sei·vizi  comu- !'estJ.me  della.  questione  della  sorte  dell'ex-colonie  ita·
          nali,  n  cui  non  si  riferi•cano  espressamente  alt1·e  di- liane,  allo  scopo  di  sottopoiTe  al  Ooosiglio  dei  Mini·
          sposizioni  del  presente  Trattato.   stri  de);li  Esteri  le  loro  raccomnntln?.ioni  a-1  riJr1'""'ù&.
           Accordi  nnnloghi  sa1·nn~o  t'Oilclus\  per  una  rip3rti·  ·~o:~i  inl"icra.nno  inoltN! romm!S><ioni  d'lnchie.~tn in qual·
          zione  giusta eù equa  del  lllUlel'Ìale  rotuùilc e  dell'nltro  siasi  ùelle  ex·colouie  italiane, pe.1-chè  raecolgaDo  e sot•
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