Page 343 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n.  295 del 24 dicembre  1947   71

                             Art.  10.              2.  La  creazione  di  zone  speciali  nel  Porto  Franco
                                                   sotto la.  giurisù.i:r.ìone  esclu~int di uno Stato qualunque
                I.~  leggi  ed  i  regolamenti  esistenti  resteranno  in vi-  è  incompatih!le  con  la.  figura  del  Teuitono  Libero  e
               gore, salvo e fino  a che  non  siano aùrogali o sospesi  dal   ùel  Porto  Franco.
               Gover·nulore.  Il  Governatore  avrà  iJ  diritto  di  emcn-  3.  Allo  scopo  tuttavia,  di  soddisfare  le  speciali  esi·
               ò:u·e  le leggi e i  r<!gol,uncnti  esistenti e dì emamue nuove   genze  della  narignzione  jugoslava.  e  ìtaliana  nel  mare
               leggi  e  nuovi  regolauH)nti,  d'accordo  con  la  maggio·   Adria.tico,  il  Direttore  del  Porto  Franco,  a  ric~irsta.
               rrrnz.a  del  Consiglio  l'mvvisorio  di  Governo.  Le  leggi   del  Governo  jugosl'nvo  o  di  quello  italiano,  e  su  con-
               e  i  regolamenti  emendati e  le  leggi  e  i  regolamenti  di
                                                   forme parere. della Commissione Internazionale prevista.
               nuova  emanazione,  cosi  come  gli atti  del  Governatore,   al  successivo Articolo 21,  potr<ì t•iservare a.  favore  delle
               comportanti  lu  a-brogazione  o  !n  sospensione  dì  l~ggi   navi  mercantili  battenti  bandiera  di  uno  o  dell'altro
               e  regolamenti,  rima:rTa·nno  in  vigore,  salvo  e  fino  a  che   dt•i  due  Stati,  l'uso  esclusivo  di  punti  d'ormeggio  in
               non  siano  emendati,  abrn:;ati  o  sosjx~si  da  atti  del-  delermina.[e partì della zon~t del  Por lo  Franco.
               l' Assembl~a popolare o del Consiglio di Go.-eruo, agenti   4.  Nel  caso  in  cui  sia  necessario  di  allargare  l'area.
               entro  la  rispettiva  loro  sfem dì  •·ompetenz.a,  dopo  l'en-  del  Porto  Fr:meo,  ciò  potrìl.  fa.tosì  !m  propo&ta  del  Di-
               trata.  in  vigore  della  C'OStituzioue.
                                                   rettore  del  Porto  Franco,  con  decisione  del  Consiglio
                                                   d1  Gm·erno  e  Cùll  l'approvazione  dell'Assemblea  po.
                              Art.  11.            polRre.
                Fincl>è  non  sia  stabilito  nn  regime  moneta·rio  auto-  .Art.  4.
               n  mu  per  il Territorio  Libero,  lu  lira  italiana  conti·
               nucrà ad avere  corso  legale  entro il  Territorio Libero.   Salvo che  non sta diversamente stabilito dal presente
               Il Governo  italiano  dovrà  fornire  al  Territorio  Libero  Strumento, le  leggi ed  i  regolamenti  in  vlgore nel  Ter·
               la  Y<llnta  estera  e  i  mezzi  monetari  che  siano  ad  eo'So  ritorio  Libero  si  applicheranno  alle  persone  e  ai  beni
               necessar-i,  a.  condizioni  non  meno  favorevoli  di quelle  entro  i  confini  del  Porto  Franco e  le  autorità.  incari•
               vigenti  in  Italia.                cate di  assicurare la loro  osserl"nnut  nel  TetTitor!o  LI•
                 L'Italht  e  Tenitorio  f,ibero  conclurlera.nno  nn  ac·  bcro,  esercileranno  le  proprie  funzioni  entro  ì confini
               cardo  per  dare  esecuzione  alle  disposizioni  di  cni  so- del  I'o!'lo  Franco.
               pl·:t,  e  per  prov1·erlere  alla  His!cmazione  di  quelle  que-
               ~tioni, che sia neceo-sa.l'Ìo  di regolare fra i  due  Governi.   Art. 5.
                                                    1.  Le  navi  mercantili  e  le  merci  di  tutti  i  paesi  go.
                                        ALL~:GATO VIII   dranno senza r·estrì:r;ione del diritto di accesso  nl Porto
                                                   Franco per il carico e la.  discarica sia di merci  in  tra.n•
                   Strumesto  relatiYo  al  Porto  Franco  di  Trieste
                                                   slto,  che  di  merci  destinate  al  1'en.itorio Libero  o da
                              .Art.  1.            esso provenienti.
                                                    2. Le autoriilt del Territorio Libero non percepiranno
                 1.  Per nssìcu:rare  che  il  porto  ed  i  mezzi  di  transito   sulle merci  in  importazione, in  esportazione od  in  tran-
               d1  'l'l·icstt  pos~ano  essere  utilizzati  in  condizioni  di   sito  attraverso  il  Porto  J!'mnco  nè  dazi  doganali,  nè
               egaaglianza  da  tutto  n commercio  internazionale  e   llltri gravami,  che non  siano in  corrispettivo di servizi
               ddla  Jugosla1ia.,  l'Ita.Jia.  e  gli  Stati  dell'Europa  Cen-  prestati.
               u·ale,  secondo  le  consuetudini  vigenti  negli altri porti
                                                    3.  l'er quanto si riferisce tuttavia. alle  merci  impor-
               frauchì  ùcl  mondo:                tnte  athn.,·C>J·so  ìl  Porto  Franco,  per essere  consumate
                  (a)  sarà crea.to  nel  Territorio  Libero di Trieste  un   enu·o  il  Territorio  Libero  od  alle  merci  esportllte  daJ.
               porto  fmnco  doganale,  enti·o  i  limi ti  fissati  o  previsti   Territorio  Libero  atlra,verso  il Porto  Franco,  saranno
               dJJ!'Ari.ieolo  3 dtl  presente  Strumento;   applìmte  le  relatire  leggi  e  regolamenti  in  vigore  nel
                  (b)  le  merci  in  tl'ansito  pCl'  iJ  Porto  Franco  di   Territorio  Libero.
               T l'i es; e  godranno  li!Jel'!tì  di  transito,  ai  sensi  dell' Ar-
               ticolo  16  del  Jll''"sente  Strumento.           .A:-rt.  6.
                 2.  Il regime  internazionale del  Porto Franco sarà -re-
                                                    n deposito,  il mngazzinaggio,  la.  verifica,  la.  cernita.
               gol li lO  dalle  disposizioni del  presente  Strumento.
                                                   delle merci,  l'imballaggio ed il riìmhallag.,oio  e le opers.-
                              Art.  2.             zioni  consimili,  che era costume  per il passato  di  svol·
                                                   gere  nelle  zone  franche  del  Porto  di  Trieste,  saranno
                 1.  Il  Porto  Franco  sarà  costituito  e  amministrato  autorizzate  nel  Porto Franco,  in  conformità  <lei  rego·
               eomc  un  Ente  pubblico  del  'rm~·itorio  Libero,  avente  lamenti  generali  emanati  dal  Di.rettoi•e  ùe.l  Porto
               tutti gli attributi di  una  persona  giuridica ed  operante  Franco.
               in conformità delle disposizioni del p'l'esente Strumento.   Art.  7.
                 2.  Tutti  i  beni  italiani  statali  e  r•arnstatnli  entro  i
               limiti  del  l'orto Franco, che,  ai  sensi  delle disposizioni   1.  Il Direttore del Porto Franco potrà anche autorlZ.
               del  prcscnle  Trattato,  passe11\nno  in  proprietà  al  Ter- zare  in  Porto  Franco la lavorazione delle  merci.
               ritorio  !.ibero,  saranno  trasferiti  .senza  pagamento,  al   2.  L'esercizio  di  attività  industriali snrii  consentito
               Porto  Franco.                      in  Porto  Fra.nco  so1tanto  a  quelle  imprese  che  esiste-
                                                   vano  nelle  zone  franche  del  porto di Tneste prima. del-
                              .Art. 3.
                                                   l'entrala in vigore del presente Strumento. Su proposta.
                 l. La.  mna ilei  Porto FrancG comprenderà.  il  territo.  del  Direttore del l'orto Franco, il Consiglio di Govet't!O 3
               rio  e gli  impianti  delle  zpne  ft·a,nche  del Porto di Trie·  puìl  consentire che  vengano stabilite nuove  imprese in-
               etc,  enu·o  i  loro  coufini  del  1939.   dustriali enlro i confini del  Porto Franco.
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