Page 343 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947 71
Art. 10. 2. La creazione di zone speciali nel Porto Franco
sotto la. giurisù.i:r.ìone esclu~int di uno Stato qualunque
I.~ leggi ed i regolamenti esistenti resteranno in vi- è incompatih!le con la. figura del Teuitono Libero e
gore, salvo e fino a che non siano aùrogali o sospesi dal ùel Porto Franco.
Gover·nulore. Il Governatore avrà iJ diritto di emcn- 3. Allo scopo tuttavia, di soddisfare le speciali esi·
ò:u·e le leggi e i r<!gol,uncnti esistenti e dì emamue nuove genze della narignzione jugoslava. e ìtaliana nel mare
leggi e nuovi regolauH)nti, d'accordo con la maggio· Adria.tico, il Direttore del Porto Franco, a ric~irsta.
rrrnz.a del Consiglio l'mvvisorio di Governo. Le leggi del Governo jugosl'nvo o di quello italiano, e su con-
e i regolamenti emendati e le leggi e i regolamenti di
forme parere. della Commissione Internazionale prevista.
nuova emanazione, cosi come gli atti del Governatore, al successivo Articolo 21, potr<ì t•iservare a. favore delle
comportanti lu a-brogazione o !n sospensione dì l~ggi navi mercantili battenti bandiera di uno o dell'altro
e regolamenti, rima:rTa·nno in vigore, salvo e fino a che dt•i due Stati, l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in
non siano emendati, abrn:;ati o sosjx~si da atti del- delermina.[e partì della zon~t del Por lo Franco.
l' Assembl~a popolare o del Consiglio di Go.-eruo, agenti 4. Nel caso in cui sia necessario di allargare l'area.
entro la rispettiva loro sfem dì •·ompetenz.a, dopo l'en- del Porto Fr:meo, ciò potrìl. fa.tosì !m propo&ta del Di-
trata. in vigore della C'OStituzioue.
rettore del Porto Franco, con decisione del Consiglio
d1 Gm·erno e Cùll l'approvazione dell'Assemblea po.
Art. 11. polRre.
Fincl>è non sia stabilito nn regime moneta·rio auto- .Art. 4.
n mu per il Territorio Libero, lu lira italiana conti·
nucrà ad avere corso legale entro il Territorio Libero. Salvo che non sta diversamente stabilito dal presente
Il Governo italiano dovrà fornire al Territorio Libero Strumento, le leggi ed i regolamenti in vlgore nel Ter·
la Y<llnta estera e i mezzi monetari che siano ad eo'So ritorio Libero si applicheranno alle persone e ai beni
necessar-i, a. condizioni non meno favorevoli di quelle entro i confini del Porto Franco e le autorità. incari•
vigenti in Italia. cate di assicurare la loro osserl"nnut nel TetTitor!o LI•
L'Italht e Tenitorio f,ibero conclurlera.nno nn ac· bcro, esercileranno le proprie funzioni entro ì confini
cardo per dare esecuzione alle disposizioni di cni so- del I'o!'lo Franco.
pl·:t, e per prov1·erlere alla His!cmazione di quelle que-
~tioni, che sia neceo-sa.l'Ìo di regolare fra i due Governi. Art. 5.
1. Le navi mercantili e le merci di tutti i paesi go.
ALL~:GATO VIII dranno senza r·estrì:r;ione del diritto di accesso nl Porto
Franco per il carico e la. discarica sia di merci in tra.n•
Strumesto relatiYo al Porto Franco di Trieste
slto, che di merci destinate al 1'en.itorio Libero o da
.Art. 1. esso provenienti.
2. Le autoriilt del Territorio Libero non percepiranno
1. Per nssìcu:rare che il porto ed i mezzi di transito sulle merci in importazione, in esportazione od in tran-
d1 'l'l·icstt pos~ano essere utilizzati in condizioni di sito attraverso il Porto J!'mnco nè dazi doganali, nè
egaaglianza da tutto n commercio internazionale e llltri gravami, che non siano in corrispettivo di servizi
ddla Jugosla1ia., l'Ita.Jia. e gli Stati dell'Europa Cen- prestati.
u·ale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti
3. l'er quanto si riferisce tuttavia. alle merci impor-
frauchì ùcl mondo: tnte athn.,·C>J·so ìl Porto Franco, per essere consumate
(a) sarà crea.to nel Territorio Libero di Trieste un enu·o il Territorio Libero od alle merci esportllte daJ.
porto fmnco doganale, enti·o i limi ti fissati o previsti Territorio Libero atlra,verso il Porto Franco, saranno
dJJ!'Ari.ieolo 3 dtl presente Strumento; applìmte le relatire leggi e regolamenti in vigore nel
(b) le merci in tl'ansito pCl' iJ Porto Franco di Territorio Libero.
T l'i es; e godranno li!Jel'!tì di transito, ai sensi dell' Ar-
ticolo 16 del Jll''"sente Strumento. .A:-rt. 6.
2. Il regime internazionale del Porto Franco sarà -re-
n deposito, il mngazzinaggio, la. verifica, la. cernita.
gol li lO dalle disposizioni del presente Strumento.
delle merci, l'imballaggio ed il riìmhallag.,oio e le opers.-
Art. 2. zioni consimili, che era costume per il passato di svol·
gere nelle zone franche del Porto di Trieste, saranno
1. Il Porto Franco sarà costituito e amministrato autorizzate nel Porto Franco, in conformità <lei rego·
eomc un Ente pubblico del 'rm~·itorio Libero, avente lamenti generali emanati dal Di.rettoi•e ùe.l Porto
tutti gli attributi di una persona giuridica ed operante Franco.
in conformità delle disposizioni del p'l'esente Strumento. Art. 7.
2. Tutti i beni italiani statali e r•arnstatnli entro i
limiti del l'orto Franco, che, ai sensi delle disposizioni 1. Il Direttore del Porto Franco potrà anche autorlZ.
del prcscnle Trattato, passe11\nno in proprietà al Ter- zare in Porto Franco la lavorazione delle merci.
ritorio !.ibero, saranno trasferiti .senza pagamento, al 2. L'esercizio di attività industriali snrii consentito
Porto Franco. in Porto Fra.nco so1tanto a quelle imprese che esiste-
vano nelle zone franche del porto di Tneste prima. del-
.Art. 3.
l'entrala in vigore del presente Strumento. Su proposta.
l. La. mna ilei Porto FrancG comprenderà. il territo. del Direttore del l'orto Franco, il Consiglio di Govet't!O 3
rio e gli impianti delle zpne ft·a,nche del Porto di Trie· puìl consentire che vengano stabilite nuove imprese in-
etc, enu·o i loro coufini del 1939. dustriali enlro i confini del Porto Franco.