Page 339 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
P. 339
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947 67
Art. 13. - Oonaiglio di GO"!ie-mo Art. 19. - Lcgislaz·ìon~
1. Subordinn.t.a.mcnte alle responsaiJHilà assegna~ al 1. ·L'iniziativa in materia legislativa. spetta. ai mem·
GorernMore dal presente Stntu!o, il potere c.seeutivo b11 deJI' Assrmblea popoln.re ed al Consiglio di Governo,
nel Territorio Libero sa.rà eliCtci ta t o da un Consigliù come plll'C al Governatore, qualora si tratti di que.
dì Govt~niQ, che sar:ì designato da,JJ' Aswmblea. popo!M·e stioni che, a sno pt>rerc, ritn<lano nella compctrnr.a del
e sa.r:\ di fronte nd essa responsabile. Consiglio di Sicurezza, quale è determinata dall'Arti-
2. Il GoYernatore an".\ il diritto di MSistere alle colo 2 del presente Statuto.
sedute del O:msiglio di Go'lerno c potrà esprimere il 2. Nessuna legge potrà entrare in vigOTtl fino a cho
suo parere su tutte le questioni di sna competen?~'b. non sia stata promulgata. La promulgar.ione ddle leggi
3. Il Direttore della Puhh!iea Sicure?.m c il Direttore
del l'orto r'raneo s:J;ranno im·itati ad a.snistere alle avrà luogo in c.onformit:\ delle disposizioni della Costi-
serlute del Consigllio di Governo e ad c:<porre il loro tuzione del Territorio Libc.ro.
p:;rere nei ea.si in cui siano in di;;cussionc questioni di 3. Ogni legge proposta dall' Assemblr.a. deve essere
loro competenza. sottoposta al GOYernatore, prima di essere promulgata.
4. Se il Governatore ritiene che detta legge sia con-
Art. 14. - · JJJsen-i::io del potere giudiziario traria al presente Statuto, eglli pnò, entro dieci giorni
dalla data in cui la legge stessa è Bt.ata a lni ~ottoposta,
n potere giudiziario nel 'l'erritorìo Libero sa-rà eser· rinriarla a.ll'.A.ssemb!P.a con le sue osservazioni e rac-
citato ùa tribunali istituiti in conformità della Costi· comandazioni. Se il GoYernatore non rinvia detta legge
tuzione e delle leggi del Territorio Libru·o. entro i dieci giorni previsti od informa l'Assemblea
en lro lo stesso periodo di tempo, che h legge non d:\
Art. 15. - Libertà e indìpendelllt!l luogo da parte' sua ad alcuna osservazione o rarcoman-
det potere giudiziario daz:one, &i procederà immediatamente alla promnlga-
zione.
ldt Costituzione del Tet-ri\orio I,ibl.'l'o donà garan·
til'{~ :d pulere giwliziario lilwrUt Dd iu,1ipf~mlcnr.a, e 5. Sn 1'.\RRemblna mnnift>stn, n !<110 rifiuto di ritirare
di~;porre la. cr·cazione di una giuri.stlhionc d'appello. b legge che ad essaè stata rinri.aln dal Go>cnwtorc,
o di emendarla in confonnit:\ delle ossernzioni o rac·
çoma.pdazioni del Govei11atore medesimo, questi, a
Art. 16. - N o111ina dei magù:tmti
men6. che non sia disposto a ritirare le sue osserra.zioni
l. n GoYernatore nominerà i ma·gls!Tati, sceg1ien· o raccomandazioni - nel qual ~aso la legge sar~ i m.
doli tra i candidati praposti dal Oonsiglio di GoYern•> medi!ltamente promulgllta - dovrà subito sottopone
o tra altre persone, ùopo essersi consultato con il Oon· la quesiione al Consiglio di Skurezz.'\, ll Governatoo-e
siglio di Governo, a meno che la Costitu~ione non pre· trasmetterà ugualmente SPn7.a ritardo al Consiglio di
Yed& un altro sistema per la. nomina. dei mngistrati. n Sicnrezr.a, ogni comunicazione ehe l' A~emblea ritenesse
Governatare potr.\, solto determinate garanzie fissate di f!lir perwenù:e al Consiglio ~mila questione.
dalla Costituzione, rimuov<'rli dalla carica, nei C311Ì 6. Le leggi che f01'1Deranno oggetto di una relazione
in r.ui la loro con<Ìotta sia incompatibile con l'eset-ciz.io al Consiglio di Sieurc~za i.n rirtù delle òispt,.ir.ioni del
drll<' funzioni !l'indiz.inrie. parngì•afo precedente, non saronno promnigate che per
:!. L'.\sscmùÌén. popolare potrà, a maggioranza di OJ·dinc dd C{)nsiglio di s:cuJCzza.
due l\'rzi dci mli c&pressi, Invitare il Govc11talore a
promnorere inehirsta su ogni ne<·usa nvan?Jata conlro
un funziona-rio dell'ordine giudiziario, che possa im. Art. 20. - Diritti del Got•rl'ntitore
port.1re, se pròvata, la sospensione o la. rimo:&ione dalla in matm·ia di provvedimenti amminislt"<ttivi
carica del funziona.rio meùesimo.
1. II Governntore può richiedere al Consiglio di Go-
rerno di soopendere l'a.pplicaz.i<me di provvedimenti
Art. 17. - Iresponsaòililà del Go'V"rn.atortt amministrativi, che, a IIUO p:trcre, siano incompnlibili
verso il Oonriglio di Sicurcz~a con i principi della cui tutela egli è responsabile ai
1 Il (l nt Il l'bì d' ,.. re.sent t sensi del presente Statuto (osservanza dello Statuto;
· ?Yern •. or~, ne a sua q~a. 1 • 1 ~yp . · an e mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurez7.'b;
del Cr:nstg~io ~~ Stcurezza, avra ti comp1to d1 contro!· rispetto dei diritti dell'uomo). Nel caso in cui il Con-
Iare l .ap.phea.zto.n~ ~el presente ~tatut,o, oompresa 1 ~ siglio di Governo non sia d'accordo, il Governatore
protcztunc d?' dmttt. fon<~amental_J dell uom.o spettanti fli;Ò sospendere l'applicazione <li detti provvedimenti
~!la popolazto;"e e d1 ~curare Il mantentmenlo del. auuninietra.tivi e il Go~nalore o il Consiglio di Go-
l ordme publ:>hco e della. s1cnrezza da parte del Governo . . p· l t' 1 C . r
del Te•,·ilorio Libero, in conformità del presente Sta· v~rn~ possono Mnnare •n era qncs tone a . ~ns•g to
tuto, della. Costitu:&ione e delle leggi del Territorio d; SH~~rezw. perehè questo prenda nna ùectswne al
Libero. rtgunr o.
2. Il GOYel'llatore presenl&rà al Oon>~iglio di Sicurezza 2. In materi~. di competcn1.a. del Governator~, se·
rapporti annuali sull'applic~zione dello Statuto e IIDÌ· condo la defint>~;<l~e ~alane dall,o St~tuto,. eglt pn~
l'adempimento del doveri della. sna carica. proporre al Oonstglto d1 Governo l :uloztOne dt qna!sJasJ
provYedimento a.mministrativo. Qualora il Oonsiglio •li
Governo non accolga le proposte, il Governatore può,
Art. 18. - Diritti dell' A.ssemblee
S<"n1.a pregiudizio delle disposizioni dell' Artieolo 22 del
L' Assembléa popola~re avrà n diritto di procedere presente Sta.tuto, riferire la. questione al Oonsiglio <li
all'esame ed a.lla discus~iont> di qmt•lsiasi questione, che Ricnl'ezza, perchè sia adottata. una decisione al ri·
t:Oncernn. gli in l eressi del Territorio Libero. gua.t·ùo..