Page 339 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947   67
                     Art.  13.  -  Oonaiglio  di  GO"!ie-mo   Art. 19.  -  Lcgislaz·ìon~
               1.  Subordinn.t.a.mcnte  alle responsaiJHilà  assegna~ al   1. ·L'iniziativa in  materia  legislativa.  spetta.  ai  mem·
              GorernMore  dal  presente  Stntu!o,  il potere  c.seeutivo   b11  deJI' Assrmblea  popoln.re ed  al  Consiglio di Governo,
              nel  Territorio  Libero  sa.rà  eliCtci ta t o  da  un  Consigliù   come  plll'C  al  Governatore,  qualora  si  tratti  di  que.
              dì  Govt~niQ, che sar:ì designato da,JJ' Aswmblea. popo!M·e   stioni che,  a  sno  pt>rerc,  ritn<lano  nella compctrnr.a  del
              e sa.r:\  di  fronte  nd  essa  responsabile.   Consiglio  di  Sicurezza,  quale  è  determinata  dall'Arti-
               2.  Il  GoYernatore  an".\  il  diritto  di  MSistere  alle   colo  2 del  presente  Statuto.
              sedute  del  O:msiglio  di  Go'lerno  c  potrà  esprimere  il   2.  Nessuna  legge  potrà  entrare  in  vigOTtl  fino  a  cho
              suo  parere  su  tutte  le  questioni  di  sna competen?~'b.   non  sia stata promulgata.  La  promulgar.ione ddle leggi
               3.  Il Direttore della Puhh!iea Sicure?.m c il Direttore
              del  l'orto  r'raneo  s:J;ranno  im·itati  ad  a.snistere  alle   avrà  luogo  in  c.onformit:\  delle  disposizioni  della  Costi-
              serlute  del  Consigllio  di  Governo  e  ad  c:<porre  il  loro   tuzione  del  Territorio  Libc.ro.
              p:;rere  nei  ea.si  in cui siano  in  di;;cussionc  questioni  di   3.  Ogni  legge  proposta  dall' Assemblr.a.  deve  essere
              loro competenza.                   sottoposta al GOYernatore,  prima di  essere  promulgata.
                                                   4.  Se il Governatore  ritiene che  detta legge  sia  con-
                 Art. 14.  - · JJJsen-i::io  del  potere  giudiziario   traria al  presente  Statuto,  eglli  pnò,  entro  dieci  giorni
                                                 dalla data in cui la legge stessa è Bt.ata a lni ~ottoposta,
               n potere  giudiziario  nel  'l'erritorìo  Libero  sa-rà  eser·  rinriarla a.ll'.A.ssemb!P.a  con  le  sue  osservazioni  e  rac-
              citato ùa  tribunali  istituiti  in  conformità  della  Costi·  comandazioni.  Se il GoYernatore non rinvia detta legge
              tuzione  e delle  leggi  del  Territorio  Libru·o.   entro  i  dieci  giorni  previsti  od  informa  l'Assemblea
                                                 en lro  lo  stesso  periodo  di  tempo,  che  h  legge  non  d:\
                    Art.  15.  -  Libertà  e  indìpendelllt!l   luogo da  parte' sua ad alcuna osservazione  o rarcoman-
                         det  potere giudiziario   daz:one,  &i  procederà  immediatamente  alla  promnlga-
                                                 zione.
               ldt  Costituzione  del  Tet-ri\orio  I,ibl.'l'o  donà  garan·
              til'{~  :d  pulere  giwliziario  lilwrUt  Dd  iu,1ipf~mlcnr.a,  e   5.  Sn  1'.\RRemblna  mnnift>stn, n !<110  rifiuto  di  ritirare
              di~;porre la. cr·cazione  di  una  giuri.stlhionc  d'appello.   b  legge  che  ad  essaè stata  rinri.aln  dal  Go>cnwtorc,
                                                 o  di  emendarla  in  confonnit:\ delle  ossernzioni  o  rac·
                                                 çoma.pdazioni  del  Govei11atore  medesimo,  questi,  a
                    Art.  16.  - N o111ina  dei  magù:tmti
                                                 men6. che non sia disposto a ritirare le  sue osserra.zioni
               l. n GoYernatore  nominerà  i  ma·gls!Tati,  sceg1ien·  o  raccomandazioni  - nel  qual  ~aso la  legge  sar~  i m.
              doli  tra  i  candidati  praposti  dal  Oonsiglio  di  GoYern•>  medi!ltamente  promulgllta  -  dovrà  subito  sottopone
              o tra altre persone,  ùopo essersi  consultato con  il Oon·  la  quesiione  al  Consiglio  di  Skurezz.'\,  ll Governatoo-e
              siglio  di  Governo,  a  meno  che  la  Costitu~ione non  pre·  trasmetterà  ugualmente  SPn7.a  ritardo  al  Consiglio  di
              Yed&  un  altro sistema per  la.  nomina.  dei  mngistrati.  n  Sicnrezr.a, ogni comunicazione ehe l' A~emblea ritenesse
              Governatare  potr.\,  solto  determinate  garanzie  fissate  di  f!lir  perwenù:e  al Consiglio  ~mila questione.
              dalla  Costituzione,  rimuov<'rli  dalla  carica,  nei  C311Ì   6.  Le  leggi  che  f01'1Deranno  oggetto  di  una  relazione
              in  r.ui  la  loro con<Ìotta sia incompatibile con  l'eset-ciz.io  al  Consiglio di  Sieurc~za i.n  rirtù delle  òispt,.ir.ioni  del
              drll<'  funzioni  !l'indiz.inrie.   parngì•afo  precedente,  non  saronno promnigate che  per
               :!.  L'.\sscmùÌén.  popolare  potrà,  a  maggioranza  di  OJ·dinc  dd C{)nsiglio  di  s:cuJCzza.
              due  l\'rzi  dci  mli  c&pressi,  Invitare  il Govc11talore  a
              promnorere  inehirsta  su  ogni  ne<·usa  nvan?Jata  conlro
              un  funziona-rio  dell'ordine  giudiziario,  che  possa  im.   Art.  20.  -  Diritti  del  Got•rl'ntitore
              port.1re, se  pròvata,  la sospensione o la. rimo:&ione  dalla   in  matm·ia  di  provvedimenti  amminislt"<ttivi
              carica  del  funziona.rio  meùesimo.
                                                   1.  II  Governntore  può  richiedere  al  Consiglio  di  Go-
                                                  rerno  di  soopendere  l'a.pplicaz.i<me  di  provvedimenti
                  Art. 17.  - Iresponsaòililà  del  Go'V"rn.atortt   amministrativi,  che,  a  IIUO  p:trcre,  siano  incompnlibili
                      verso  il Oonriglio  di  Sicurcz~a   con  i  principi  della  cui  tutela  egli  è  responsabile  ai
               1  Il (l   nt   Il   l'bì d'  ,..  re.sent  t  sensi  del  presente  Statuto  (osservanza  dello  Statuto;
                ·   ?Yern •. or~, ne  a sua q~a.  1  •  1  ~yp .  ·  an e  mantenimento  dell'ordine  pubblico  e  della  sicurez7.'b;
              del  Cr:nstg~io ~~ Stcurezza,  avra  ti  comp1to  d1  contro!·  rispetto  dei  diritti  dell'uomo).  Nel  caso  in  cui  il Con-
              Iare  l .ap.phea.zto.n~  ~el  presente  ~tatut,o,  oompresa  1 ~ siglio  di  Governo  non  sia  d'accordo,  il  Governatore
              protcztunc  d?'  dmttt. fon<~amental_J dell uom.o  spettanti  fli;Ò  sospendere  l'applicazione  <li  detti  provvedimenti
              ~!la popolazto;"e  e  d1  ~curare Il  mantentmenlo  del.  auuninietra.tivi  e  il  Go~nalore o  il  Consiglio  di  Go-
              l ordme publ:>hco  e della. s1cnrezza da parte del  Governo   .  .   p·  l   t'   1  C   .  r
              del  Te•,·ilorio  Libero,  in  conformità  del  presente  Sta·  v~rn~ possono  Mnnare  •n  era  qncs  tone  a  . ~ns•g to
              tuto,  della.  Costitu:&ione  e  delle  leggi  del  Territorio  d;  SH~~rezw.  perehè  questo  prenda  nna  ùectswne  al
              Libero.                            rtgunr  o.
               2.  Il GOYel'llatore presenl&rà al  Oon>~iglio di Sicurezza   2.  In  materi~. di  competcn1.a.  del  Governator~,  se·
              rapporti  annuali  sull'applic~zione dello  Statuto e  IIDÌ·  condo  la  defint>~;<l~e  ~alane  dall,o  St~tuto,. eglt  pn~
              l'adempimento  del  doveri  della.  sna  carica.   proporre al Oonstglto d1  Governo  l :uloztOne dt  qna!sJasJ
                                                 provYedimento  a.mministrativo.  Qualora il Oonsiglio  •li
                                                 Governo  non  accolga  le  proposte,  il Governatore  può,
                     Art.  18.  - Diritti  dell' A.ssemblee
                                                  S<"n1.a  pregiudizio delle disposizioni  dell' Artieolo 22  del
               L' Assembléa  popola~re  avrà  n diritto  di  procedere  presente  Sta.tuto,  riferire  la.  questione  al  Oonsiglio  <li
              all'esame ed a.lla  discus~iont> di  qmt•lsiasi  questione, che  Ricnl'ezza,  perchè  sia  adottata.  una  decisione  al  ri·
              t:Oncernn.  gli  in l eressi  del  Territorio  Libero.   gua.t·ùo..
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