Page 340 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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68 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947
Art. 31. - Iiilnndo rwcrcntiro Art. 25. - Ttll!ipcndrnon rlrl (}Of'<'I"'UilOre
c del Jlri'Sotlflle d1pendente
:L Al Consiglio di G<>vcrno spett~riì. 1:> formuhzione
del bilancio preventivo del Territorio Libero, compren· Nel r.om:pimen(o dei suoi doveri, il Governatore ~;d
dente sia le cntJ·ate che le spese e la sua presentazione il persona.Je alle sue dipendenze non rlorranno sol!cci·
all'Assemblea pope>lare. tnre, nè ricevere istruzioni da .. alcun Governo o d:t al·
2. Nel raso in cui l'Assemblea non dia il suo voto e11na. autorità <'he non sia i1 Consi~lio di Si<'nre7..za.
sul bila.ndo prerentivo entro il trnnine previsto, le Essi si asterranno dal compiere qua!sia~i atto ehe Ria
inf·nmpalibile ton la loro veste di fnnr.ionari inlP1'na·
di>posirioni di bilancio tlcll'.,;creir,io prece<lente Sit
zionali, responsabili soltanto ve.rso il Consiglio di
ranno applicate al nuovo eserciz.io, finchè non sia stato
votato il nuovo bilancio. Sicurezza.
Art. 26.- Nomina e rccom
Art. 22. - Poteri speciali d.cl Grwerrw.lore dei funzionari amministrativi
1. Per non venir meno a.lle responsabilità as~unte l. Le nomine ai pubblici uffici nel Territorio Libero
verso il Consiglio di Sicurezza ai sensi del presente sa-ranno effettuale, tenendo conto esclusivamente della
Statuto, il Governatore può, in casi che, a suo parere, capacit:ì, della competen:ru e dcll'integrit:ì dci can·
non amme(ta.no ritardo e che costituiscano un01, minaccia elida ti.
ail'indipendenUJ. o all'integrit:ì del Territo1·io Lilwro, 2. I funzionari amministrativi non potranno rsS{'rc
all'ordine pubhlico o a.! rispetto ùei diritti dell'uomo, rimossi rlal loro ufficio, se non per im·ompdcnut o cat-
direttamente disporre od esigere l'applicazione di op- tiva condotta e la revoca sar:ì so! to·posta ad oppor t nn•~
portune misure, riferenrlone immediatamente al Consi «aranzie in maieri'a d'inchic.~ta e rli diritto di difesa
glio di Sicurezza. In dette circostanze, il Goym·natore ~he saranno stahililc per legge.
può, se lo ritiene necessario, assumere pe.rsonalmente
il controllo dei servizi di pubblica sicurezza. Art. 27. - Direttore della Pubblica Sicurezza
2. L'Assemblea popolare può presentare al C-on&iglio
rli Hiem-e=- le proprie doglianr.e in ordine nll'e~ercizio 1. Il Consiglio di GoTerno sottoporrà al Govrrn:t·
da parte del Governatore dei p-oteri di cui al para- tore un elenco di candidati a.l posto di Direttore d~lh
grafo l del prese n le Articolo. Pubblica Sicurezza. Il Governatore sceglier:ì il Dìl't?t·
lore tra i candidati a lui segnalati o ir;> altre P"rsone,
Arl. 2.1. - Diritto di grq::ia. e di indulto dopo essersi consultalo con il Omnsiglio di Gowrno.
Egli può anche revoc,;re da.Jle sue funzioni il Direttore
n rliritto di l,"razia e di inilulto appa.r!err.\ al Gover· della Pubtlka Sicmezza, dopo essersi consultalo con
natore e sar:ì da lni cseJ·cita.to, in conformità delle
il Consiglio di Governo.
disposizioni che al riguMùo saranno inserite nella ()o.
2. Il Direttore della Puhblirn Rirurezza non po!r;ì,
slituzione. essere nè un citla.ùino jugOGlnvo, nè un dttadino ita-
Art. 24. - R.;lazioni co" l'estero liano.
3. Il Direttore della. Pubblica. Sicurezza, sarà norma.!·
1. TI Governatore dovrà assicura.re che la conrlotta mrnle solto l'immedi:da autori!:\ di'l ()lnsi~lio di Go-
de:le relazioni f:on l'estero del Territorio Libero sia verno, da cui riceverà istruzi<mi nclle materie di sua
conforme alle disposizioni dello Sta tnto, della Costi· competenza.
tuzione e delle leggi del Territorio Libero. A tal fine, 4. Il Governatore dom:
il Governatore avrà il j)Otere di impedi1·e l'entrata in (a} rkHere regola.l'i rapporti dal Direttore r!rlla
vi~ore di tra .. Uali od a-crortli concernenti le rPlazioni Pubblica Sicurrzr ... ~ e consnHm"Si con lui su og-ni
C('n l'estero, cbe, a suo parere, si trovino in contrasto qm·stione che rientri nella còmpelenza dd Dirci·
cnn lo Statuto, la Costituzi{)ne o le leggi del Tcnltol'io to1·e predetto;
Libero. (ò) essere informato dal Consiglio di Ooverno circ:l.
2. I trattati ed accordi, eo;1 come le concessioni rli le istruzioni !la questo impartite al Dire! lo re
e~P,<Jttatur e le p-atenti consolari, do.vrant!o f:'~~cre fir· della Pubblica Sicurezza e potrà esprimere il suo
m"ti sia dal Governatore, che da un l'appresentaute dei pa,rere al rigua.rdo.
Consiglio di (i<Jverno.
3. Il Territorio Libero può essere o divenire firma- Art. 23. - Forze di polizia
tario di conve'll7.ioni internazionali, o far pn.rte di or· 1. Per a$Sìcura.re l'ordine pubblico e la sicurezza
ganizz.1:-~ioni in(ei'Imzionali, a condizione che lo scopo pubbliea, in conformità dello Statuto, della. C-ostitu·
di dette convenzioni od orga·nizza7.ioni sia quello di
1·egolare questioni di carattere t>eonomico, tecnico, cui· zione e delle leggi del Territorio Libero, U Governo
del TeM'itorio Libero avrà. diritto di manten-ere una
iurale o sociale, o questioni d'igiene. forzo. <li polizia. e dci '-"'rvizi di puhhlira sk1JT~7.zn.
4. I/union~ f•Conomir:t o vincoli di cara.ttcre esclnsivo
2. J mrmhri <!elle (()l'le •li pnlir.ia e r!ei servi?.i di rmJ,.
cnn qnalHinRi Rlnto sono ineomj!alillili cui• lo Bl:tlu[o
blica. sicm-ezza dovranno essere N"Clutn.ti flal J)irrttore
del Territorio T.ihero. ùrlltt Pubblica Siclll'ezza e p-otranno essere da lui licen·
:i. Il Territorio Libero di Trieste riconoscem pieno
T'gnre al Trntlalo di T'>H'C cnn l'Italia e •lari> c"r•·U· zia ti.
zi;11w a quelle disposizioni del Tratta lo slet'So, cb e si Art. 29. - Got:erno loc<~le
applicano al Territorio Ubero. Il TerritoJ•io Libero ri- La Costituzione del Territorio Libero dovrà preve•
cono~cer:ì ugualmente il pieno vigore degli altri accordi uere la isiitnr.i()ne, sulla. base della. rappresentanza pro-
ed inleM che siano state o saranno ronrluse dalle Po- porzionale, di organi di governo locale, ~rcondo i prin•
trnre Alleate e .Associate per il ristabilimento della cip! democratici, comp1·cso il suffragio universale,,
Pai:e, eguale, diretto e segreto.