Page 340 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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68     Supplemento ordinario alla  GAZZETIA UFFICIALE n.  295 del24 dicembre  1947

                  Art.  31. -  Iiilnndo  rwcrcntiro   Art. 25.  -  Ttll!ipcndrnon  rlrl (}Of'<'I"'UilOre
                                                       c  del  Jlri'Sotlflle  d1pendente
           :L  Al  Consiglio  di  G<>vcrno  spett~riì.  1:>  formuhzione
          del  bilancio  preventivo del  Territorio  Libero,  compren·   Nel  r.om:pimen(o  dei  suoi  doveri,  il  Governatore  ~;d
          dente sia  le  cntJ·ate  che  le  spese  e  la sua presentazione   il  persona.Je  alle  sue  dipendenze  non  rlorranno  sol!cci·
          all'Assemblea  pope>lare.           tnre,  nè  ricevere  istruzioni  da ..  alcun  Governo  o  d:t  al·
           2.  Nel  raso  in  cui  l'Assemblea  non  dia  il suo  voto   e11na.  autorità  <'he  non  sia  i1  Consi~lio di  Si<'nre7..za.
          sul  bila.ndo  prerentivo  entro  il  trnnine  previsto,  le   Essi  si  asterranno  dal  compiere  qua!sia~i atto  ehe  Ria
                                              inf·nmpalibile  ton  la  loro  veste  di  fnnr.ionari  inlP1'na·
          di>posirioni  di  bilancio  tlcll'.,;creir,io  prece<lente  Sit
                                              zionali,  responsabili  soltanto  ve.rso  il  Consiglio  di
          ranno applicate al  nuovo  eserciz.io,  finchè  non  sia stato
          votato  il  nuovo  bilancio.        Sicurezza.
                                                      Art. 26.- Nomina e rccom
             Art.  22.  -  Poteri  speciali  d.cl  Grwerrw.lore   dei  funzionari  amministrativi
           1.  Per  non  venir  meno  a.lle  responsabilità  as~unte   l. Le  nomine  ai  pubblici  uffici  nel  Territorio  Libero
          verso  il Consiglio  di  Sicurezza  ai  sensi  del  presente  sa-ranno  effettuale,  tenendo  conto  esclusivamente  della
          Statuto, il Governatore  può,  in  casi che,  a  suo parere,  capacit:ì,  della  competen:ru  e  dcll'integrit:ì  dci  can·
          non amme(ta.no ritardo e che costituiscano un01, minaccia   elida ti.
          ail'indipendenUJ.  o  all'integrit:ì  del  Territo1·io  Lilwro,   2.  I  funzionari  amministrativi  non  potranno  rsS{'rc
          all'ordine  pubhlico  o a.!  rispetto  ùei  diritti  dell'uomo,  rimossi  rlal  loro ufficio,  se  non per  im·ompdcnut  o cat-
          direttamente  disporre  od  esigere  l'applicazione  di  op- tiva condotta e  la  revoca  sar:ì so! to·posta  ad  oppor t nn•~
          portune  misure,  riferenrlone  immediatamente  al  Consi  «aranzie  in  maieri'a  d'inchic.~ta e  rli  diritto  di  difesa
          glio  di  Sicurezza.  In dette circostanze,  il  Goym·natore   ~he  saranno  stahililc  per  legge.
          può,  se  lo  ritiene  necessario,  assumere  pe.rsonalmente
          il  controllo dei  servizi  di  pubblica  sicurezza.   Art.  27.  -  Direttore  della  Pubblica  Sicurezza
           2.  L'Assemblea  popolare  può  presentare  al  C-on&iglio
          rli  Hiem-e=- le  proprie doglianr.e  in  ordine  nll'e~ercizio   1.  Il  Consiglio  di  GoTerno  sottoporrà  al  Govrrn:t·
          da  parte  del  Governatore  dei  p-oteri  di  cui  al  para-  tore  un  elenco  di  candidati a.l  posto  di  Direttore  d~lh
          grafo  l  del  prese n le  Articolo.   Pubblica  Sicurezza.  Il  Governatore  sceglier:ì  il  Dìl't?t·
                                              lore  tra i  candidati a  lui  segnalati o  ir;>  altre P"rsone,
               Arl. 2.1.  - Diritto di  grq::ia.  e di  indulto   dopo  essersi  consultalo  con  il  Omnsiglio  di  Gowrno.
                                              Egli  può  anche  revoc,;re  da.Jle  sue funzioni  il  Direttore
            n rliritto di  l,"razia e di  inilulto appa.r!err.\  al  Gover·  della  Pubtlka  Sicmezza,  dopo  essersi  consultalo  con
          natore  e  sar:ì  da  lni  cseJ·cita.to,  in  conformità  delle
                                              il  Consiglio  di  Governo.
          disposizioni  che  al  riguMùo  saranno  inserite  nella  ()o.
                                               2.  Il  Direttore  della  Puhblirn  Rirurezza  non  po!r;ì,
          slituzione.                         essere  nè  un  citla.ùino  jugOGlnvo,  nè  un  dttadino  ita-
                 Art.  24.  - R.;lazioni co" l'estero   liano.
                                               3.  Il Direttore della. Pubblica. Sicurezza, sarà norma.!·
           1.  TI  Governatore  dovrà  assicura.re  che  la  conrlotta   mrnle  solto l'immedi:da autori!:\  di'l  ()lnsi~lio di  Go-
          de:le  relazioni  f:on  l'estero  del  Territorio  Libero  sia   verno,  da  cui  riceverà  istruzi<mi  nclle  materie  di  sua
          conforme  alle  disposizioni  dello  Sta tnto,  della  Costi·   competenza.
          tuzione  e  delle  leggi  del  Territorio  Libero.  A  tal  fine,   4.  Il  Governatore  dom:
          il Governatore  avrà  il  j)Otere  di  impedi1·e  l'entrata  in   (a}  rkHere  regola.l'i  rapporti  dal  Direttore  r!rlla
          vi~ore  di  tra .. Uali  od  a-crortli  concernenti  le  rPlazioni   Pubblica  Sicurrzr ... ~ e  consnHm"Si  con  lui  su  og-ni
          C('n  l'estero,  cbe,  a  suo  parere,  si  trovino  in  contrasto   qm·stione che  rientri nella còmpelenza dd Dirci·
          cnn  lo  Statuto,  la Costituzi{)ne  o  le  leggi  del  Tcnltol'io   to1·e  predetto;
          Libero.                              (ò)  essere  informato  dal  Consiglio  di  Ooverno  circ:l.
            2.  I  trattati  ed  accordi,  eo;1  come  le  concessioni  rli   le  istruzioni  !la  questo  impartite  al  Dire! lo re
          e~P,<Jttatur  e  le  p-atenti  consolari,  do.vrant!o  f:'~~cre  fir·   della Pubblica Sicurezza e  potrà esprimere il suo
          m"ti sia dal Governatore, che da un l'appresentaute dei   pa,rere al rigua.rdo.
          Consiglio  di  (i<Jverno.
           3.  Il  Territorio  Libero  può  essere  o  divenire  firma-  Art.  23.  - Forze  di  polizia
          tario  di  conve'll7.ioni  internazionali,  o far  pn.rte  di  or·   1.  Per  a$Sìcura.re  l'ordine  pubblico  e  la  sicurezza
          ganizz.1:-~ioni  in(ei'Imzionali,  a  condizione  che  lo  scopo   pubbliea,  in  conformità  dello  Statuto,  della.  C-ostitu·
          di  dette  convenzioni  od  orga·nizza7.ioni  sia  quello  di
          1·egolare questioni di  carattere t>eonomico,  tecnico, cui·   zione  e  delle  leggi  del  Territorio  Libero,  U  Governo
                                              del  TeM'itorio  Libero  avrà.  diritto  di  manten-ere  una
          iurale  o  sociale,  o  questioni  d'igiene.   forzo.  <li  polizia. e  dci '-"'rvizi  di  puhhlira  sk1JT~7.zn.
           4.  I/union~ f•Conomir:t  o vincoli  di cara.ttcre esclnsivo
                                               2.  J mrmhri  <!elle  (()l'le •li  pnlir.ia e r!ei servi?.i  di  rmJ,.
          cnn  qnalHinRi  Rlnto  sono  ineomj!alillili  cui•  lo  Bl:tlu[o
                                              blica.  sicm-ezza  dovranno  essere  N"Clutn.ti  flal  J)irrttore
          del  Territorio  T.ihero.           ùrlltt Pubblica Siclll'ezza e p-otranno essere da lui licen·
           :i.  Il  Territorio  Libero  di  Trieste  riconoscem  pieno
          T'gnre  al  Trntlalo  di  T'>H'C  cnn  l'Italia  e  •lari>  c"r•·U·   zia  ti.
          zi;11w  a  quelle  disposizioni  del  Tratta lo  slet'So,  cb e  si   Art.  29.  - Got:erno  loc<~le
          applicano al  Territorio  Ubero.  Il TerritoJ•io  Libero ri-  La  Costituzione  del  Territorio  Libero  dovrà  preve•
          cono~cer:ì ugualmente il pieno vigore degli  altri  accordi  uere  la  isiitnr.i()ne, sulla. base della. rappresentanza pro-
          ed  inleM  che  siano state o  saranno  ronrluse  dalle  Po- porzionale,  di organi di governo  locale,  ~rcondo i  prin•
          trnre  Alleate  e  .Associate  per  il  ristabilimento  della  cip!  democratici,  comp1·cso  il  suffragio  universale,,
          Pai:e,                              eguale,  diretto  e  segreto.
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