Page 344 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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72 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947
Ad. 8. Art. :16.
Le nntorit:\ del Tenito:·io Libl'ro saranno autorizzale 1. Il Tcnilm·in Uhero c gli Stnli, i c11i territori sono
a pror.r.rlerc utl. ispezioni in Porto li'raneo nella misnra attraversali da merci trasportate per fciTOVi:t tra il
che s3J·i\ necessaria per fnr rispetln.re i regolamenti dO· Portò Franco e gli Stati che esso serve, ass:cureranno
ganali o gli altri rcgolrunenli flcl Territorio Liùeto, alle merci stesse libe1·t:\ di transito, in conformi!:\
delle consuete con>cnzioni doganali, sem,a alcuna di·
per la preve1nione del contrabbando.
scriminuzione e senza percezione di dazi doganali o
!Pm·nmi, che non siano quelli applicati in conispettivo
Art. 9.
di servizi prestati. ·
l. Le autorità del Te:·ritorio Libero saranno auto· 2. Il Territorio Libero e gli Stati che assumono le
rizzate n dele:·minare cd a pei-cepi:·e i diritti pmluali obbligazioni nascenti dal presente Strumento, sul ter.
nel Porto Franco. ritorio dei quali detto traffico h·ansiterà in una dire·
2. Il Dii·cttore del.Porto F1·anco determine1·à la ta· zionc o nell'altm, faranno tutto quanto sarà in loro
r:tJa per l'uso delle installazioni e dei servi:.:i del l'orto potere per pr()vvcdere i mezzi più adeguati che sia
Francò. Tale tariffa dovrà essere mantenutn. ad un Ji. possibile, sotto ogni rispetlo, per assicurare la ra·pi·
vello ragionevole e<l !'SSCI"e in funzione del costo di !nn· dità ed il buon andamento di detto traffico ad nn costò
ziona.mento, di ammin;~trazione, ùi manutenzione e di ragionevole. Essi ino!lre non a.pplicberanno, per
svili•ppo del l'orlo F1·arico. · quanto conee:·ne il movimento delle merci u deslinn.-
zione od in provenien1.a dal Porto Franco, alcuna mi·
surn. disc1·iminntoria in mafel'i:l di tariffe, SPrvizi, do.
Art. 10.
gane, rcgolamcnli sanitari, di polizia o d.i ogni nHr~
Nel determinare e percepire nel Porto Frnnco i di· natura.
ritti. porfun!l P ]p nllrr L'l!;:=.f' di rni nl pl·rr·Nlr.ntr }l l'li· a. Oli Rtnti r-.he si n""nmono le obbli-gazioni nascenti
colo 9, come nel dispone dei mezzi e dei servizi del dal prcBente Strumento, nou adollcrauuo UÌtllllll mi·
Porto Franco, non sarà ammessa alcnna discrimina· sura in materia di regolamenti o di tariffe rhe ["'''"'
zione, bnsata sulla bandiera. tlelle na\·i, oppure sullla deviare a,rtificialmen!e il traffico del Porto Franco il.
proprietà delle merci o sn qualsiasi altro molivo. favore di altri porti marittimi. I provvedimenti arlot·
tnti dal Governo jugoslavo per provvedere al tmllico
Art. 11. <liretto ai porti delln. Jugoslavia meridionale, non sa·
ra;nno conshlrrati come misure mirnnti a deviare arti·
L'entrata. e l'uscita di tutte le persone in e dal Porto ficialmcnle il traffico.
Frrrnco sarà sottoposta, :1 quelle norme elle ,verranno
stabilite dalle au!orii.:ì. de) 'l'erritorio Libero. Tali nor· Art. l7.
me tuttavia saranno formulate in modo da non iniral· Il Territorio Libero e gli Sbtli che assumono le ob·
cia·l'C eccessimmente l'entrata e l'nii'Cita dal Porto bligazioni nascenti dal presente 15trumento, conee<ìe·
Franco dei cittadini di qun.lunqne Stato, i quali eser- ranno, nei loro rispellh:i territori ed in modo ·tale d;1
citino un'atlività legittima nella zona del Porto Franco. escludere qualsiasi discriminazione, libertà di eomtÙli·
cazioni postali, telegrafiche e telefoniche, in conformilà
Art. 12. delle consuete convenzioni internazionali, tra la zonn
del Porto Franco e qualsiasi altro paese, e ciò per or,ni
Le nonne e regolamenti in vigore nel Porto Frnnco comunicazioM che provenga dalla zona del Porto Fran·
e le tari!l'e dei dhitti e delle tasse J1€I"cepitc nel Porto
co o sia ad essa destinata.
Franco devono essere rese pubbliclle.
Art. 18.
Al"!. 13. l. Il Porto Franco sa.ra a,mministrato da un Dire!•
tore del Porto Franco, che ne ani'J. l~t legale rappreoen·
Il cabotaggio ed il traffico costiero entro il Terri-
torio Libero ffiranno efercitati in· coufonuil:ì delle tanza, in quanto persona giuridica. Il Cons.:gJio <li Go·
verno sottoporrà al Governatore nn elenco di can,didatl
norme emanate dalle a<lloriliì deli Territorio Libero,
idonei per il post<Y di Direttore del l'orto l~rnnco. Il
le disposizioni del prc,ente Strumento non dm·endo Gore,·nalore nominerà il Direttore, sr.egliendolo tra i.
ronsidcritrsi come implican (i alcuna restrizione al ri-
r:an,Jiilnti a lui segnalati, dopo essc1·si consultato con
guar<l.o per le predette auloril:L.
il Consiglio òi Governo. Jn caso <li Ilisnccordo, !:1 qne·
"lione sarà riferita al Consiglio rli Sicurezza. Il Gover·
Art. H.
n a !ore può an oh e licenziare il Direttore, dietro ra1:co·
Nell'ambito del Po..to Franco i proTw<limrnti sani· mandazione della. CommiS~;ione Internazionale o del
ta1·i e le dispJsi,ioni relative alla lotta contro Je ma- Consiglio eli Governo.
lattie degli animali C dcJ1e pianJc, flCl" ~IJ;Jll['> ('OllCCJ'llP 2. Il Direttore non sarà nè un cittadino jugor,:aTo,
le. na.vi <111 pas:;egurl'i r! da ci1r:co saranno applicale n/o un cilta<lino italiano.
dalle· autorità. del Territorio Libero. 3. Tutti gli nlt.ri impiegati del Porto Franco saranno
nominati dal Diretto1·e. Nella nomina degli im,piegnti,
Art. 15. dovrà essere data preferenza ai cittadini del Territorio
utorità del Territorio Libero saranno tenute n Libero.
l Porto Franco l'ncqna, il gas, la luce e J'ener· Art. 19.
.. a, i mezzi di comunicazione, i mezzi per il Il Direttore del Porto F1·anco, compatihilme,nte cQn
' nllri servizi pubblici e<l a assicurare i le disposiziòni del p1·esente Strumento, adotterà tutto
·in e ta pro lezione contro gli incendi. ic misme ragionevoli e neeeSJS:l.rié pc;r l'amministral'.io-