Page 344 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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72      Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del  24 dicembre 1947

                        Ad.  8.                             Art. :16.
          Le nntorit:\ del  Tenito:·io Libl'ro saranno autorizzale   1.  Il  Tcnilm·in Uhero c gli  Stnli,  i c11i  territori  sono
         a  pror.r.rlerc  utl.  ispezioni  in  Porto  li'raneo  nella  misnra   attraversali  da  merci  trasportate  per  fciTOVi:t  tra  il
         che  s3J·i\  necessaria  per fnr  rispetln.re i  regolamenti dO·   Portò  Franco e  gli  Stati  che esso  serve,  ass:cureranno
         ganali  o  gli  altri  rcgolrunenli  flcl  Territorio  Liùeto,   alle  merci  stesse  libe1·t:\  di  transito,  in  conformi!:\
                                             delle  consuete  con>cnzioni  doganali,  sem,a  alcuna  di·
         per  la  preve1nione  del  contrabbando.
                                             scriminuzione  e  senza  percezione  di  dazi  doganali  o
                                             !Pm·nmi, che non siano quelli applicati in conispettivo
                        Art.  9.
                                             di  servizi  prestati.            ·
          l.  Le  autorità  del  Te:·ritorio  Libero  saranno  auto·   2.  Il  Territorio  Libero  e  gli  Stati  che  assumono  le
         rizzate  n  dele:·minare  cd  a  pei-cepi:·e  i  diritti  pmluali  obbligazioni  nascenti  dal  presente  Strumento,  sul  ter.
         nel  Porto  Franco.                 ritorio  dei  quali  detto  traffico  h·ansiterà  in  una  dire·
           2.  Il  Dii·cttore  del.Porto  F1·anco  determine1·à  la ta·  zionc  o  nell'altm,  faranno  tutto  quanto  sarà  in  loro
         r:tJa  per l'uso delle installazioni  e dei  servi:.:i  del  l'orto  potere  per  pr()vvcdere  i  mezzi  più  adeguati  che  sia
         Francò.  Tale  tariffa  dovrà  essere  mantenutn. ad  un  Ji.  possibile,  sotto  ogni  rispetlo,  per  assicurare  la  ra·pi·
         vello  ragionevole e<l  !'SSCI"e  in funzione  del  costo di !nn·  dità ed  il  buon andamento di  detto  traffico ad nn costò
         ziona.mento,  di  ammin;~trazione, ùi  manutenzione  e  di  ragionevole.  Essi  ino!lre  non  a.pplicberanno,  per
         svili•ppo  del  l'orlo F1·arico.   ·   quanto  conee:·ne  il  movimento  delle  merci  u  deslinn.-
                                             zione  od  in  provenien1.a  dal  Porto  Franco,  alcuna mi·
                                             surn.  disc1·iminntoria  in  mafel'i:l  di  tariffe,  SPrvizi,  do.
                        Art.  10.
                                             gane,  rcgolamcnli  sanitari,  di  polizia  o  d.i  ogni  nHr~
           Nel  determinare  e  percepire  nel  Porto  Frnnco  i  di·  natura.
         ritti. porfun!l  P ]p  nllrr  L'l!;:=.f'  di  rni  nl  pl·rr·Nlr.ntr  }l l'li·  a.  Oli  Rtnti  r-.he  si  n""nmono  le  obbli-gazioni  nascenti
         colo  9,  come  nel  dispone  dei  mezzi  e  dei  servizi  del  dal  prcBente  Strumento,  nou  adollcrauuo  UÌtllllll  mi·
         Porto  Franco,  non  sarà  ammessa  alcnna  discrimina·  sura  in  materia  di  regolamenti  o  di  tariffe  rhe  ["'''"'
         zione,  bnsata  sulla  bandiera.  tlelle  na\·i,  oppure  sullla  deviare  a,rtificialmen!e  il  traffico  del  Porto  Franco  il.
         proprietà delle  merci  o sn qualsiasi  altro molivo.   favore  di  altri  porti  marittimi.  I  provvedimenti  arlot·
                                             tnti  dal  Governo  jugoslavo  per  provvedere  al  tmllico
                        Art. 11.             <liretto  ai  porti  delln.  Jugoslavia  meridionale,  non  sa·
                                             ra;nno  conshlrrati  come  misure  mirnnti  a  deviare  arti·
           L'entrata. e l'uscita di  tutte  le  persone  in  e  dal Porto   ficialmcnle  il traffico.
         Frrrnco  sarà  sottoposta,  :1  quelle  norme  elle  ,verranno
         stabilite dalle  au!orii.:ì.  de)  'l'erritorio  Libero.  Tali  nor·   Art.  l7.
         me  tuttavia  saranno  formulate  in  modo  da non  iniral·   Il Territorio  Libero e  gli  Sbtli  che  assumono  le  ob·
         cia·l'C  eccessimmente  l'entrata  e  l'nii'Cita  dal  Porto  bligazioni  nascenti  dal  presente  15trumento,  conee<ìe·
         Franco  dei  cittadini  di  qun.lunqne  Stato,  i  quali  eser- ranno,  nei  loro  rispellh:i  territori  ed  in  modo ·tale  d;1
         citino un'atlività legittima nella zona del Porto Franco.  escludere  qualsiasi  discriminazione,  libertà  di  eomtÙli·
                                             cazioni  postali,  telegrafiche e telefoniche,  in conformilà
                        Art. 12.             delle  consuete  convenzioni  internazionali,  tra  la  zonn
                                             del Porto Franco e qualsiasi altro  paese,  e ciò per or,ni
           Le  nonne  e  regolamenti  in  vigore  nel  Porto  Frnnco   comunicazioM che provenga dalla zona del  Porto  Fran·
         e le  tari!l'e  dei  dhitti  e  delle  tasse  J1€I"cepitc  nel  Porto
                                             co  o sia ad essa  destinata.
         Franco devono  essere  rese  pubbliclle.
                                                            Art.  18.
                        Al"!.  13.            l. Il Porto  Franco  sa.ra  a,mministrato  da  un  Dire!•
                                             tore del  Porto Franco, che  ne  ani'J.  l~t  legale rappreoen·
           Il cabotaggio  ed  il  traffico  costiero  entro  il  Terri-
         torio  Libero  ffiranno  efercitati  in· coufonuil:ì  delle   tanza,  in quanto  persona giuridica.  Il  Cons.:gJio  <li  Go·
                                             verno sottoporrà al  Governatore nn elenco  di  can,didatl
         norme  emanate  dalle  a<lloriliì  deli  Territorio  Libero,
                                             idonei  per  il  post<Y  di  Direttore  del  l'orto  l~rnnco.  Il
         le  disposizioni  del  prc,ente  Strumento  non  dm·endo   Gore,·nalore  nominerà  il  Direttore,  sr.egliendolo  tra  i.
         ronsidcritrsi  come  implican (i  alcuna  restrizione  al  ri-
                                             r:an,Jiilnti  a  lui  segnalati,  dopo  essc1·si  consultato  con
         guar<l.o  per le predette auloril:L.
                                             il Consiglio  òi  Governo.  Jn  caso  <li  Ilisnccordo,  !:1  qne·
                                             "lione sarà riferita al  Consiglio  rli  Sicurezza.  Il Gover·
                        Art.  H.
                                             n a !ore  può  an oh e  licenziare il  Direttore,  dietro  ra1:co·
           Nell'ambito  del  Po..to  Franco  i  proTw<limrnti  sani·  mandazione  della.  CommiS~;ione  Internazionale  o  del
         ta1·i  e  le  dispJsi,ioni  relative  alla  lotta  contro Je  ma- Consiglio  eli  Governo.
         lattie degli animali  C  dcJ1e  pianJc,  flCl"  ~IJ;Jll['>  ('OllCCJ'llP   2.  Il  Direttore  non  sarà  nè  un  cittadino  jugor,:aTo,
         le.  na.vi  <111  pas:;egurl'i  r!  da  ci1r:co  saranno  applicale  n/o  un  cilta<lino italiano.
         dalle· autorità. del  Territorio  Libero.   3.  Tutti gli  nlt.ri  impiegati  del  Porto Franco saranno
                                             nominati  dal  Diretto1·e.  Nella  nomina  degli  im,piegnti,
                        Art.  15.            dovrà essere data  preferenza ai cittadini del Territorio
              utorità  del  Territorio  Libero  saranno  tenute  n  Libero.
               l Porto Franco  l'ncqna, il gas,  la luce e J'ener·   Art.  19.
                .. a,  i  mezzi  di  comunicazione,  i  mezzi  per  il   Il Direttore  del  Porto  F1·anco,  compatihilme,nte  cQn
                 '  nllri  servizi  pubblici  e<l  a  assicurare  i  le  disposiziòni  del  p1·esente  Strumento,  adotterà  tutto
                  ·in e  ta  pro lezione  contro  gli  incendi.   ic  misme ragionevoli  e  neeeSJS:l.rié  pc;r l'amministral'.io-
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