Page 347 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre  l 947   75

                 2.  Tutti l  trasferimenti di  beni  italinni  statali ~ pa·   Accordi  analoglli  saranno  anche conclusi  tra  il  Ter·
                rnsta~uli, secondo  la definizione  datane  al  paragrafo  l  ritorio Uhoro  e l'Italia e  tra  il 'l'cn·itorio  Libero  "  1:~
                Ji cui sopra, effettuati  dopo il 3  settembre 1943,  saran·  Jugoslavia,  per  regohlre  le  obbligazioni  dì  organi:r,rdt~
                no conside.ratj come nulli  e non  a1wennti. 'l'nttavla tale  zio11i  per  le  assicurazioni  sociali,  pubbliche  e  pl'iratc,
                <li111Posizione  non  si  a.pplicher:\  ngli alti  legittimi  reln·  la  cui  sede  sociale  sb nel  Territorio  Uhcro,  nei  con·
                tivi  ad  operazioni  correnti  di  Enti  statali  e  parasla·  fronti  dei  detentori  di  polizze e dci  sotloscrùtori  rc,i-
                tali,  in  qnanto  detti  alti  concernano  la  vendita,  in  denti  rispettivamente  in  Italia  o  in  territorio  ceduto
                condizioni  normali,  di  'merci  da  essi  proilolte  o  \'CD·  alla Jugoslavia  in  base  al  presente  Trattato.
                dute, in  esecuzione .<Ji  normali intese commerciali o  nel   Il Territorio Libero e  la  Jugoslavia  regoleranno  con
                corso  normale  di attività amministrative  del  Governo.  accordi  analoghi,  le  obbliga.zion!  delle  Ò1·ganizzazìoni
                                                   [•er le assicurazioni  sociali,  pubbliche e  private,  la cui
                 3.  I  cavi  sottomarini  appartenenti  allo  Stato  itn·
                liuno  o ad  Enti  pa.rastatali  italiani, cadranno  sotto  la   sede  sociale  sia.  nel  territorio  ceduto  alla  Jtlgosl;win
                                                   ai sensi  del  presente  Trattato,  nei  confronti  di  de!Cln•
                òisciplinn delle disposizioni del  paragrafo 1, per quanto   !ori di  pollzze o di ~pttoscritto1'l che risiedano nel Ter•
                si  rife1•ioce  agli  impianti  terminali  ed  ai  tratti di  cavi   ritorio Libero.   ·
                gincentl  nelle  acque  te1~·Horiali del Te1-.ritorio  Libero.
                                                    8.  JJI!alin con tinueri\.  ad  essere  responsahile  <lei  pa•
                 4.  L'Italia  trasfeJ·ir;\  al  Territorio  Libero  tutti  gli   gamcnto  delle  )Wnsioui  cirili  o  militari  a~quisite alla
                ru·chivi  e i  documenU  di  ~aratteJ•e ammìnlstratiyo  o  di   Juta  dell'entrata  in  vigore  del  p•·csente  Tmttalo,  al
                valore  storico  riferentisi  al  Tel"''itorio  Libero  o a  beni   servizio dello Stato italiano o dì  munir.ipì  od  altri  Enti
                trasferiti  in  esecuzione  dol  paragrafo  l  del  presente   pubblici  locali,  da  persone  elle  acquistino  la  cittatli•
                Allegato.  Il Territorio  Libero  consegnerll. alla Jugosla·   nanza del  Territorio Libero, in virtù del  prc~rente 'i'mt•
                via  tutti i  documenti  dello  stesso cal'llltere  riferentlsi
                                                   ta.to.  Tale obbligazione riguarda nuche ii diritto a  pen.
                ni  territori ceduti  nlla Jugoslavia ai sensi Jel presente   sioni  non  ancora  mntnrate.  Accordi  sa·ranno  conclusi
                TraUato, c all'Italia  tutti i  documrnti  delli.>  stesso  ca·   tra  l'Italia  e .il  Territorio  Libero,  per  dclerrninnrc  le
                rntte1·e,  che  possano  trovarsi  nel  'l'erl'itorio  Libero  e   condizioni,  in  eui  detta  obbligazione  sar:\  soddisfatta .•
                che  si  riferiscano al  territorio  italiano.
                                                    9.  I  beni,  diritti e intere•si dei  cittadini  italiani,  rhe
                 La Jugoslavia si  dichiara  pronta a  trasferire al  Ter·   hannil  stabilito il loro  domieilio  nel  Territorio  Libero
                1'ilorio  Libero  tutti  gli  a.J-chivi  e  documenti  di  cara!·   Jopo il 10  giugno  1940  e  delle  persone  che  opteranno
                tere  amministrativo  riguardanti  l'amministrazione  del   per la dttatlinnnza italìnna, in virtù  ùP.l!e  disposizion-i
                1'erl'itorio  Libero  e  necessari  soltanto  per  l'ammini.   dello Statuto del  Territorio  Libero  <li 1'rieste, samnuo
                strnzione  del  territorio  stesso,  che  siano  del  tipo  di   rispettati,  a  condizione  ch'essi  siano  stati  legittima.-
                quelli  che  renivano  normalmente  conservati, IJlrima  del
                                                   mente acquisiti, ver un  periodo  di  tre anni dalla dnta
                3  settembre 1943,  dalle autorità locali,  aventi giurisdi·   dell'entrata in vigore del presente Tra.tta.to,  nella stes-
                zione sulla zona che fa ora parte del  Territorio Libero.   sa  misur~ che  i  beni,  diritti  e  interessi Ilei  cittadini
                 5.  Il Territorio Libero sarà esente dal pagamento del  del  Territorio  Libero in generale.
                Dehiio  Pubblico  italiano,  ma  dovr:l.  assumere  le  obbli·   I  beni,  diritti  e  interessi  <legli  altri  citta<lini  ita-
                gazioni  dello  Stato  italiano  nei  confronti  dei  deten·  lin.ni  ed  anche quelli  delle persone gim'itliche di  nazio-
                tori  di  titoli,  i  quali  sittno  persone  fisiche  che  conti·  nalità ltnliana, che siano  situati  nel Territorio Lihero 1
                nuino  a  risiedere  nel  Territorio  Libero,  o  pel'sOne  gin·  purchè  ~inno  ~bU legittimnmento  neqni~iti,  Rarnnno
                riùìehe che vi conserrino  la loro  sede sociale od  il cen·  sottoposti  soltanto  a  quei  provvfldirncnti  che  potrnnBo
                tro principale dei  loro  all'ari,  nella  misura in cui  dette  essere  via  via  adottati  in  linPn.  generalo  ;risprlto  ni
                obl>liga.zioni  corrispondano  alla  parte <li  tale  Debito,  teni  di  cittadini  stranieri  e  di  persone  giul'iùiche  di
                emessa  prima  del  10  giugno  19!0,  che  Sia  attribuibile  nM.ionnlit:\  straniera.
                ad opere pubbliche od  a.  servizi amministrativi civili  di   10.  Le  persone  che  opteranno  per  la  citt:Hlina.nza
                cui detto Territorio abbia  beneficia t o e non  attribuibile  italiana.  e che  stabiliranno  la  loro  residenza  in  Italia,
                di •·cttamente  od  indìrettamen te  a  scopi  militari.   sm'llnno  autorizzate,  dopo  ch'esse  abbiano  pa.gato  Ggni
                 Potrà  richiedersi  ai  de(rutori  <l~i  titoli  di  fornire  debito  o  imposta  dovuta  nel Territorio  Libero,  n  por-
                pi~na prova dell'origine ùei  titoli stessi.   ta.J•e con  sè i loro beni mobili e a trasferire i  loro fondi,
                 U Italia e il '.i'erritorio  Libero  concluderanno  un  ac·  purchè  detti  beni  e  fondi  siano  stati  legi!ti.IntlJJleute
                                                   acquisiti.  Nessun  diritto  d'importazione  o  di  esporla·
                cordo  per  deierrniuare  la  parte  del  Debiio  Pnb!Jlieo
                italiano, a cui  si  riferisce il presente pnragrafo e i  me·  zio11~ sarà illlJPosto in relazione al  trasferimento di tali
                toJi  da  applic:ire  per  l'esecuzione  dell~  disjlosizioni   beni.  Dette persone roranno antoTizzate  inoltre a  ,·en·
                relntive.                          dere  i  loro  beni  mobili  e  immo!Jili  nelle  stesse  condi-
                                                   zioni  dei  cittadini del  Territorio  Libero.
                 6.  Il regime futuro  aei  debiti  esteri g:1rantitl  dn  pri·   Il  trasferimento  dei  beni  in  Iffilia.  sari\  effetlnn!o  a.
                vilegi  gt·avantì  sui  beni  o  sulle  entraie del  Territorio   eonùizioni che  non  donanno esse1·e  in  contrasto con  In.
                Lil;ero, s:m\ regolllto da nlteriOI'Ì  acco1·di,  che saranno   Co~tituzione del  Territorio Libero e nel mollo  che sar:\
                conclusi  tra le parti interessate.   determinato  d'nccoNl·o  tra  l'Italia  e  il  T~rritorìo Li·
                 7.  L'Italia e il Territorio Libero regoleranno con spe- bero.  Le  eon<lizioni  e i  termini di  fe.mpo  per  il trnsfe·
                c:a.lj  accordi  !r.  condi1.ioni  in  t'UÌ  ~n,ranno  traskritc  rimento  dei  fondi,  compre~i i  prorenli  delle  vendite,
                a'd  organizzazioni  consimili  del  Tel'l'itorio  Libero,  le  snrnnno  fissali  nella  mede,qima  mnniet·a.
                oùbligRZioni  verso  gli  abitanti  <lel  Terri!orio  Libero,   11.  I  beni,  diritti  e interessi  esistenti  in  Ttalin  alla.
                delle  o•·gnnizzazioni  Halia.ne  pubbliche,  come  private,  data dell'entrata in  vigore  del  prescute Trallnto e d1e
                per le  assicJlrazioni  8QCinli,  come  pure  nna  parte  pro- nrpnrtcngano a  ex·citlndini  italiani,  rpsiifnnti  nel  1'er•
                porzionale  delle  riserva  nccumull>te  dalle  dette  ot·ga·  ~itorio Libero,  che  direngono  ciltntlini  rlcl  'l'crritodo
                p.izzaz.i.DnL.                     r.n.ero  stesso  ai  sen~i del  presente  'l'ruttato,  saranno
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