Page 342 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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70     Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre  1947

                                    ALLEGATO  VII  poteri nel Territorio J.!bero.  Alla  fine  di detto  peTioùo,
                                             le truppe cesseranno dì  essere a  ùi~posizione dol  Uover•
                Strumento  per  il  regime  provvlsGrio   natore e saranno ritirote  dal  'l'enilol"io  cnh·o  un  ulle•
                  del  Territorio  Libero  di  Trieste
                                             riore  termine di  45  giorni,  a,  meno  che  il  Gorernatore
                     (Vedi  Articolo  21)
                                             informi  il  Oonsiglio di Sicurezza  t~be,  nell'iuter~s~c ùeL
           Le  disposizioni  seguenti  si  applicheranno  all'ammi·  Territorio, una p1u-le delle truJope o l'iulero conliugentE\
          nislrazione  del  'l'erriturio  Libero  ùi  'l'•·ieste,  fino  al·  non  dovrebbe,  a  suo  pat·ere,  essere rilimlo.  lu  tal  caso
          l'entrata in vigore dello  Statuto  pennanenle.   le  trnppe  Tic-bieste  dal  Gov11rn:tlore  rimarrunna  uon.
                                             oltre 45 giorni dalla data in eui  il Governatore avrà  in·
                         Art. 1.              formato  il Consiglio  di  Kicui·er.za,  che  i  •ervizi  di  pub•
                                             blica sicurezza possono  assicurare il manteuiml'nto  del-
           Il Governatore assumerà  le  sue funzioni  nel  Territo·  l'ordine  interno  nel  TerriL~rio,  senza.  l'a;;sistenza  di
          rio Libero,  al  più presto  possibile  dopo  l'entrata in vi·  truppe straniere.
          gore del  presente 'l'ratl!Lto  di l'ace.  F'ino all'assunzione   (o)  Le  operazioni  di  ritiro  delle  truppe,  di  eni  al
          dei  poteri  ùa parte <le!  Gorernatnre,  il Territorio  Li·   paragrafo  (b)  dovranno  svolgersi  in  modo  da  ma n lo-
          bero  conUnuerii  ad  eRsere  amministralo  dai  C\Jmandi
                                             nere,  per  quanto  possibile,  il  •·apporto  previsto  al  pa•
          m.ilitari alleati,  entro le  l'ispetlive 21one  di  competenza.
                                             mgrafo (a)  tl':lo le truppe delle  tre Poten~e interessate,
                         Art.  2.
                                                             Art.  6.
           App~nn, assunte le sue funzioni  nel  Territorio  Libero
          òi •rriesle,  il Gov~J"Datore avi~\ il poteJ·e di codituire un   Il Governatore avrà il diritto, :n ogni-momento, di rl·
          Consiglio  l'rovl"isot•io  di  Governo,  di  cui  sceglier;\  i  chiedere asRislenza  ai  Comanclanti  di  detti contingt'uti,
          componenti, dopo  e~sersi consultato con i Go,·erni della  e· tale  a.;.qistenza  dovrà  essere- immrdiatamente foi·nìtn..
          Jugosla;-ia  e  drll'Italìa.,  trn,  le 1lei""one  domiciliate  nel  li Governat01-e,  ogni  volta  r·he  >ia  J•o:;sibile,  si  eonmll·
          Territorio Libero.  Il Govet·natore  avr:ì  diritto di  modi·  terà  con  i  Comandanti  militari  interessati  prima  di
          ficn.re  la composizione del  Consiglio  Provvisorio  di  Go·  em:.nare  le  sue  istruzioni,  ma  non  dovrà  intervenire
          verno, ogni quaholta lo  ritenga necessario.  Il Gol·crna.- nelle  misure  di  car~ttere milita-re  prese  per  dare  ese-
          tore e il Consiglio Prov.vi~"Orio di Governo esercite-ranno  cuzione  alle  sue  iftruzioni.  Ogni  Comandante  am'  il
          le  loro  funzioni  in  ba'-'e  a·lle  nmme contenute  nelle  di- clirilto di  riferire al  proprio  Governo  le  i~trnzìoni rice·
          SJHJosir-ioui  ùollo  f:;ta.tnto  permanente,  quando  ed  in  vute dal  Governatore,  informa.uùo  il f'rDvcrnatorG  ste~so
          quanto  tali  diRpoffizioni  ~ia-no  llf>plicnliili  e  non  siann  <lel  conte.nnto  di  tali  suoi  rapporti.  Il  Governo  inlerrs-
          Mstiluile  da quelle contenute  nel  pr<'>'<mte  Strumento .  .nto anà il diritto Ili  rifintt~re ehe le  •n~ trnp1'''  p1rte-
          Tntlc  le  alh·e  clil'por<i~ìnni  <lello  Statuto  permanente  dpino  nll'operazinne  in  O;!:gPtto.  informandoue  dPuita·
          sara.nno  parimenti ar•plirahili  per In,  durata del  rl'gime  mcn~e 11  Consiglio  tli  Sicurezza.
          provvisorio, q11a.ndo  e<l  in quanto tali disfl<l"izioni siano
          applicabili  e  non  siano  ffflst.itnite  da  quelle  contenute
          nel  JYI'E~Sente  St.r11menlo.  Il  Governatore  sarà  guidato   Art.  7.
          :nella  !IliO.  linea  di  condotta  Sil'f'l"lltntto  dalla  preoocu-
          pazione  di  fa.r  fronte  ai  bi,•ogni  materiali  della.  popo-  Le  misure  neeeossa1·ie  rel&tinl  n.Ua  dislocazion~.  al-
          lazione  e  di  asskurame il beM&l;ere.   l"amministrnuinne  e  nppronigionamento  per  i  ronlin·
                                              )!enti  militari forniti  rlal  R~1,rno t'nilo, dagli  Stati lJniti
                                              ,v Amrrir·n  e dalla  Jn;;nsln-vin,  snranno  PT<"Se  tl'a~("()nlo
                         Art.  3.
                                              tra il Go>CI"Datore e i  Comanda-nti  ùi  detti contingenti,
           lA sede del Governo  sarà stabilita in Trieste.  Il Ge-
          vernatore  invicr:\  i  suoi  rapporti  diret(a.rnente  al  Pre-  Ari..  S.
          sidente  del {)onsip;lio  di  Sicn~e1.2.a  e,  attm>erso  <li  lui,
          fornir:ì.  al  Oon~iglio di  Sicurezza,  hitte le  informazioni   TI  Gov~rn3,tore sari\.  inrnrir::to  rli  orgnnizzare,  con·
          nect'&'iarie  sull'amministra-zione del'l'en·itorio Libero.   sultnurlosi  con  il  Consiglio  l'rnnisorio  rli  Gove,·no,  la
                                              e:ezinne  dei  membri  del!'A!<.'<etnhlea  Co~;ti!uentr,  nelle
                         Art.  4.             condizioni  previste  dallo  Statuto  per  le  ele~ioni  dena
                                              Assemblea  popolare.
           Il  primo  do1'ere  del  Governatore .sa.rà  quello  di  al'!<i·
                                               Le  elezioni  dovranno  aver  luogo  non  pi.ìl  (:u~li  di
          curare il mantenimento  dell'ordine pubblico  e  della  ~i·   quattro  mesi,  dal  giorno  in  cni  il  GoverMtorc  ani'l
          eurcztAt.  Ep;li  nominerà  a  titolo  pronisorio  un  Diret.   as•nnto  le  proprie  funzioni.  Nel  <"MIO  in  cui  Ria  lecni·
          tore  di  Pubblic:~ Sicurezza,  che  riorg:tnir.znrà  e  ammi-  eamente impr>Ssibile  procedere alle  eler.ioni  entro il  re·
          nistreriL le  forze  di poli~ia e  i  servizi  di lf!llbbliea  sieu·
          rezza ..                            riodo  predetto,  il Governatore  dovrà  ri!er1rne  al  Con-
                         Art.  5.             'iglio di Sicurer.za..
           (a) Dn,llaJata di entrata in vl::ore  àel pres~nte Trnt·   Art.  9.
          tato,  le  truppe  stnzlonn.ntì  nel  'l'erritorio  Libero  non
          Jo\'l"nnno  superare gli  effettivi  seguenti:  I;cgno  Unito,   Il  GovernatO'I'e,  d'in.tostt con  i1  Con~iglio Provvisorio
          tiOOO  nomini;  Stati  Uniti  d'America,  500(}  uomini;  Ju.  di Governo, don:\ prepa.rare il bilancio prevcnth·o rrov-
          goslnvi:1,  5000  uomini.           VÌSI)l"ÌO  e  i  programmi  provvisori  per  le  impo1·tazioni  e
           (b)  Questo  truppe  dovranno  essere  poste  a  disposi- le  esportazioni  e  rlovr:ì  assicUI·:trsi  che  l'inno  n<lott:~ te
          zioue olel  Go,·crnntore  per nn ·perioòo  di  DO  ;;ioroi dalla  •lnl  Consiglio  Pronisol"io  •li  GovPrno  misure oprortWle
          <llw  in  cui  il Governatore  stesso  avrù  asouuio  i  suoi  I>er  la.  gestione  finamJa.rb.  del  Territorio  Libe.ro.
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