Page 342 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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70 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947
ALLEGATO VII poteri nel Territorio J.!bero. Alla fine di detto peTioùo,
le truppe cesseranno dì essere a ùi~posizione dol Uover•
Strumento per il regime provvlsGrio natore e saranno ritirote dal 'l'enilol"io cnh·o un ulle•
del Territorio Libero di Trieste
riore termine di 45 giorni, a, meno che il Gorernatore
(Vedi Articolo 21)
informi il Oonsiglio di Sicurezza t~be, nell'iuter~s~c ùeL
Le disposizioni seguenti si applicheranno all'ammi· Territorio, una p1u-le delle truJope o l'iulero conliugentE\
nislrazione del 'l'erriturio Libero ùi 'l'•·ieste, fino al· non dovrebbe, a suo pat·ere, essere rilimlo. lu tal caso
l'entrata in vigore dello Statuto pennanenle. le trnppe Tic-bieste dal Gov11rn:tlore rimarrunna uon.
oltre 45 giorni dalla data in eui il Governatore avrà in·
Art. 1. formato il Consiglio di Kicui·er.za, che i •ervizi di pub•
blica sicurezza possono assicurare il manteuiml'nto del-
Il Governatore assumerà le sue funzioni nel Territo· l'ordine interno nel TerriL~rio, senza. l'a;;sistenza di
rio Libero, al più presto possibile dopo l'entrata in vi· truppe straniere.
gore del presente 'l'ratl!Lto di l'ace. F'ino all'assunzione (o) Le operazioni di ritiro delle truppe, di eni al
dei poteri ùa parte <le! Gorernatnre, il Territorio Li· paragrafo (b) dovranno svolgersi in modo da ma n lo-
bero conUnuerii ad eRsere amministralo dai C\Jmandi
nere, per quanto possibile, il •·apporto previsto al pa•
m.ilitari alleati, entro le l'ispetlive 21one di competenza.
mgrafo (a) tl':lo le truppe delle tre Poten~e interessate,
Art. 2.
Art. 6.
App~nn, assunte le sue funzioni nel Territorio Libero
òi •rriesle, il Gov~J"Datore avi~\ il poteJ·e di codituire un Il Governatore avrà il diritto, :n ogni-momento, di rl·
Consiglio l'rovl"isot•io di Governo, di cui sceglier;\ i chiedere asRislenza ai Comanclanti di detti contingt'uti,
componenti, dopo e~sersi consultato con i Go,·erni della e· tale a.;.qistenza dovrà essere- immrdiatamente foi·nìtn..
Jugosla;-ia e drll'Italìa., trn, le 1lei""one domiciliate nel li Governat01-e, ogni volta r·he >ia J•o:;sibile, si eonmll·
Territorio Libero. Il Govet·natore avr:ì diritto di modi· terà con i Comandanti militari interessati prima di
ficn.re la composizione del Consiglio Provvisorio di Go· em:.nare le sue istruzioni, ma non dovrà intervenire
verno, ogni quaholta lo ritenga necessario. Il Gol·crna.- nelle misure di car~ttere milita-re prese per dare ese-
tore e il Consiglio Prov.vi~"Orio di Governo esercite-ranno cuzione alle sue iftruzioni. Ogni Comandante am' il
le loro funzioni in ba'-'e a·lle nmme contenute nelle di- clirilto di riferire al proprio Governo le i~trnzìoni rice·
SJHJosir-ioui ùollo f:;ta.tnto permanente, quando ed in vute dal Governatore, informa.uùo il f'rDvcrnatorG ste~so
quanto tali diRpoffizioni ~ia-no llf>plicnliili e non siann <lel conte.nnto di tali suoi rapporti. Il Governo inlerrs-
Mstiluile da quelle contenute nel pr<'>'<mte Strumento . .nto anà il diritto Ili rifintt~re ehe le •n~ trnp1''' p1rte-
Tntlc le alh·e clil'por<i~ìnni <lello Statuto permanente dpino nll'operazinne in O;!:gPtto. informandoue dPuita·
sara.nno parimenti ar•plirahili per In, durata del rl'gime mcn~e 11 Consiglio tli Sicurezza.
provvisorio, q11a.ndo e<l in quanto tali disfl<l"izioni siano
applicabili e non siano ffflst.itnite da quelle contenute
nel JYI'E~Sente St.r11menlo. Il Governatore sarà guidato Art. 7.
:nella !IliO. linea di condotta Sil'f'l"lltntto dalla preoocu-
pazione di fa.r fronte ai bi,•ogni materiali della. popo- Le misure neeeossa1·ie rel&tinl n.Ua dislocazion~. al-
lazione e di asskurame il beM&l;ere. l"amministrnuinne e nppronigionamento per i ronlin·
)!enti militari forniti rlal R~1,rno t'nilo, dagli Stati lJniti
,v Amrrir·n e dalla Jn;;nsln-vin, snranno PT<"Se tl'a~("()nlo
Art. 3.
tra il Go>CI"Datore e i Comanda-nti ùi detti contingenti,
lA sede del Governo sarà stabilita in Trieste. Il Ge-
vernatore invicr:\ i suoi rapporti diret(a.rnente al Pre- Ari.. S.
sidente del {)onsip;lio di Sicn~e1.2.a e, attm>erso <li lui,
fornir:ì. al Oon~iglio di Sicurezza, hitte le informazioni TI Gov~rn3,tore sari\. inrnrir::to rli orgnnizzare, con·
nect'&'iarie sull'amministra-zione del'l'en·itorio Libero. sultnurlosi con il Consiglio l'rnnisorio rli Gove,·no, la
e:ezinne dei membri del!'A!<.'<etnhlea Co~;ti!uentr, nelle
Art. 4. condizioni previste dallo Statuto per le ele~ioni dena
Assemblea popolare.
Il primo do1'ere del Governatore .sa.rà quello di al'!<i·
Le elezioni dovranno aver luogo non pi.ìl (:u~li di
curare il mantenimento dell'ordine pubblico e della ~i· quattro mesi, dal giorno in cni il GoverMtorc ani'l
eurcztAt. Ep;li nominerà a titolo pronisorio un Diret. as•nnto le proprie funzioni. Nel <"MIO in cui Ria lecni·
tore di Pubblic:~ Sicurezza, che riorg:tnir.znrà e ammi- eamente impr>Ssibile procedere alle eler.ioni entro il re·
nistreriL le forze di poli~ia e i servizi di lf!llbbliea sieu·
rezza .. riodo predetto, il Governatore dovrà ri!er1rne al Con-
Art. 5. 'iglio di Sicurer.za..
(a) Dn,llaJata di entrata in vl::ore àel pres~nte Trnt· Art. 9.
tato, le truppe stnzlonn.ntì nel 'l'erritorio Libero non
Jo\'l"nnno superare gli effettivi seguenti: I;cgno Unito, Il GovernatO'I'e, d'in.tostt con i1 Con~iglio Provvisorio
tiOOO nomini; Stati Uniti d'America, 500(} uomini; Ju. di Governo, don:\ prepa.rare il bilancio prevcnth·o rrov-
goslnvi:1, 5000 uomini. VÌSI)l"ÌO e i programmi provvisori per le impo1·tazioni e
(b) Questo truppe dovranno essere poste a disposi- le esportazioni e rlovr:ì assicUI·:trsi che l'inno n<lott:~ te
zioue olel Go,·crnntore per nn ·perioòo di DO ;;ioroi dalla •lnl Consiglio Pronisol"io •li GovPrno misure oprortWle
<llw in cui il Governatore stesso avrù asouuio i suoi I>er la. gestione finamJa.rb. del Territorio Libe.ro.