Page 341 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947 69
.Art. 30. -Sistema monetario stione sia conrlottn. nel Tet'l'iturio Libero e siano fatte
na.Yigal'e t·rgolanneute pcl' l!oddisfare i bisogni o serriro
Il Territmio Libero avrù, un proprio sistema mo·
netario. gli interessi del Territorio Libero. Nel caso di navi
immatricolate ai sensi del p:u-agrn.fo 2 di cui ~opra,
.Art. 31. - Ferrot-ie l'immatri.cola7.ione s>m\ !imitala. alle navi che. alJhian?
come porto d'nrmamento il porto di Tt·iesle e che servono
Sen7A> pre.gindir.io <lei suoi diritti di proprid:\ sulle a fì(}(1rlisfal·~ in rnarlÌPrn rrgn~aJ'C e pC<i~lam•n!f' i IJisogni
fenuvie correnti entro i suoi confini e del suo controllo dei l'ispettìvi paeo;i, allrarcrso il po1·to ~tesso,
sulla amministra~ione delle f~rroYie sl~sse, il l'erri·
torio Libero potrà negoziare cou l:> Jugwlavia e l'Italia Art. 34. - Porto franeo
aecordi per assicurare un esercizio efficiente cd ccono·
mico delle fc1·rovie. Delti accordi determineranno a chi Verril creato, nel Tenitorio Lihero, nn Porto franro,
ri~petlivamcnte spetti di assicnra.re il funzionamento che sat·:\ amministrato in confonnit:ì delle disposizioni
delle ferrovie in direzic,ne della Jugoslavia e dell'Italia, contenute nello Strumento internazionale redatto dal
come pnre l'utilizzaz,ione del ea.polinea di Trieste e di Consiglio dei Ministri drgli Esteri, approvato dal Qon·
quei tl-atti di linea. comuni a tutti. In quest'ultimo siglio di Sicurezza et! nllcg11to a;J presente 'l'i·attato
caso, l'esercizio potrà essere condotto da una Commis· (Allegato VIII). Il Governo dei Territorio Libero dovrà
sione speciale, compo$ta. di rappresentanti del Terl'i· :1dotta•·c i pro\wcrlilncnti Jegi•·lativi neces.."<ll'i e Jll'Cudcre
torio Libero, deli.t ,Jugoslavia e tlcll'llalio, sotto llt pre. tutte le ner·essarie misme p?r dare esecuzione alle di-
~idenza del rappresentante del Tenilorio Libero. sposizioni di detto Strumento,
.Art. 32. - A.viazione commerciale .Art. 35. - Libertà di transito
Il Territorio Libero c gli Stati, i cui li'l'l'ilori sinno
1. Gli apparecchi ddl'aviazione commerciale immn· n l travet•sa ti da merci tt·asportate per ferrol'ie tra il
tricolati sul Tc.rri!ot•io di ~ualtmque del].,) Nazioni
Porto franco e gli Stati che esso scne, assicureranno
Unite, la ~uale accordi S"U! prnprio territorio gli stessi alle merci stesse libertà di transito, in conformità delle
diritti agli apparecchi dell'aviazione commerciale im·
consuete convenzioni in1nnazi<mali, senza alcuna di-
matricolati nel Territorio Libc.ro, goùranno òci diritti scriminazione e senza percezione di dazi òognnali o
accordati all'aviazione commerciale n~i traffici inter- graYnmi, dw non siano quelli applicati in. relazione a.
nar-ionali, compreso il diritto di atterraggio per rifor· servizi prestati.
nimcnto di carburante e per riparazioni, il diritto di
sorvolo del Territorio Libero senza atterraggio e il
diritto di uso, n.i fini rJrol trnffi('o <li qnrg-li aeroporti Art. 36. - Tnterpr•f~.-done dello Statuto
rhr pnlrann<J csst•rc rlesignnli dali<! anluril;). cumpelenli Falla Ci,l:ezione per i casi, rispeUo ni ~uaJi nn;L di•
<lei 'l'cnitorio LilH~ro, rcr>a proeedtu·a sht espressamente prevista da nn Arti•
2. Questi diriiti non saranno sottopos'i ad altre colo dfl presente Statuto, ogni controversia rigunr-
resti·izioni, cile non siano quelle imposte, su una basr ùante l'interpretazione o l'esecuzione dello Statuto non
di non-discriminazione, dalle leggi e dai regolamenti dsolta. mediante negoziati diretti, dovrà, a meno elle
in vigore nel TeiTitorio Libero e nei paesi interessati le parti non convengano di riconere ad altro mezzo per
o che risnl!ino dallo sp<'dale fnratirre del Territorio il regolamento della con tro,·ersia stessa, essere so t lo·
Libero, in quanto territorio neutro c smilitarizzato. posta a ric!Jicsta di una delle parti ad una. Commissione
eompost:t rli un rappresentante di ciascuna. del!~ parti
.Art. 33. - Immatricolazione delle navi e di un terzo membro, scelto di comune accordo da.lle
due parti stesse, tra. i cittadini di nn terzo Paese. Qua-
1. Il Territorio Libero ba il diritto di aprire registri lora le parti non si mettano d'accordo entro un mese
pn l'immatricolazione delle navi di proprie[;\ del Go- sulla nomina dd terzo membro, il Segretario Generale
•·r·t·no del Territorio Libm-o o di peTS'oue od organizza. delle Nazioni Unite Sllril invitato a procedere a.lla de·
z.ioni aventi il loro dòmicilio nel 'rerritorio Libero. s.ignazione. La decisione della mnggioranza dci membri
2. Il Tel'ritorio Libel'O a.prir:ì. speciali registri ma-
ilella Commissione co.~titniriL l"' decisione della Com-
rittimi per le nnsi ceeoslovaeche e svizr.ere su richicst:t missione, e dovrà essere accettata dalle parti come de.fi.
dei rispettivi Governi. Altrettanto farà per le navi un- nitiva e obbligatoria.
gheresi ed austriache, sn richiesta dei Governi interes·
sati dopo la. conclusione del 'l'rattato di Pace con Art. 37. -
l'Ut;gheria e del Tra.ttalo per il ristaùilimcnto dell'in- Emendamento allo Slattilo
dipendenza dell'Austria. Le na~i imm~tr!colat? ~n det!i Il presente Statuto costituir:\ lo Statuto permanente
registri potronno battere band•era det t•tspetbVl paesi. del Territorio Libero, salvo ogni emendamento che possa
3. Nel dare esecuzione alle disposizioni di cui sopra, esservi successivamente apportato dal Consiglio di Si·
e s:tlvo quanto poss:L 0l8Cre stabilito in ~nalnnqne con. curezr.a. V Assemblea popolare, a seguito rli delibera-
venz,ione interna~ionalo, che coneerna tale mnteri:l ed zione pre-sa al·ln maggiora.nza di due terzi dci voti PS'pres.
a. cui partecipi il Governo del 'l'erritorio Libero, il si, potrà presentare petizione al Consiglio di Sicurezza,
Governp stesso potrà stabilire, riguardo all'immatri. diretta ad ottenere l'adozione di emendamenti.
colazione aJJa pcrrna.nenm od all"' cancellazione daHe
ma.tricol~ norme atte ad impedire ogni abuso, cui
Art. 38. - Entrata in vigore dello Statuto
poteS'S'e d~r luogo la. concessione delle suddette farili-
tafiionL Per quanto ri!!'ltaTÒ"' in particolare le navi im- Il presente Stn.tnto ent•·e1·:ì in dgore alln. data che
matricolate in eonfor;itiL del paragrafo 1 di cui sopra, sar:). stabilita dal Consiglio di Sicurezza delle Na.z.ioni
l'illlma.tricolaz.ione sa.rà limitata alle na.vi, la. cui ge. Un ile.