Page 341 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
P. 341

Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947   69

                      .Art. 30.  -Sistema monetario   stione  sia  conrlottn.  nel  Tet'l'iturio  Libero  e  siano  fatte
                                                  na.Yigal'e  t·rgolanneute  pcl'  l!oddisfare  i bisogni o serriro
               Il  Territmio  Libero  avrù,  un  proprio  sistema  mo·
              netario.                            gli  interessi  del  Territorio  Libero.  Nel  caso  di  navi
                                                  immatricolate  ai  sensi  del  p:u-agrn.fo  2  di  cui  ~opra,
                         .Art.  31.  - Ferrot-ie   l'immatri.cola7.ione  s>m\  !imitala. alle  navi  che. alJhian?
                                                  come porto d'nrmamento il  porto di Tt·iesle e che servono
                Sen7A>  pre.gindir.io  <lei  suoi  diritti  di  proprid:\ sulle  a fì(}(1rlisfal·~ in  rnarlÌPrn  rrgn~aJ'C e  pC<i~lam•n!f' i IJisogni
              fenuvie correnti entro  i suoi confini  e del  suo controllo  dei  l'ispettìvi  paeo;i,  allrarcrso il  po1·to  ~tesso,
              sulla  amministra~ione  delle  f~rroYie  sl~sse,  il  l'erri·
              torio Libero potrà negoziare cou l:>  Jugwlavia e l'Italia   Art. 34.  - Porto  franeo
              aecordi per  assicurare  un  esercizio  efficiente  cd  ccono·
              mico delle fc1·rovie.  Delti accordi  determineranno a  chi   Verril  creato,  nel  Tenitorio Lihero,  nn  Porto franro,
              ri~petlivamcnte spetti  di  assicnra.re  il  funzionamento  che sat·:\  amministrato  in  confonnit:ì delle  disposizioni
              delle ferrovie  in direzic,ne della Jugoslavia e dell'Italia,  contenute  nello  Strumento  internazionale  redatto  dal
              come  pnre  l'utilizzaz,ione  del  ea.polinea  di  Trieste  e  di  Consiglio  dei  Ministri  drgli  Esteri,  approvato dal  Qon·
              quei  tl-atti  di  linea.  comuni  a  tutti.  In  quest'ultimo  siglio  di  Sicurezza  et!  nllcg11to  a;J  presente  'l'i·attato
              caso,  l'esercizio  potrà essere condotto da  una Commis·   (Allegato  VIII). Il Governo dei  Territorio Libero  dovrà
              sione  speciale,  compo$ta.  di  rappresentanti  del  Terl'i·   :1dotta•·c i pro\wcrlilncnti  Jegi•·lativi  neces.."<ll'i  e Jll'Cudcre
              torio  Libero, deli.t ,Jugoslavia e tlcll'llalio, sotto llt  pre.   tutte  le  ner·essarie  misme  p?r  dare esecuzione  alle  di-
              ~idenza del  rappresentante  del  Tenilorio  Libero.   sposizioni di  detto  Strumento,
                     .Art.  32.  - A.viazione  commerciale   .Art.  35.  -  Libertà  di  transito
                                                   Il Territorio  Libero  c  gli  Stati,  i  cui  li'l'l'ilori  sinno
               1.  Gli  apparecchi  ddl'aviazione  commerciale  immn·   n l travet•sa ti  da  merci  tt·asportate  per  ferrol'ie  tra  il
              tricolati  sul  Tc.rri!ot•io  di  ~ualtmque  del].,)  Nazioni
                                                  Porto  franco  e  gli  Stati  che  esso  scne,  assicureranno
              Unite,  la  ~uale accordi  S"U!  prnprio  territorio gli  stessi   alle merci stesse libertà di  transito, in conformità delle
              diritti  agli  apparecchi  dell'aviazione  commerciale  im·
                                                  consuete  convenzioni  in1nnazi<mali,  senza  alcuna  di-
              matricolati  nel  Territorio  Libc.ro,  goùranno  òci  diritti   scriminazione  e  senza  percezione  di  dazi  òognnali  o
              accordati  all'aviazione  commerciale  n~i  traffici  inter-  graYnmi,  dw non  siano  quelli  applicati  in.  relazione  a.
              nar-ionali,  compreso  il diritto  di  atterraggio  per  rifor·   servizi  prestati.
              nimcnto  di  carburante e  per  riparazioni,  il  diritto  di
              sorvolo  del  Territorio  Libero  senza  atterraggio  e  il
              diritto  di  uso,  n.i  fini  rJrol  trnffi('o  <li  qnrg-li  aeroporti   Art.  36.  -  Tnterpr•f~.-done  dello  Statuto
              rhr  pnlrann<J  csst•rc rlesignnli  dali<!  anluril;). cumpelenli   Falla  Ci,l:ezione  per  i  casi,  rispeUo  ni  ~uaJi nn;L  di•
              <lei  'l'cnitorio  LilH~ro,         rcr>a  proeedtu·a  sht espressamente prevista da nn  Arti•
                2.  Questi  diriiti  non  saranno  sottopos'i  ad  altre   colo  dfl  presente  Statuto,  ogni  controversia  rigunr-
              resti·izioni,  cile  non  siano  quelle  imposte,  su  una  basr   ùante l'interpretazione o l'esecuzione dello Statuto non
              di  non-discriminazione,  dalle  leggi  e  dai  regolamenti   dsolta.  mediante  negoziati  diretti,  dovrà,  a  meno  elle
              in  vigore  nel  TeiTitorio  Libero  e  nei  paesi  interessati   le  parti non convengano di  riconere ad altro mezzo  per
              o  che  risnl!ino  dallo  sp<'dale  fnratirre  del  Territorio   il  regolamento  della  con tro,·ersia  stessa,  essere  so t lo·
              Libero,  in  quanto  territorio  neutro  c smilitarizzato.   posta a ric!Jicsta di una delle  parti ad una. Commissione
                                                  eompost:t  rli  un  rappresentante  di  ciascuna.  del!~  parti
                   .Art.  33.  - Immatricolazione  delle  navi   e  di  un  terzo  membro,  scelto  di  comune  accordo  da.lle
                                                  due  parti stesse,  tra. i  cittadini di  nn  terzo Paese.  Qua-
               1.  Il Territorio Libero ba il diritto di aprire registri   lora  le  parti  non  si  mettano  d'accordo  entro  un  mese
              pn l'immatricolazione  delle  navi  di  proprie[;\  del  Go-  sulla  nomina  dd  terzo  membro,  il Segretario  Generale
              •·r·t·no  del Territorio Libm-o  o  di  peTS'oue  od  organizza.   delle  Nazioni  Unite  Sllril  invitato  a  procedere  a.lla  de·
              z.ioni  aventi  il loro  dòmicilio  nel  'rerritorio  Libero.   s.ignazione.  La decisione  della  mnggioranza dci membri
               2.  Il  Tel'ritorio  Libel'O  a.prir:ì.  speciali  registri  ma-
                                                  ilella  Commissione  co.~titniriL  l"'  decisione  della  Com-
              rittimi  per le  nnsi ceeoslovaeche e svizr.ere  su  richicst:t   missione, e dovrà essere accettata dalle parti come de.fi.
              dei  rispettivi Governi.  Altrettanto farà  per le  navi  un-  nitiva e obbligatoria.
              gheresi  ed austriache,  sn richiesta dei Governi  interes·
              sati  dopo  la.  conclusione  del  'l'rattato  di  Pace  con   Art.  37.  -
              l'Ut;gheria e  del  Tra.ttalo  per il ristaùilimcnto dell'in-  Emendamento  allo  Slattilo
              dipendenza dell'Austria.  Le na~i imm~tr!colat? ~n det!i   Il presente Statuto costituir:\ lo  Statuto  permanente
              registri  potronno  battere  band•era  det  t•tspetbVl  paesi.  del Territorio Libero, salvo ogni emendamento che possa
               3.  Nel dare  esecuzione alle  disposizioni  di cui  sopra,  esservi  successivamente  apportato  dal  Consiglio  di  Si·
              e s:tlvo quanto poss:L  0l8Cre  stabilito in  ~nalnnqne con.  curezr.a.  V Assemblea  popolare,  a  seguito  rli  delibera-
              venz,ione  interna~ionalo, che  coneerna  tale  mnteri:l  ed  zione pre-sa al·ln maggiora.nza di due terzi dci voti PS'pres.
              a.  cui  partecipi  il  Governo  del  'l'erritorio  Libero,  il  si,  potrà presentare petizione al  Consiglio di  Sicurezza,
              Governp  stesso  potrà  stabilire,  riguardo  all'immatri.  diretta  ad  ottenere  l'adozione  di  emendamenti.
              colazione  aJJa  pcrrna.nenm  od  all"'  cancellazione  daHe
              ma.tricol~  norme  atte  ad  impedire  ogni  abuso,  cui
                                                    Art.  38.  -  Entrata  in  vigore  dello  Statuto
              poteS'S'e  d~r luogo  la.  concessione  delle  suddette  farili-
              tafiionL  Per quanto  ri!!'ltaTÒ"'  in  particolare le navi  im-  Il  presente  Stn.tnto  ent•·e1·:ì  in  dgore  alln.  data  che
              matricolate in eonfor;itiL del  paragrafo 1 di cui sopra,  sar:).  stabilita dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Na.z.ioni
              l'illlma.tricolaz.ione  sa.rà  limitata alle  na.vi,  la.  cui  ge.  Un ile.
   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346