Page 338 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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66     Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre  1947

           Art.  4.  -  Di.-itti  dell'uomo  e libertà  fondamentali   Art. S. - Bancliera e stemma
           Ln,  Costituzione  <lei  'l'erritorio  Libero  assicurerà  a   Il  Territorio  Libero  aYl'à  la sua.  liandi0ra.  cd  il suo
          ogni  pt!rsona  soltopost:~  alla.  giurisdizione  del  'l'erri·  stemma.  L'1  bandiera  sa1·à  quella  tr!Wizionale  della
          toYio  Libero,  scnz:.1  di~tinz.ione  di  o:rigine  etnica,  di  citl:ì  di  TrksLc;  stemma,  sarà  lo  storico ;;temmn.  d3lla.
          ses:m,  di  lingn:-t  o di  rcligjnne,  il  ~~o1liment.o ùel  diritti  città stessa.
          dell'uomo  e delle  Jihert:ì  fondamentali,  ivi  comprese  In
          libct·t:ì  di  culto,  dì  lingua,  di  esp1-essìone  e  di  stampa,   Art. 9.  -  Organi  di  GO"L'Ilrtto
          di  insegnam(•nlo,  di  riunione  c  di  assoeia.zione.  Ai  cit-
          tadini  del  'l'cJTitorìo  Libero  sarà  aesicnrala  l'e;,'ltll-  Il  gowrno  òcl  Territorio Libero  s.wil.  ailldato  n<l  nn
          glianzn  rì"]letto  alle  condirioni  di  ammissione  ai  puiJ.  Govcm:ttore,  nn  Consiglio  di  Gowrno,  un' Assemblc:>
          blici  utllcl.                      popolare  cleltn.  dai  cittn.dini  del  Territorio  Libero  cd
                                              agli  Ol'!,'ltni  giudiziari.  I  rispettivi  poteri sn.ranno  cscr-
                 Art.  5.  -  Diritti  civili  e  poliliOi   ci!ati,  in ronformìti\,  nllc  disposizioni  <le!  pre-e~nte St:Jr
                                              tuto  e  della  Costituzione  del  Territorio  Libero.
           Nessuna persona che allbia acquistato la cil!adinanza
          del  'l'errilorio  Liù,ro  di  Trieste  potn\  es-~ere  priYnt:t   Art.  10.  -  Go.~lituzione
          dei  suoi  diritti civili  o  politici,  se  non  come  eonùannn
          pennlc  inflitta  dalh  autorità  giudbdnrin,  per  infra·   1.  La Costituzione  del  Territorio  Libc.ro  sar'l.  stabi-
          zione  delle  leggi  IJCna-li  del  Territorio  Libero.   li(:),  in  conformità  dei  principi  democratici  e adottata
                                              da.  una  Assemblea  Cosiituente,  a  ma.ggioranr-3J  di  due
                    Ari.  6.  -  Gil.taclinan;;a   terzi  dei  voti  espressi.  La  Costituzione  dovrà  confar·
                                              marsi  a.Jle  disposizioni  del  pre-sente  Statuto  e  non
           1.  I  cittadini  italiani  che,  a.lla.  data  del  10  giugno   entrerà..  in  vigore  prima  dell'entrata.  in  vigore  dello
          1940,  erano  domiciliati  entro  i  confini  d<'l  Territorio   Statuto  stesso.
          J,ìhero  ed i  loro  figll  nati  dopo  detta  data,  diverranno   2.  Qualvra il  Gnvernatore :r-ltenefse  che  una qnnlun-
          cìltndini originari d"l Territo1io cd avranno pieno godi·   que cla.usola della Costituzione proT>Osta dall' Asscmbl<">
          mento dei  diritti civili  e  politici.  Diventando cittadini   Costituente  o  qualsiasi  successivo  emendamento  fosse
          del  Territorio  Libero,  essi  perder:mno  la  cittadinanza   in  contraddizione  con  lo  Sta.tuto,  egli  avrà faeolt:ì  dì
          italiana.
                                              impedirne l'entrata in vigore, ga,lvo riferire la qnP,.slìone
           2.  TullavilV il Gorerno del Territorio Hhero disporrà  al Consiglio di  Sicurezza, se l' A.=mblea non accctinss~
          che le persone di cui al  parag;rafo l, ehe  abbiano  supe·  le  sue  veùule  e le  sue raeeomandar.ioni.
          rrrto  i 18  a·nni  (c  le  persone  coniugate,  abbiano  o  non
          abbì:l.no superato detta et:\),  la cui  lingua  abituale  sia   Arl. 11.  -
          quella  iln.lìana,  abbiano  il diritto di  optare per la,  ci t·   Non~ina de!  Gover-ll<ltore
          tadinanzn.  italìann,,  entro  sei  mesi  da.]J'entratn.  in  vi·   l. n  Governatore  saroi  nomina.to  dal  Consiglio  di
          gore  della,  Costituzione,  sotto  determinale  condizioni   Sicurezz:l.,  dopo  che  siano  stati  consultali  ì  Gorcrni
          che ln.  Costituzione stessa fisserà.  L'esercizio del diritto   della  Jugoslavia  e  dell'Italia.  Egli  non  dovrà  essere
          di  opzione  sarà  considerato  come  un  riacquisto  delln   nè  cittadino italiano,  nè cittadino  jugoslavo 1  nè citta·
          cittadinanza  ita.Uana..  L'opzione  del  marito  non  verrit   dino  del  Territorio  Libero.  Egli  sarà nominato  per  un
          consi<lerata  opzione  da  pn.rte  della  moglie.  L'opzione   periodo dì  cinque  anni  e  potr:1  es8ere  J·icnofermato  in
          del  padre,  o,  "r il  pn<lre è drrr<lntn,  quella <lr]]n.  mnrlrr.   r·ariea.  T]  ~\IO  :-<lÌJlPllflio  0  le  ~lC  ÌTit1fntnii:1  roranno  a.
          importerà  pernliro antomatica.mente  l'opziQne  di  tutti   carico  <Je.Jle  Nazioni  unite.
          i  fig!i  minori di  18  anni  e  non  sposati.
                                               2.  Il Govern:t(ore  polr:\ del<·garc  una pct•sona  di  sua.
           3.  Il  Territorio  Libero  potr:'l  ésigerc  elle  le  per&nne  scPita.  a<l  esercitare  le  sue  funzioni,  in  ca~o  di  o"U:J.
          clw  abbiano cscrcit:1to  il loro  diritto di  opzione  si  lra·  assenza  temporanea.  o  <lì  temporaneo  impcùimento.
          sfet'iscano  in  Italia.,  entro  un  anno  da.J.la  data  in  cui   3.  Il Oonsigtlio  di  Sicurezza,  se  riterrà che  il Gover-
          (:~le  diritto  d'opzione  sariì  stato  esercitato.   nsttore sia venuto meno t1i  dov~ri della sua carica, potr:\
           4.  Le  condizioni  per l'aequislo  della cittadinanza da  di"J)orne  la  sospensione  e,  con  le  opportune  garanzie
          parte di  persone  non  ave n ti  ì  requisiti per ottenere  la  dì  ìnclliesta e di difesa. da pn.rte del Governatore stesso,
          cìt ta.dinanza  originn.rin.,  saranno  stabilite  da,ll' Assem·  re,·oca.rlo  daJla.  carica.  In  caso  di  S08Jlrnsione  o  di
          bica  Costituente  del  TeJTitorio  Libero  e  inserite  nella  revocn.  dalla carica o  in  ca60  di  morte  o di  incapaci l:\,
          Costitm.ione. Tutta,vi:> tali condizioni vieteranno l'acqui- il  Consiglio  dì  Sicurezza  potrà  designare  o  nominare
          sto  della  cìttadinanz:~ dn.  pwrte  dì  coloro  elle  abbiano  altra persona, con  l'incarico di  nglre come  Governa.tore
          appartenuto  a.lln.  disciolta  polizia.  fa<Jeista.  (0. V.R.A.)  provvisorio,  fino  a  che  il GavernatOTe  sia  nuovamente
          c  che  non  siano stati prosciolti  d11  pnrte delle  Autori t~  in  condizione di poter esercitn.re le sue funzioni,  ovvero
          competenti,  comprese  le  Antorità  militn.ri  allrote,  cui  un  nuovo  Governatore  sin  stato  nominato.
          era affidata l'amministrazh:me  della zona  in  questione.
                                                      Art.  12.  -  Potere  legislatìoo
                   Art.  7.  -  Lingue ufficiali
                                               Il  potere  legislath·o  sal"à  emreltato  da  nn' As~em·
           Le  lingue ufficinJi  del  Territorio Libero saranno l'ifa.  blea  popolare  composta  di  una  sola  Camera,  eletta
          linno  e  lo  slovcno.
                                              sulla. base  della  rappl'C<!entanza  proporziona.Je,  dai  cit-
           La  Costil11Zione  determinerà  le  circosta-nze  nelle  tadini  del  Territorio  Libero  di  entrambi  l  sessi.  Le
          qun.lì  il  croato  potrà  essere  usato  come  terza  lìngu:J.  elezioni per l'Assemblea saranno  effettuate con  il si!rte-
          ufficiale,                          ma.  del  wffragio  unlversa.le 1  eguale,  diretto e  segreto.
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