Page 337 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947   65

                In conformità  dei  provvedilnenti  legislativi  già  ema·  m~ntc essere adottati  per soddisfare  detti  biso;:ui.  Nel
              nati  or!  cmana.ndi,  ai  cittadini  di  Jingu:1  tfùesca  saril  raso  in  eui  il qnanlitatiro  d'a.cqua  disponibile  sia  lcm·
              E:porialmen te  conCE$f.;;n:        puranc:nnente  ridotio  prr r.ausr.  natul'ali,  i  (J!-Tnntilntivi
                 (a)  l'insr>gna.m('nto  primario  e  E>ecoru.ln.rio  nella,  d'atj]nn,,  prnn·nif'Hli  da11e  sol'gt.~nlì  di  approv\'igi0na:,·
              loro  lingua,  materna;             mento  sop1·adette,  distl'ilmiti  ai  ('On~umatori troranti~l
                 (b)  l'uso,  su  di  una  base  di  parità,  della.  lingua  in  Jugoslavia  e  in  Il:tlill,  saranno  •·iùotti  in  propor·
              tedescl1  e  della  lingua  italiana  nelle  publblirhe  annui·  zlone  al  rispeltim  consumo  precr·denlc.
              nistrazioni,  nei  documenti  u1!ìeia1i,  come  pure'  nella   3.  Il  prezzo  cl1e  il  Comllll!'  di  Gorizia  ùoniì  pagar&
              nomenclatura  topogralica  bilingue;   alla .Jugoslavia per l'acqua p•·onerlutale e  il prezzo che
                 (c)  il diritto  di  ristabilire  i  norni  di  famiglia  ted~·  i consumatori  •·esidenli  in  lerrilorio  jugoslavo  dovran·
              schi,  che  siano stati italianizzali nel  corso  degìi  ultimi  no  pagare al  Comune  di  Gorizia sar11nno  Cl1lcoll1ti  uni·
              anni;                               camente  sulla  base  del  costo  di  funzionamento  e  di
                 (d)  l'egnaglianzlt  di  diritti  per  l'ammissione  ai  manutenzione del  sistem:t di  approvvigionamento  idrico
              pubblici  uflici,  :tllo  scopo  di  attuare  una più  so<ldisfa·  cd  altrosl dell'ammontare delle nuove  spe10e che  poss.'Jll()
              crnte  distribuzione  degli  impieghi  tra  i  due  gruppi  essere  nceess.u·ic  per  l'attuazione  delle  presenti  dispo·
              etnici.                             sizioni.
               2.  Alle  popolazioni  delle  zone  sopradette  sar:\  con·   4.  La  Jugm;laV'il1  e  I'Itali:t,  entro  un  mese  d11ll'en·
              cesso  l'esercizio  di  un  potere  legislativo  cd  Nleculivo  trata  in  vigore  del  pre:1ente  Trattato,  concluderanno
              autcnomo,  nell'ambito  delle  zone  stesse.  Il quadro  nel  un  accorùo  per  la  determinazione  dei  rispettivi  oneri,
              quale <letta autonomia saril a,pplicata s11ril  <leterminato,  risultanti  d11lle  di•posizioni  che  precedono  c  la  !issa-
              consultando  anche  clem~nti  Jocl1!i  rappresentanti  ta  zionc delle  somme  dl1  pngarsi a.i  sensi  delle disposizioni
              popolazione di  lingu11  tedescl1.   stPsse.  I  due  Governi  creeranno  una commissione  mista.
               3.  Il  Governo  italiano,  allo  seopo  di  stabilire  rela·  inearicnta di presiedere all'esecuzione di detto accordo,
              zio n i  di  buon  vicinato  tra  l'Austria  e  I'Ilalia,  s'im pe·   5.  Allo  scl1dcre  di  un  termine  di  di~ci  anni  dall 'en-
              gna,  dopo  essersi  consulta t o  con  il Go remo  austria.co,  trata  in  vigore  del  presente  Tratll1to,  la  Jugoslavil1  a
              cd  cnlro  un  anno dalh  firma  del  presente  Trattato:   I'Ita.lia  ricsamincranno  le  disposizioni  che  precedono,
                 (a)  a  rivedere,  in  uno  spirito  di  equibì  e  ùi  com- all11  luce  dell11  situazione  esistente  a  quell'epoca,  allo
              prensione,  il regime  delle opzioni  di cittadinanzl1, quale  scopo  di  determinare  se  si  debba  procedere  ad  una.
              risultct  dagli  l1Ccordi  Ditler-Mussolini  del  1930;   loro  revisione  e  vi  apporteranno  quelle  modificlle  e.i
                 (b)  a  conclud~re un  necor<lo  per  il reciproco  rico·  aggiunte  che  converranno  di  adottare.  Ogni  contro-
              noscirnento  della  mlidità  di  11lcuni  titoli  di  studio  e  rersi~t ehe poss:t sorgere in  sede di detto riesame,  dovrà
              diplomi  universitari;             essere  regolata  secondo  la.  procedum previst3.  l1ll'Al"li·
                 (a)  a<l  approntare  un11  convenzione  per  il  libero  colo  87  del  presente Trattato.
              transito  dci  pass<'ggeri  c  rlellc  merci  tra  il  Tirolo  sd-  ALLEGATO  vl
              tcntrionale  e  il  Tirolo  oricnble,  sia  per  ferrovia.  che,
              nelh  misurl1  più  brga  possibile,  per  strada;   Statuto  permanente  del  Territorio  Libero  di  Trieste
                 (d)  a  concludere  aceorrli  speciali  tendenti  a  faci·   (Vedi  Articolo  21)
              litare un  più esteso  traffir.o  di  frontiera. e scambi  locali
              di  determinati  quantitntivi  di  prodotti e  di  merci  tipi·   Art. 1. - Estensione  del Territorio  Libero
              ch<l  tm  l'Austria  e  l'lta.lil1.   Il  Territorio  Libero  di  Trieste  sar:\  delimita t o  dai
                                                 confini  descritti  agli  Articoli  4 e 22  del  presente Trat-
                                         ALLEGATO  V
                                                 tato,  il  cui  tracciato  sar:1  •!abilito  in  conformità  del-
                Approvvigionamento  idrico  del  Comune  di  Gorizia   l'Arlicolo 5 del  Trattato sle..<oSo.
                            e  dintorni
                          (Vedi  Articolo  13)         Art.  :!.  -  Integrità  e inJipendenza.
                                                   L'intcgrillì  e  l'indipenJenzl1  ile]  Territorio  Libero  <li
               1.  La.  Jugosll1via,  nella  sua  qualihì  di  proprietaria
              delle  sorgenti  e  degli  impianti  idrici  di  Fonte  Fredda   Trieste  sarà garantita dal  Consiglio  di  Sicnrezz11  dGlle
                                                 Nazioni  Unite.  Tale  responsabilità  comporta  l'obbligo
              e di  Moncorona,  ne cureriì la manutenzione e l'utilizza-
                                                 da  parte  del  Consiglio:
              Ziione  ed  assicurerà  l'11pprovvi,g ionamento  idrico  di
              quell11  parte  del  Comune  di  Gorizia,  che,  ai  sensi  del   (a)  di  a·ssicurare  l'ossenanza del  presente  Statuto
              presente Trl1ttl1to,  resterà  in  territorio  italiano.  L'Itl1·   e  in  particola.re  la  protezione  dci  fondamentali  diritti
              Jia,  continuerà ad assicurare ll1  manutenzione e l'utilir,.   umani  della  popolazione.
              zo.zione  del  bacino  e  del  sisteml1  di  distribuzione  del-  (b)  di  assicurare  il mantenimento  dell'ordine pub-
              l'acqul1,  che  si  trovano  in  terdtorio  italiano  e  sono   blico  e  la  sicnrez.z:t  nel  Territorio  I,ibero.
              alimentati dalle sorgenti sopr11dette e continutrtì ugual·   Art.  3.  -  Snzilila•riz~·azione  e  !Witlralità
              mente  l1  fornire  l'acqua  a  quelle  zone  situ11te  in  terri·
              todo  jugoslavo,  che  siano  st11te  trasferite  all11  Jngo.   1.  Il Terl'itorio  Libero  sai<ì  smilitarizza.to  e  dichia•
              slavia ai  sensi  del  pl"escnte  Tr11tiato  e che siano  rifor·  rato  neutro.
              nilc  ù'a~qu11 dal  territorio  italiano.   2.  Kc~~mnn, fnrza  nl'mntn.  Rari1  permrsF;a.  nel Trrritorlo
               2.  I  quantihttivi  d'acqua  drt  fornirsi  come  sopra  do- Lihcro,  r.ah·o  dte  {Wl'  online  liPl  ()nnsiglio  di  Rkurr>zzn...
              vranno  corrispondere  a  quelli  che  sono  stati  a bi tua].   3.  Non  saranno  permes~e, rnlro  i  eontìni  del  Trrri~
              mente  forniti  nel  passato  alla regione.  Qua.lora  cons11·  torio  Libero,  formazioni,  esercitazioni  e  attività  para-
              malori  di  uno  o  dell'11ltro  Stalo  11bhiano  bisogno  di  militari.
              forniture tùteriori d'acqnn,,  i rlne  Governi  es:tminfi'annn   ·1.  TI  Governo  drl  'frrril.orio  Libero  no-n  concluderà,
              d'intesa  la  qne~Uon~.  allo  S<"o-po  di  raggìm1g-c~rc  un  no  tr:1 tlcril  l1ccol'di  o  conrcnzioni  militari  cou  alcuno
              a.ccordo  sul  provvcùimcutl  elle  potl'llnno  rugiouevol·  Stato.
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