Page 207 - GUIDA AGLI ARCHIVI DELL’UFFICIO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE
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3. DAGLI ANNI SETTANTA ALLA FINE DEGLI ANNI NOVANTA
circolare del 1930 introduceva alcune modifiche rispetto a quella del 1929 e, tra
le carte non destinate allo scarto, aggiungeva i primi originali degli stati matricolari
degli impiegati civili e degli operai permanenti delle amministrazioni militari di-
pendenti dal Ministero della guerra e la cartella individuale degli ufficiali del
Regio esercito, da inviare agli Archivi di Stato, rispettivamente dopo 20 anni dalla
cessazione dal servizio e dopo 10 anni dalla data di decesso dell’ufficiale; e, an-
cora, gli atti medico-legali, con particolare riferimento a quelli inerenti agli inva-
lidi di guerra, senza alcun riferimento, però, su chi fosse competente della loro
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conservazione permanente .
Per di più, la circolare dell’Ufficio del segretario generale del novembre 1977,
conteneva delle istruzioni che, partendo sempre dalle suesposte circolari del 1929-
1930, stabilivano l’esame annuale, sotto la responsabilità diretta dei capi dei sin-
goli uffici, dei carteggi degli anni precedenti agli ultimi cinque, al fine di decidere
quali dovessero essere conservati e quali eliminati (o venduti o ceduti alla Croce
rossa italiana). Inoltre, ciascun ente in indirizzo, tra cui, ricordiamo, lo Stato mag-
giore dell’Aeronautica, doveva:
(1) costituire una nuova commissione con l’incarico di procedere alla sollecita
selezione del carteggio di pertinenza dell’ente medesimo – ivi compreso quello
accantonato negli archivi di deposito – allo scopo di individuare, in base alla vi-
gente normativa in materia, le aliquote che: devono essere distrutte direttamente
o versate alla CRI; devono essere sottoposte al vaglio della Commissione di scarto
atti di archivio ; possono essere trasferite in un archivio di deposito; | (2) co-
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municare [all’Ufficio del segretario generale e a Difeservizi] – entro il 30 c.m. –
i nominativi dei componenti la commissione di cui sopra, con indicato il recapito
telefonico; | (3) inviare a Difeservizi, dandone conoscenza a questo [Ufficio] –
presumibilmente entro il 31 gennaio 1978 – i verbali che, a conclusione dell’at-
tività o nel corso della stessa, le commissioni dovranno redigere e nei quali de-
320 Con riferimento agli atti medico-legali erano esclusi dalla conservazione permanente solo i ver-
bali delle commissioni ospedaliere e le dichiarazioni che ne facevano le veci, compilate ai sensi
dell’art. 12 del d.lgt. 28 lug. 1918, n. 1274. Per il testo della circolare del 1930 cfr. circ. Ispettorato
generale amministrativo, “Disposizioni varie. Norme per la conservazione e l’eliminazione degli
atti del carteggio”, 1 mag. 1930, n. 258, a firma del ministro della Guerra, Pietro Gazzera, in «Gior-
nale militare ufficiale» del Ministero della guerra, (1930), dispensa 24ª, pp. 885-887.
321 Ossia quella prevista dall’art. 47 del d.p.r. 1478/1965.
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