Page 298 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            vedere affinché negli Uffici dell’arma si trovino i materiali che possono
            occorrere per l’esercizio delle incumbenze e del servizio affidatole», diede
            ordine che
                  «1° le carte ed i registri riconosciuti inutili, riferentisi a pratiche di prima
                  divisione, potranno essere alienati solo dopo otto anni. 2° per le carte, i
                  registri, ecc., riguardanti la seconda divisione, sarà osservato quanto è pre-
                  scritto dall’art. 108 del Regolamento d’amministrazione e contabilità dei
                  Corpi dell’esercito, parte iiia. 3° le carte, i registri od altro di terza divi-
                  sione, riconosciuti inutili, potranno esser venduti dopo dieci anni. Saranno
                  assolutamente esclusi dalla vendita, e verranno però costantemente conser-
                  vati in archivio: a) i protocolli e i registri di corrispondenza; b) i registri dei
                  processi verbali; c) i registri delle persone sospette; d) i registri del servizio
                  giornaliero; e) i registri e tutte le pratiche riferentisi ai mandati di cattura; f)
                  i registri e tutte le pratiche riguardanti i disertori e renitenti; g) le pratiche
                  riferibili a crimini i cui autori non fossero stati scoperti, e però da conside-
                  rarsi non completate; h) la rubrica delle stazioni; i) il protocollo e tutto il
                  carteggio confidenziale; l) le pratiche riferibili all’impianto e alla chiusura
                  delle stazioni, tanto provvisorie che definitive; m) i verbali di consegna; n)
                  le note dei catturandi; o) i Regolamenti, i Codici e le leggi riferentisi al ser-
                  vizio dell’arma; p) le circolari a stampa e quelle manoscritte; q) le circolari
                  periodiche ed il Bollettino. [...] I Consigli d’amministrazione, quando sia
                  il caso di diminuire le carte degli archivi, procederanno alla vendita con le
                  norme stabilite dalle disposizioni vigenti, ponendo le condizioni all’acqui-
                  rente l’obbligo di macerare le carte in presenza d’incaricati dell’arma, che
                  redigeranno verbale della seguita operazione. ogni qualvolta occorra alle
                  legioni di distribuire ai dipendenti Comandi, leggi, Codici, Regolamenti,
                  ecc., in sostituzione di altri aboliti, questi saranno temporaneamente ritirati
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                  presso le Legioni e venduti come non più servibili» .
               Le  disposizioni  rappresentano  un  primo  tentativo  di  disciplinare  in
            modo sistematico la materia, superando e integrando quanto era stato già
            emanato  dal  Ministero  della  Guerra e dalle  sue articolazioni  burocrati-
            che attraverso i principali regolamenti e istruzioni. in tal modo, il vertice
            dell’arma individuò la documentazione da conservare permanentemente.
            Fu possibile anche disciplinare e schematizzare le aree degli archivi da



            pagine ivi comprese quelle relative alla circolare del 30 dicembre. La biblioteca dell’Ufficio Storico,
            per il 1878, ha una copia fotostatica di quella del Museo.
            4    Leopoldo Scuri, Guida pratica di servizio fra i comandi, i corpi, gli uffici militari e le autorità civi-
            li nei loro vicendevoli rapporti compilata dal tenente nei Carabinieri Reali Leopoldo Scuri, addetto al
            Comitato dell’Arma – volume unico – Seconda edizione corretta, grandemente ampliata e corredata di
            un indice analitico alfabetico, Roma, s.i., 1879, pp. 837-838.
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