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404 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
buste contenenti quasi esclusivamente sceneggiature di film o telefilm con
partecipazione o supervisione tecnica dell’arma dei Carabinieri risalenti
alla fine degli anni Sessanta e inizio Settanta.
Di conseguenza, si è proceduto a costituire, sia pure in nuce, i fondi ar-
chivistici e le serie dei comandi dell’arma e Uffici del Comando Generale,
alimentati allo stato dell’arte da poche buste, ma suscettibili di incrementi.
Un elemento di grande importanza nella valutazione dei fondi archi-
vistici presenti nei comandi dell’arma si è avuto grazie alla possibilità di
inserire un ufficiale nell’ambito delle attività ispettive che il Comando Ge-
nerale conduce periodicamente sul territorio nazionale con alcuni risultati
di interesse. Ciò ha consentito, almeno a livello di comando di corpo, di
verificare la presenza o meno di alcuni fondi o di serie archivistiche e di
avviare i contatti in funzione del versamento.
Tali attività hanno permesso anche di comprendere, sia pure a campio-
ne, quali possono essere le tipologie documentarie presenti ai vari livelli
gerarchici e le dimensioni di tali serie o fondi archivistici in previsione di
futuri versamenti.
A partire dal medesimo periodo, sono stati presi contatti con alcuni Uf-
fici del Comando Generale per avviare una ricognizione degli archivi cor-
renti, individuando, unitamente al personale di quegli Uffici, serie e fondi
archivistici per i quali si possono applicare le prescrizioni del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all’articolo 30 . Conseguentemente,
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sono stati costituiti tanti fondi quanti Uffici e Direzioni hanno effettuato o
stanno effettuando un versamento sia pure di modeste dimensioni.
61 Articolo 30 (Obblighi conservativi). 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali non-
ché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione
dei beni culturali di loro appartenenza. […] 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di con-
servare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi
storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo
sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali
sia intervenuta la dichiarazione di cui all’articolo 13. Il termine è stato ridotto a 30 anni dal decreto
legge 31 maggio 2014 convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106 «Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patri-
monio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo».

