Page 400 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            dal punto di vista normativo, dell’Ufficio Storico dell’arma agli omologhi
            delle altre Forze Armate. Si ricordi che il Codice dei Beni Culturali e del
                                                                         57
            Paesaggio ha subito numerose modifiche dalla sua emanazione ; tra que-
            ste, nel 2008, sono stati inseriti il Comando Generale dell’Arma dei Cara-
            binieri e lo Stato Maggiore della Difesa tra gli organismi esonerati dagli
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            obblighi di versamento all’amministrazione archivistica .
               L’articolo 41 recante «obblighi di versamento agli archivi di Stato dei
            documenti conservati dalle amministrazioni statali», escludeva dall’appli-
            cazione dell’articolo gli «stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’a-
            eronautica, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e
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            operativo» .
               Con un successivo decreto del 2008 furono apportate alcune modifiche
            nonché piccoli correttivi e integrazioni, intervenendo anche sull’articolo
            41 ove fu inserito anche il Comando Generale dell’arma dei Carabinieri .
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               in definitiva, al pari del Ministero degli affari Esteri, gli Stati Mag-
            giori della Difesa, Esercito, Marina e Aeronautica e il Comando Generale
            dell’arma dei Carabinieri non hanno obbligo di versamento. Conseguen-
            temente, tali organismi di vertice devono assolvere le funzioni di enti di
            conservazione e tutela attraverso gli organi deputati a tale compito: gli Uf-
            fici Storici.
               Si era attivato in definitiva un primo pacchetto di interventi che aveva
            finalmente chiarito, all’interno dell’istituzione e all’esterno di essa, quanto
            l’arma stava facendo nel campo della tutela e della conservazione degli
            archivi.
               Una fotografia dell’Ufficio Storico al 2009 consente di rappresentare la


            57    Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
            sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio
            2004, n. 45 serie ordinaria. La legge 6 luglio 2002, n. 137 recava «Delega per la riforma dell’organiz-
            zazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici».
            58    La modifica al CBC è avvenuta con il Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62. Si rinvia al sag-
            gio Gli interventi normativi sul Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: l’ingresso degli Uffici Storici
            dello Stato Maggiore della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - alcune conside-
            razioni, in «Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico» [SME], a. IX, n. 17-18, gennaio – dicembre
            2009, pp. 207-222.
            59    L’articolo è inserito nella parte seconda del decreto legislativo riservata proprio ai beni culturali.
            All’interno di tale parte l’articolo è inserito nel titolo primo «Tutela», capo III «Protezione e conser-
            vazione», sezione II «Misure di conservazione».
            60    Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive del
            decreto legislativo 22 gennaio, n. 42, in relazione ai beni culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
            le del 9 aprile 2008, n. 84.
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