Page 179 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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Archivio storico dell’AziendA di stAto foreste demAniAli 179
4.1. Il demanio forestale
al 1871, il legislatore italiano ha inteso dotare di particolare tutela le
foreste demaniali, stabilendo precise modalità e strumenti di gestio-
D ne , affidandone l’amministrazione ad un ente statale, sostituito negli
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anni Settanta dal nuovo ente regionale.
Per comprendere le motivazioni che hanno spinto a imporre questa partico-
lare tutela, è necessario aver ben chiaro il concetto di demanio forestale.
Il codice civile, quanto all’assetto proprietario, stabilisce che «fanno parte
del patrimonio indisponibile dello Stato, le foreste che a norma delle leggi in
materia costituiscono il demanio forestale dello Stato…» (art. 826, 2° comma,
codice civile); il regime delle foreste e dei boschi demaniali è disciplinato,
invece, dall’articolo 828 c.c., con riferimento a tutta la eterogenea categoria di
beni indisponibili e, più specificatamente dall’art. 107 r.d. n. 3267/1923, che
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definiva le foreste stesse ‘inalienabili’. Tale inalienabilità risponde all’intento
di conservare i beni forestali agli scopi di interesse e utilità pubblica che essi
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naturalmente soddisfano .
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1 La legge 20 giugno 1871, n. 283, prescriveva che le foreste dichiarate inalienabili fossero des-
tinate alla forma dell’alto fusto e utilizzate secondo piani economici.
2 I beni demaniali sono inalienabili, imprescrittibili, non usucapibili e di conseguenza i privati
non possono essere titolari di diritti di proprietà su di essi, potendo usarne solo in virtù di atti di
concessione, cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 14.11.2003, n.1795, in Mass. Foro it., 2003, voce
Demanio.
3 Di Bérenger, in una sua memoria - Intorno alle cause precipue della divergenza delle
opinioni sull’importanza delle foreste - presentata, nel 1874, all’Accademia economica-
agraria dei Georgofili, sosteneva che per raggiungere la pubblica utilità fosse necessa-
rio abbandonare «l’utilità per fine» perseguita dalla politica e riconoscere «l’importanza
sociale dei boschi» per favorire lo sviluppo dell’economia e dell’etnografia nazionale. Il
buon esercizio dell’arte di amministrare i boschi si doveva basare sulla conoscenza delle
vere funzioni sociali che essi «incontrastabilmente esercitar devono nell’economia fisica
e sociale dei paesi». L’autore sosteneva che «di vera importanza sociale i boschi non ne
hanno che tre»: fertilizzante, umettiva od igrogenica e conservatrice. Queste funzioni
fisiche «altamente importanti e vitali» potevano essere esercitate solo da piante ad alto
fusto: «i cedui non esercitano né azione fertilizzante sul suolo, né igrogenica sull’atmo-
sfera, per cui non hanno vera importanza nazionale». L’importanza sociale dei boschi
poteva essere attuata, secondo Di Bérenger, solo se fossero stati normalmente governati.
Per normalità boschiva intendeva la «sola ed unica forma di educazione boschiva, con-
sentanea alle leggi della vegetazione arborea ed all’economia dei popoli. La natura non
crea cedui, non scalvi, non mezzi boschi. Tutte queste foggie di educazione boschiva,
che la scienza forestale qualifica ‘eccezionali’ sono modalità di utilizzazione boschiva
suggerita ai privati, o da peculiari circostanze topografiche, o da interessi economici che
hanno quasi nulla di comune coll’interesse collettivo dei consorzi civili».
4 Emilio Castorina - Giuseppe Chiara, Beni pubblici, Milano, Giuffrè Editore, 2008.

