Page 376 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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              essi  stessi  una decisione politica proponendo la  visita  a  Londra  presso  i
              quattro  Grandi  riuniti  per  decidere  la  sorte  delle  ex-colonie  italiane,  di
              una delegazione  dei  rappresentanti  del  Comitato  Italiani  d'Africa,  onde
              riaffermare presso di loro il diritto dei duecentomila profughi della Libia,
              dell'Eritrea e della Somalia di essere sentiti dalla Commissione internazio-
              nale d'inchiesta al fine di chiedere la cittadinanza di questi paesi ai quali
              essi si  sentivano di appartenere e quindi quale parte integrante della po-
              polazione.
                   Naturalmente si  trattava di  iniziative che  non ebbero alcun seguito
              nelle  decisioni  dei  quattro Grandi,  i quali  non  riuscirono  mai a  trovare
              un accordo sulla sorte delle ex-colonie italiane e quindi passarono all' As-
              semblea Generale delle N azioni Un i te  l'onere di decidere su questa que-
              stione,  questione  che  fu,  com'è  noto,  risolta  con  la  risoluzione  del  21
              novembre  1949.  Dopo di  allora le  richieste  dei  profughi  si  orientarono
              decisamente verso il riconoscimento da parte del governo italiano di prov-
              videnze e benefici a favore dei rimpatriati nonché di indennizzi per perdi-
              ta di beni dei singoli cittadini e di imprese italiane coinvolte nella perdita
              della sovranità coloniale italiana. In questo quadro bisognerà aspettare la
              legge del4 marzo 1952, n.  137, per avere una normativa unitaria, la qua-
              le peraltro abbracciava una realtà ben più vasta di quella che fino ad allo-
              ra era stata prevista dalle varie decisioni italiane. Infatti il disposto dell'art.
              l  della legge prevedeva di riconoscere la qualifica di profugo e quindi di
              soggetto indennizzabile a quattro categorie di  italiani e cioè:  ai  profughi
              dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia; ai profughi dai terri-
              tori sui quali, in seguito al trattato di pace,  era cessata la sovranità dello
              Stato italiano; ai profughi da territori esteri ed infine ai profughi da zone
              del territorio nazionale colpite dalla guerra. Come si vede da questo elen-
              co si trattava della più ampia e corretta accezione della nozione di profu-
              go che comprenderà da allora in avanti anche le associazioni dei profughi
              dalla Tunisia, dall'Egitto e da molti altri territori esteri che alcune dispo-
              sizioni legislative successive meglio preciserà (Tangeri, Algeria, Sudan, Zan-
              zibar,  Giordania,  Iraq,  Israele,  Libano,  Nigeria,  Siria,  penisola  araba,
                                                                        2
              Congo,  Uganda,  Libano  e genericamente  Estremo  Oriente).<3>
                   Due casi  vanno  ricordati  brevemente  per la  loro  dimensione;  sono
              quelli degli italiani d'Egitto e degli italiani di Tunisia. Dei quasi cinquan-


              (23)  Le  disposizioni  legislative che  riguardano  questi  profughi  da  questi  vari  territori
                  sono  numerosi  e  non  sono  state  finora  riunite  in  un'unica  pubblicazione.








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