Page 376 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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368 ROMAIN H. RAINERO
essi stessi una decisione politica proponendo la visita a Londra presso i
quattro Grandi riuniti per decidere la sorte delle ex-colonie italiane, di
una delegazione dei rappresentanti del Comitato Italiani d'Africa, onde
riaffermare presso di loro il diritto dei duecentomila profughi della Libia,
dell'Eritrea e della Somalia di essere sentiti dalla Commissione internazio-
nale d'inchiesta al fine di chiedere la cittadinanza di questi paesi ai quali
essi si sentivano di appartenere e quindi quale parte integrante della po-
polazione.
Naturalmente si trattava di iniziative che non ebbero alcun seguito
nelle decisioni dei quattro Grandi, i quali non riuscirono mai a trovare
un accordo sulla sorte delle ex-colonie italiane e quindi passarono all' As-
semblea Generale delle N azioni Un i te l'onere di decidere su questa que-
stione, questione che fu, com'è noto, risolta con la risoluzione del 21
novembre 1949. Dopo di allora le richieste dei profughi si orientarono
decisamente verso il riconoscimento da parte del governo italiano di prov-
videnze e benefici a favore dei rimpatriati nonché di indennizzi per perdi-
ta di beni dei singoli cittadini e di imprese italiane coinvolte nella perdita
della sovranità coloniale italiana. In questo quadro bisognerà aspettare la
legge del4 marzo 1952, n. 137, per avere una normativa unitaria, la qua-
le peraltro abbracciava una realtà ben più vasta di quella che fino ad allo-
ra era stata prevista dalle varie decisioni italiane. Infatti il disposto dell'art.
l della legge prevedeva di riconoscere la qualifica di profugo e quindi di
soggetto indennizzabile a quattro categorie di italiani e cioè: ai profughi
dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia; ai profughi dai terri-
tori sui quali, in seguito al trattato di pace, era cessata la sovranità dello
Stato italiano; ai profughi da territori esteri ed infine ai profughi da zone
del territorio nazionale colpite dalla guerra. Come si vede da questo elen-
co si trattava della più ampia e corretta accezione della nozione di profu-
go che comprenderà da allora in avanti anche le associazioni dei profughi
dalla Tunisia, dall'Egitto e da molti altri territori esteri che alcune dispo-
sizioni legislative successive meglio preciserà (Tangeri, Algeria, Sudan, Zan-
zibar, Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Siria, penisola araba,
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Congo, Uganda, Libano e genericamente Estremo Oriente).<3>
Due casi vanno ricordati brevemente per la loro dimensione; sono
quelli degli italiani d'Egitto e degli italiani di Tunisia. Dei quasi cinquan-
(23) Le disposizioni legislative che riguardano questi profughi da questi vari territori
sono numerosi e non sono state finora riunite in un'unica pubblicazione.
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