Page 258 - GUIDA AGLI ARCHIVI DELL’UFFICIO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE
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PARTE SECONDA - I FONDI ARCHIVISTICI

                             sioni. In particolare, alla Commissione furono assegnati, nei riguardi dei prigionieri rimpa-
                             triati, i seguenti compiti: accertare che il prigioniero di guerra non si fosse astenuto volonta-
                             riamente dal rientrare in Patria entro tre mesi dalla Liberazione; verificare che il prigioniero
                             di guerra non fosse sottoposto a procedimento penale per diserzione o per altri reati attinenti
                             alla prigionia; accertare che le cause determinanti la sua cattura o il suo internamento non
                             fossero a lui imputabili. Nello svolgimento di tali compiti la Commissione si avvaleva di sot-
                             tocommissioni, dipendenti dalla prima in via strettamente tecnica e solo per quanto concerneva
                             gli interrogatori dei reduci. In relazione a tali interrogatori, alla Commissione spettavano, in
                             via esclusiva, quelli degli ufficiali generali e superiori e, inoltre, quelli dei militari, di qualsiasi
                             grado, e dei militarizzati che ritenesse opportuno interrogare direttamente, in ragione delle
                             risultanze dell’interrogatorio delle sottocommissioni. Quest’ultime dovevano procedere al-
                             l’interrogatorio di tutti i militari e i militarizzati (ad eccezione, come detto degli ufficiali ge-
                             nerali e superiori) che, rimpatriati, erano stati assunti in forza da un centro affluenza prigionieri
                             (CAP) o, ove questo non esistesse, dal centro affluenza e riordinamento (CAR), competente
                             territorialmente. I rimpatriati che al momento dell’arrivo fossero stati ricoverati in luoghi di
                             cura dovevano essere interrogati presso detti luoghi da un membro della Commissione o della
                             sottocommissione, appositamente designato, salvo motivi contrari dettati da particolari situa-
                             zioni sanitarie. Per l’esercizio delle loro funzioni la Commissione e le sottocommissioni do-
                             vevano: ove il numero non risultasse troppo consistente, procedere all’interrogatorio dei
                             prigionieri nello stesso giorno del loro arrivo o, qualora l’arrivo avvenisse alla sera, il giorno
                             dopo; dare all’interrogatorio il carattere di “accertamento” e non d’inchiesta, eccettuati i casi
                             in cui, da indizi sicuri, non fosse giustificato un procedimento d’inchiesta. Le fonti d’infor-
                             mazione per ricostruire la storia della prigionia, e quindi per procedere all’accertamento,
                             erano: la dichiarazione dello stesso prigioniero e i documenti in suo possesso; le informazioni
                             acquisite dall’Ufficio I (Informazioni) dello Stato maggiore della Regia aeronautica; qualsiasi
                             altra notizia, non anonima, che presentasse però le caratteristiche di “serenità e obiettività”.
                             In particolare, il verbale, basato su un apposito modello, doveva essere sottoscritto sia dal
                             prigioniero che dal membro della sottocommissione, mentre il giudizio conclusivo doveva
                             essere sottoscritto dalla Commissione centrale che avrebbe dovuto terminare il giudizio finale
                             adottando una delle seguenti formule: “lo giudica pertanto censurabile” o “lo giudica pertanto
                             incensurabile”, con rilevanti conseguenze sull’eventuale carriera militare dell’interessato non-
                             ché sulla natura dei compensi previsti, dalla normativa allora vigente, per i prigionieri di
                             guerra. Al termine dell’interrogatorio doveva essere compilato anche un secondo documento,
                             riguardante dati di carattere amministrativo, che dovevano essere forniti dallo stesso rimpa-
                             triato. Il verbale e la scheda amministrativa dovevano essere redatti in sei copie: una copia
                             doveva essere conservata nell’archivio della Commissione centrale; copie dovevano essere
                             trasmesse alle sezioni 3ª, 4ª, 5ª e 9ª della Direzione del personale militare e delle scuole del
                             Ministero dell’aeronautica; e, infine, una copia al CAP che aveva in forza il rimpatriato af-
                             finché venisse inviato all’ente cui sarebbe stato assegnato il rimpatriato, ente che doveva cu-
                             rare la custodia dei documenti caratteristici dell’interessato e le relative variazioni. Infine la
                             Commissione centrale e le sottocommissioni dovevano far compilare, in duplice esemplare,
                             una scheda sia agli ufficiali fino al grado 6° incluso, sia al personale di grado inferiore ma
                             che, a termine dell’interrogatorio, fosse risultato provvisto di qualifica “fascista” (antemarcia,
                             marcia su Roma, squadrista, sansepolcrista e ufficiale della MVSN) o che avesse ricoperto
                             particolari incarichi politici; i due esemplari della scheda dovevano poi essere trasmessi alla
                             Direzione del personale militare e delle scuole. Con successiva comunicazione della Com-



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