Page 100 - Il Corpo Fanteria Real Marina 1861-1878
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IL CORPO FANTERIA REAL MARINA 1861- 1878



              medaglia d’oro al Valor Militare mentre i capitani Beuf e Palma del Real
              Marina meritarono la menzione onorevole.
                 Venerdi 21 settembre venne finalmente liberato il Palazzo Reale e la
              città completamente circondata ed isolata, sabato 22 suonò l’attacco ge-
              nerale ed alle 12 la città fu occupata militarmente: nel pomeriggio il ge-
              nerale Raffaele Cadorna prendeva possesso del Palazzo Reale in qualità
              di Comandante Generale delle truppe in Sicilia e Regio Commissario con
              poteri straordinari su Palermo e provincia, da dove il giorno seguente pro-
              clamava lo Stato d’Assedio con applicazione degli articoli 226, 231, 521
              e 522 del codice penale militare.  84

                 Promosso Sottotenente di Vascello il 13 marzo 1861, nel 1863 venne nominato Luogotenente
                 di Vascello ed il 25 gennaio 1877 Capitano di Fregata, raggiungendo poi il grado di Capitano di
                 Vascello nel 1866, di Contrammiraglio nel 1893 e quello di Vice Ammiraglio il 16 giugno 1898.
                 Durante  la  sua brillante  carriera partecipò  alla  Campagna  dell'Italia  meridiona-
                 le  (1860-61),  distinguendosi  particolarmente  negli  assedi  di  Ancona  e  di  Gaeta  do-
                 ve,  per  due  distinti  fatti  d'arme,  ottenne  due  Medaglie  d'Argento  al  Valor  Militare.
                 Nella Campagna navale di Lissa, imbarcato sulla fregata corazzata Re di Portogallo, me-
                 ritò per il suo lodevole comportamento, una Menzione Onorevole commutata nel 1887 in
                 Medaglia di Bronzo al Valore Militare; il 21 settembre 1866 partecipò alla repressione dei
                 moti sediziosi di Palermo, distinguendosi particolarmente e riportando una grave ferita al
                 braccio  sinistro;  in  tale  circostanza  fu  decorato  con  la  Medaglia  d'Oro  al  Valor  Militare.
                 Successivamente ebbe numerosi ed importanti incarichi di comando e da Vice Ammiraglio
                 quello della 2a Divisione della Squadra Attiva. Nel 1898 fu destinato al Comando dei Dipar-
                 timento Marittimo di Venezia e, pochi giorni dopo aver lasciato la carica, mori nella stessa
                 città il 17 giugno 1899.
              84  Il Codice penale militare allora in vigore stabiliva per gli articoli citati quanto segue:
                 Art. 226. Quando il territorio di una divisione o sotto divisione militare o quello dipendente
                 da una piazza di guerra, fortezza o posto militare saranno invasi da truppe nemiche, ovvero
                 saranno le stesse a minore distanza di tre giorni di marcia, dovrà quel territorio, divisione,
                 sotto divisione militare, piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato instato
                 di guerra se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiara-
                 zione
                 Art. 231. Il generale comandante in capo ovvero il comandante di un corpo d’esercito o di
                 una fortezza assediata, che non siano in comunicazione col comandante in capo, potranno
                 pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando;
                 Art. 521. Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradi-
                 mento, spionaggio, subornazione ed arruolamenti, e di quelli provveduti dagli art. 229, 232,
                 233 e 257. Tuttavia nei casi previsti dagli art. 232 e 233 la giurisdizione militare sarà soltanto
                 competente se trattisi di persone estranee alla milizia, allorchè siavi stato danno qualunque
                 dell’esercito o di una parte di esso;
                 Art. 522. Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona che all’esercito,
                 ed in presenza del nemico, ovvero quando l’esercito o parte di esso è in un paese nemico, ivi
                 commetterà qualche reato di complicità o connessione colle persone designate nell’art. 520
                 ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime.


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