Page 100 - Il Corpo Fanteria Real Marina 1861-1878
P. 100
IL CORPO FANTERIA REAL MARINA 1861- 1878
medaglia d’oro al Valor Militare mentre i capitani Beuf e Palma del Real
Marina meritarono la menzione onorevole.
Venerdi 21 settembre venne finalmente liberato il Palazzo Reale e la
città completamente circondata ed isolata, sabato 22 suonò l’attacco ge-
nerale ed alle 12 la città fu occupata militarmente: nel pomeriggio il ge-
nerale Raffaele Cadorna prendeva possesso del Palazzo Reale in qualità
di Comandante Generale delle truppe in Sicilia e Regio Commissario con
poteri straordinari su Palermo e provincia, da dove il giorno seguente pro-
clamava lo Stato d’Assedio con applicazione degli articoli 226, 231, 521
e 522 del codice penale militare. 84
Promosso Sottotenente di Vascello il 13 marzo 1861, nel 1863 venne nominato Luogotenente
di Vascello ed il 25 gennaio 1877 Capitano di Fregata, raggiungendo poi il grado di Capitano di
Vascello nel 1866, di Contrammiraglio nel 1893 e quello di Vice Ammiraglio il 16 giugno 1898.
Durante la sua brillante carriera partecipò alla Campagna dell'Italia meridiona-
le (1860-61), distinguendosi particolarmente negli assedi di Ancona e di Gaeta do-
ve, per due distinti fatti d'arme, ottenne due Medaglie d'Argento al Valor Militare.
Nella Campagna navale di Lissa, imbarcato sulla fregata corazzata Re di Portogallo, me-
ritò per il suo lodevole comportamento, una Menzione Onorevole commutata nel 1887 in
Medaglia di Bronzo al Valore Militare; il 21 settembre 1866 partecipò alla repressione dei
moti sediziosi di Palermo, distinguendosi particolarmente e riportando una grave ferita al
braccio sinistro; in tale circostanza fu decorato con la Medaglia d'Oro al Valor Militare.
Successivamente ebbe numerosi ed importanti incarichi di comando e da Vice Ammiraglio
quello della 2a Divisione della Squadra Attiva. Nel 1898 fu destinato al Comando dei Dipar-
timento Marittimo di Venezia e, pochi giorni dopo aver lasciato la carica, mori nella stessa
città il 17 giugno 1899.
84 Il Codice penale militare allora in vigore stabiliva per gli articoli citati quanto segue:
Art. 226. Quando il territorio di una divisione o sotto divisione militare o quello dipendente
da una piazza di guerra, fortezza o posto militare saranno invasi da truppe nemiche, ovvero
saranno le stesse a minore distanza di tre giorni di marcia, dovrà quel territorio, divisione,
sotto divisione militare, piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato instato
di guerra se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiara-
zione
Art. 231. Il generale comandante in capo ovvero il comandante di un corpo d’esercito o di
una fortezza assediata, che non siano in comunicazione col comandante in capo, potranno
pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando;
Art. 521. Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradi-
mento, spionaggio, subornazione ed arruolamenti, e di quelli provveduti dagli art. 229, 232,
233 e 257. Tuttavia nei casi previsti dagli art. 232 e 233 la giurisdizione militare sarà soltanto
competente se trattisi di persone estranee alla milizia, allorchè siavi stato danno qualunque
dell’esercito o di una parte di esso;
Art. 522. Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona che all’esercito,
ed in presenza del nemico, ovvero quando l’esercito o parte di esso è in un paese nemico, ivi
commetterà qualche reato di complicità o connessione colle persone designate nell’art. 520
ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime.
100

