Page 17 - Il Corpo di spedizione italiano in Cina 1900-1905 - Organizzazione, uniformi e distintivi
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La struttura organica e La Logistica dei reparti 17
I reparti della R. marina
l R. decreto del 3 dicembre 1878 sciolse definitivamente il Corpo Fanteria
Real Marina – che dal 21 marzo del 1861, data di costituzione del Corpo
I allora strutturato su due Reggimenti di stanza a Genova e a Napoli, era
stato via via ridotto negli organici fino al 1876 - disponendo il passaggio degli
ufficiali e della truppa che lo componevano ad altri Corpi della R. marina e
dell’esercito.
I motivi che portarono alla soppressione di questo organismo furono dovuti
in parte a ragioni economiche e in parte alle mutate condizioni di impiego della
fanteria di marina, come ebbe ad affermare l’allora Ministro della Marina Bene-
detto Brin: “cambiato totalmente l’antico modo di combattere sul mare, fu più
volta discussa la convenienza di abolire questo Corpo, che non ha più ragione
d’essere e che per le sue esigue proporzioni non offre condizioni di prosperità
ai suoi ufficiali e che le necessità che comporta rende dispendiosissimo e fuori
di ogni proporzione con i servizi che presta”.
Il ministro proseguiva la sua disamina dell’argomento affermando che ai
servizi prestati fino ad allora dal Corpo a bordo del naviglio da guerra – guar-
die, picchetti, rappresentanza ed ispezione – avrebbero provveduto i marinai
degli equipaggi e che, quando si fossero rese necessarie operazioni a terra, la
R. marina avrebbe impiegato le proprie compagnie da sbarco, che da tempo ve-
nivano impiegate, in occasioni particolari, come supporto alle unità di fanteria
di marina.
A questo scopo nel 1879 venne stabilito che gli ufficiali già appartenenti
al Corpo Fanteria Real Marina e transitati tutti nello Stato Maggiore della R.
marina fossero imbarcati sulle navi maggiori, allo scopo di addestrare le unità
destinate allo sbarco, la cui forza doveva tuttavia tenere conto delle esigenze
operative della nave sulla quale erano imbarcate in modo da non limitarne la
velocità ed il volume di fuoco e da non pregiudicare lo svolgimento dei servizi
essenziali di bordo: in pratica quindi tali unità dovevano inquadrare solo il per-
sonale ritenuto non strettamente necessario alle manovre di bordo.
A tale proposito infatti l’art. 1° delle “Norme di Massima” sull’”Organizza-
zione delle forze da sbarco” edite dall’Ufficio del Capo di Stato Maggiore del
Ministero della Marina recitava quanto segue:
“Art.1°. Le norme per disciplinare sulle RR Navi l’organizzazione delle forze
da sbarco da impiegare per operazioni di guerra terrestri sono informate
alle seguenti direttive:
1°) che la durata massima della missione guerresca affidata ai reparti

