Page 18 - Il Corpo di spedizione italiano in Cina 1900-1905 - Organizzazione, uniformi e distintivi
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18                                        Il Corpo dI SpedIzIone ItalIano In CIna - 1900-1905


                        da sbarco delle Forze Navali o delle Navi isolate non superi i tre
                        giorni, compreso il tempo necessario ad essi per raggiungere il
                        punto d’imbarco, ad operazioni compiute;
                  2°) che, durante l’assenza delle truppe sbarcate, le navi debbano conser-
                        vare la loro efficienza nei limiti seguenti:
                        a) poter muovere sempre alla massima velocità;
                        b) poter armare tutte le artiglierie del calibro da m/m. 190 in so-
                           pra;
                        c) poter armare quel numero di artiglierie di medio o piccolo ca-
                           libro richiesto per un’efficace difesa contro gli attacchi delle
                           siluranti;
                        d) assicurare il servizio di rifornimento delle munizioni alle arti-
                           glierie indicate ai capoversi b) e c);
                        e) assicurare il funzionamento dei principali servizi interni di bor-
                           do, quali le trasmissioni d’ordini, l’illuminazione, la segnala-
                           zione, ecc.
               Disposizioni speciali provvederanno ai casi eccezionali in cui le forze da
            sbarco potranno essere impiegate in operazioni guerresche di natura od impor-
            tanza tali da dover allontarsi dai criteri direttivi suesposti”.  1

               Il documento proseguiva poi dettando le norme in base alle quali dovevano
            essere costituite le unità da sbarco che, data la loro importanza, si riportano
            integralmente.
            “Art.2°. Su ogni nave da battaglia, dalla 1^ alla 5^ classe inclusa, sarà costi-
                  tuito un distaccamento da sbarco per le eventuali operazioni militari a
                  terra.
               Ciascuna nave dovrà provvedere completamente allo sbarco ed allo imbar-
            co del proprio personale, nonché ai servizi logistici durante la sua permanenza
            a terra, senza fare alcun affidamento alle risorse del luogo ove si esegue lo
            sbarco.
            Art.3°. Le navi da battaglia di 3^, 4^ e 5^ classe, quando facciano parte di una
                  Forza Navale operante, non sbarcheranno il proprio distaccamento. Il
                  Comandante in Capo potrà disporre perché esse concorrano a fornire
                  qualche comando di unità, od, all’occorrenza, a rinforzare i quadri delle
                  forze sbarcate.
                  Quando però le navi da battaglia di 3^, 4^ e 5^ classe si trovino in ser-
                  vizio all’estero, esse saranno provvedute del materiale necessario per lo
                  sbarco del distaccamento. Questi materiali saranno impiegati in relazio-

            1   Fu questo il caso delle operazioni effettuate in Cina dalle truppe da sbarco della R.
                Marina.
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