Page 287 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                287


               no anche gli aiutanti di battaglia i quali erano equiparati ai marescialli maggiori.
                  Il reclutamento dei sergenti avveniva fra gli allievi che avessero compiuto
               con successo i corsi presso le apposite scuole e fra i caporali e caporali maggiori
               alle armi che avessero superato apposito esame teorico-pratico. Per aspirare alla
               nomina a sergente bisognava aver compiuto almeno la quarta elementare, aver
               assunto la ferma di 2 anni e avere un’anzianità di servizio non inferiore ai 10
               mesi. Ultimata la ferma i sergenti potevano essere ammessi a una prima rafferma
               di un anno; al termine di tale rafferma gli idonei all’avanzamento che chiedevano
               di continuare il servizio venivano promossi sergenti maggiori e assumevano una
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               seconda rafferma di 2 anni ; compiuta la seconda rafferma, i sergenti maggiori,
               su loro domanda e giudicati idonei, erano ammessi alla carriera continuativa di
               sottufficiale. Potevano essere promossi a marescialli ordinari ad anzianità e a
               scelta quando avessero, rispettivamente, 3 e 2 anni di servizio. La promozione
               negli altri gradi di maresciallo poteva avvenire sempre per anzianità e a scelta ma
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               al compimento del quarto o terzo anno di grado .
                  Gli ufficiali del Regio esercito si distinguevano in ufficiali in s.p.e. e ufficiali
               in congedo. Quest’ultimi si suddividevano, a loro volta, in ufficiali di comple-
               mento, ufficiali in ausiliaria, ufficiali in congedo provvisorio e ufficiali di riserva.
               La nomina a ufficiale in s.p.e. aveva luogo con il grado di sottotenente in tutte
               le armi e corpi, ad eccezione delle armi di Artiglieria e del Genio e dei corpi
               Sanitario e Veterinario nei quali aveva luogo con il grado di tenente.
                  Per conseguire la nomina a ufficiale era necessario essere cittadino italiano,
               aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 36° anno di età .
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                  I sottotenenti in s.p.e. nelle armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio e
               nel Corpo di amministrazione erano tratti dagli allievi delle accademie militari,
               provenienti dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado che
               avessero compiuto con esito favorevole un apposito corso nelle suddette accade-
               mie; dai sottufficiali in servizio che, dopo almeno 2 anni di anzianità, avessero
               compiuto con esito favorevole un analogo corso di studi; dai marescialli ordinari
               che avessero almeno 2 anni di anzianità e che avessero frequentato, con successo
               e previo esame di ammissione, uno speciale corso di abilitazione non inferiore




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                   I non idonei e coloro che non chiedevano di continuare il servizio venivano invece conge-
                  dati.
               226   Dopo 20 anni di servizio, o dopo 15 se riformato, il sottufficiale aveva diritto a pensione,
                  calcolata in base al numero di anni di servizio. Dopo 35 anni di servizio, se riconosciuto
                  idoneo, il sottufficiale era ammesso a continuare il servizio nella posizione di servizio se-
                  dentario sino al 40° anno di servizio e al 60° anno di età; in caso contrario era collocato a
                  riposo.
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                   Il limite massimo di età era variabile a seconda della provenienza degli aspiranti.
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