Page 282 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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tramite una serie di corsi annuali per allievi caporali aventi carattere essenzial-
mente pratico. A tali corsi, che si svolgevano per reggimento e duravano dai 3 ai
5 mesi, erano ammessi i militari di leva o i militari provenienti dall’arruolamento
volontario giudicati idonei.
Le scuole allievi sottufficiali, differenziate in base alle armi e specialità, svol-
gevano corsi per giovani aspiranti in possesso di determinati requisiti fisici, mo-
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rali e intellettuali . In particolare, vi erano ammessi le reclute della classe chia-
mata alle armi; i militari sotto le armi; i giovani che non avessero ancora concorso
alla leva e che avessero compiuto il 17° anno di età (arruolamento volontario e
ferma speciale); i militari in congedo illimitato che non avessero oltrepassato il
26° anno di età. Tutti gli allievi erano ammessi ai corsi, che duravano 10 mesi,
come semplici soldati. Dopo 3 mesi di servizio, se giudicati idonei, erano pro-
mossi caporali e al termine dei corsi, avendo ottenuto l’idoneità e compiuto 10
mesi di servizio, erano promossi a sergenti e ripartiti fra i vari corpi in base a
specifiche disposizioni del Ministero della guerra. Inoltre, annualmente venivano
indetti, presso reggimenti e organi di servizio all’uopo designati, corsi allievi sot-
tufficiali per il reclutamento nelle armi e nelle specialità non previste dalle scuole
allievi ufficiali.
Le scuole allievi ufficiali di complemento erano differenziate in base alle armi
e specialità e avevano una durata variabile. Ai corsi dovevano partecipare gli
arruolati nell’Esercito in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea uni-
versitaria e titoli equipollenti; esami universitari; diploma di maturità o titolo di
studio che consentiva l’ammissione alle accademie militari; diploma di scuola
media e titoli sufficienti all’ammissione alle accademie militari. Inoltre, potevano
accedervi, su loro domanda, i giovani, arruolati o no, che avessero compiuto il
17° anno di età ma non superato il 26° o, nel caso di militari in congedo aspi-
ranti alla riammissione in servizio, il 29° anno. Ulteriore requisito riguardava il
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: iscrizione all’ultimo corso di istituti
medi o equiparato e ammissione ai regi istituti di scienze sociali, orientali, agri-
cole e scuole equiparate. Al termine dei corsi gli allievi idonei erano obbligati a
prestare servizio con il grado di sottotenente di complemento per un periodo di
durata variabile a seconda della ferma cui erano ascritti per leva. Tale obbligo
veniva meno per coloro che avessero rinunciato alla nomina per essere conge-
dati al termine della ferma. Accanto ai corsi che si svolgevano presso le scuole
allievi ufficiali di complemento esistevano ulteriori corsi speciali sempre per gli
allievi ufficiali di complemento. Si trattava di corsi universitari della durata di
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Tra i requisiti per accedere alle scuole allievi sottufficiali vi era quello di aver completato
la quarta elementare.

