Page 289 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito 289
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di studi presso la relativa scuola militare .
I sottotenenti maestri di scherma venivano tratti dai sottufficiali che avessero
compiuto, con esito favorevole, l’apposito corso di abilitazione triennale presso
la citata Sezione magistrale di scherma. Potevano aspirare all’ammissione al cor-
so i sottufficiali del Regio esercito che avessero almeno 2 anni di anzianità come
sottufficiali.
I sottotenenti maestri direttori di banda erano tratti, mediante concorso, dai
militari e dai civili provvisti di diploma di strumentazione o di composizione
conseguito in un regio conservatorio.
Apposite disposizioni regolavano poi l’assegnazione di ufficiali in servizio
permanente a servizi speciali come quelli per il servizio tecnico di Artiglieria, per
il servizio degli specialisti del Genio, per i depositi cavalli stalloni e per i depositi
allevamento quadrupedi; inoltre, norme speciali regolavano il trasferimento degli
ufficiali in s.p.e. nel Corpo di Stato maggiore.
Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento era necessario essere
cittadino italiano e aver compiuto il 18° anno di età. I sottotenenti di comple-
mento erano tratti normalmente, per le varie armi e corpi, dalle seguenti catego-
rie: militari che avessero compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di
complemento; allievi che avessero cessato di appartenere alle accademie militari
dopo il 2° anno di corso e fossero, però, risultati idonei agli esami delle materie
di carattere militare; allievi della Scuola di applicazione di Artiglieria e Genio che
avessero ottenuto l’ammissione alla Scuola stessa perché provvisti del titolo degli
esami del biennio propedeutico; sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio
non inferiori a quelli per i quali vigeva l’obbligo della frequenza dei corsi allievi
ufficiali di complemento o che, in mancanza di tale titolo, avessero sostenuto
apposito esame di cultura generale; militari in congedo illimitato i quali avessero
conseguito l’idoneità a sergente, fossero in possesso di titoli di studio non inferio-
ri a quelli per i quali vigeva l’obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di
complemento e, ancora, avessero superato apposito esperimento pratico; militari
in congedo illimitato muniti di un titolo di studio superiore a quello richiesto per
l’ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.
La nomina a sottotenente di complemento nell’Arma dei carabinieri reali po-
teva, invece, essere conferita ai sottufficiali dell’Arma congedati, che avessero
cessato di appartenere all’Accademia militare di Modena dopo il 2° anno di cor-
so e fossero risultati idonei agli esami delle materie militari. Inoltre, in tempo
di pace, la nomina a sottotenente di complemento dei Carabinieri poteva essere
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Era fatto ad essi divieto, per un periodo di 6 anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal
servizio permanente.

