Page 405 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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La tuteLa, La conservazione e La fruizione degLi archivi deL regio esercito  405


               maggiore, prodotte negli anni 1816-1829 e rilegate in 16 volumi. Il sesto univa
               due  atlanti  di  piani  militari,  relativi  alle  campagne  dal  1742  al  1747.  Infine,
               all’interno del settimo aggregato erano associati carte e piani militari, quest’ulti-
               mi rappresentanti «posizioni militari, fatti d’armi, progetti d’operazioni ecc.»,
               raccolti in 6 «cartoni», numerati «AA, BB, CC, DD, EE, FF».
                  Per garantire l’individuazione della documentazione veniva prescritta la reda-
               zione di mezzi di corredo che riportavano anche la collocazione degli atti o dei
               fascicoli descritti. Si trattava di elenchi; di una rubrica «speciale» per il carteggio
               confidenziale inviato dal dicastero della Guerra; di rubriche (o «repertori alfabe-
               tici»), nelle quali ogni memoria o carta doveva essere registrata sotto diverse
               chiavi d’accesso come, ad esempio, il nome del paese, l’oggetto o il nominativo
               della persona cui si riferivano; di un registro dedicato alle sole memorie o piani,
               «diviso riguardo al territorio dello Stato in regioni (…) tattiche e riguardo all’e-
               stero in teatri di guerra, somministrando così il mezzo di conoscere di botto quali
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               e quante memorie si [potevano] consultare intorno ai varii teatri d’operazioni» ;
               di un  registro per l’annotazione delle memorie e dei piani «provvisoriamente
               imprestati d’ordine superiore», comprendente la firma del ricevente.
                  Disposizioni finali assegnavano al direttore dell’Ufficio militare le responsa-
               bilità concernenti l’integrità, il riordinamento e il mantenimento dell’ordine delle
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               carte e la loro «inscrizione» negli strumenti archivistici indicati dall’istruzione .
                  Per quanto riguarda gli archivi dei dipartimenti militari, sciolti nel 1867, l’Uf-
               ficio storico decideva inizialmente di riunirli in un unico fondo, denominato G
               14. Risorgimento. Dipartimenti territoriali, lasciando separati i singoli nuclei per
               soggetto produttore ma procedendo a una nuova e unica classificazione per tutta
               la documentazione. In seguito, però, venivano effettuati scarti e parte delle carte
               dei dipartimenti venivano inserite in diversi fondi o in aggregati documentari




               77   Seguiva l’elenco, con l’indicazione dei loro limiti geografici, delle regioni tattiche, «costi-
                  tuite topograficamente da vallate, bacini o montagne il cui gruppo o sistema considerato
                  sotto l’aspetto (…) militare presenta[va] caratteri distintivi comuni ed una specie di uni-
                  tà relativa»: regione est, regione nord, regione della Savoia (che abbracciava il sistema di
                  difesa dell’intero Ducato), regione ovest, regione di Nizza, regione «Alpi-Appennino os-
                  sia Tanaro e Bormida», regione dell’Appennino ligure, regione centrale, Sardegna e, infi-
                  ne, «regioni riunite ossia difesa generale del territorio». I paesi confinanti con il Regno di
                  Sardegna venivano divisi, sotto l’aspetto strategico e politico, nei seguenti teatri di guerra:
                  Francia (teatro di guerra dell’ovest), Svizzera (teatro di guerra del nord), Lombardo Vene-
                  to e ducati (teatro di guerra del bacino del Po) e Gran ducato di Toscana (teatro di guerra
                  tra Appennino e mare).
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                  Nell’esemplare esaminato risulta depennata la parte iniziale del paragrafo 47: «Non si po-
                  trà in nulla variare alla classificazione ed ordine delle carte, memorie o registri dell’Uffizio
                  militare senza la previa autorizzazione del comandante generale».
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