Page 49 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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Un’indagine preliminare                                              49


               Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del
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               Regio esercito del 1940 .
                  Sul versamento agli Archivi di Stato degli stati matricolari del personale mili-
               tare e civile (impiegati e operai) troviamo indicazioni nelle circolari emanate nel
               1929  e  nel  1930  dall’Ispettorato  generale  amministrativo  del  Ministero  della
               guerra, aventi a oggetto la conservazione e l’eliminazione del carteggio da parte
               degli uffici del Regio esercito .
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                  Superfluo, forse, notare come, nei fatti, gli obblighi previsti dalla legislazione
               archivistica non vennero sempre rispettati in maniera sistematica vista, appunto,
               la creazione degli archivi storici militari e la frammentarietà di alcuni fondi mili-
               tari oggi presenti negli Archivi di Stato.
                  Di fronte a questa deroga, de facto, di quanto stabilito dal legislatore in mate-
               ria di archivi, sorprende il silenzio dell’amministrazione degli Archivi di Stato e,
               più in generale, della comunità archivistica cui era nota l’esistenza e l’importan-
               za della documentazione custodita dalle Forze armate. E questo grazie alla stessa
               attività editoriale degli uffici storici che fu, anche volontariamente, strumento
               conoscitivo degli archivi militari e che vide la collaborazione di illustri archivisti





               9   Approvato con il r.d. 6 giu. 1940, n. 1481, in part. si vedano gli artt. 43-45. Su questo an-
                  che f. PusCeddu, Qualche altra considerazione sugli archivi militari, in «Rassegna degli
                  Archivi di Stato», XXX (1970), 2, pp. 412-417. Inoltre, sul versamento agli Archivi di Sta-
                  to dei ruoli matricolari, inviati dai distretti militari, importante componente dell’organiz-
                  zazione territoriale dell’Esercito, si rimanda a G. silenGo, Note sui rapporti tra Archivi di
                  Stato e uffici militari, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), 3, pp. 771-774.
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                  Il versamento doveva avvenire 10 anni dopo la morte dell’ufficiale. Inoltre, la circolare del
                  1930, tra la documentazione da inviare agli Archivi di Stato, inseriva anche la cartella in-
                  dividuale degli ufficiali. Cfr. la circolare Ispettorato generale amministrativo, Disposizioni
                  varie. Norme per la conservazione e l’eliminazione degli atti del carteggio, 17 ott. 1929,
                  n. 634, a firma del ministro della Guerra Pietro Gazzera, in «Giornale militare ufficiale»,
                                 a
                  (1929), dispensa 54 , pp. 2550-2553 e la circolare Ispettorato generale amministrativo, Di-
                  sposizioni varie. Norme per la conservazione e l’eliminazione degli atti del carteggio, 1°
                  mag. 1930, n. 258, a firma del ministro della Guerra Pietro Gazzera, in «Giornale militare
                                         a
                  ufficiale», (1930), dispensa 24 , pp. 885-887. Segnaliamo che la stessa indicazione veniva
                  fornita anche per i ruoli matricolari degli impiegati civili e degli operai permanenti delle
                  amministrazioni militari dipendenti, da versare 20 anni dopo dalla cessazione del servizio,
                  termine poi ricondotto ai 10 anni. Cfr. anche CoMando Generale dell’arMa dei Carabi-
                  nieri reali, Istruzione sul carteggio, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1932, bozza di
                                                                                  a
                  stampa, pubblicata in «Bollettino ufficiale dei Carabinieri reali», (1932), dispensa 1  stra-
                  ordinaria, in part. p. 56, n. 35/III, e p. 58, n. 35/IV; CoMando Generale dell’arMa dei Ca-
                  rabinieri reali, Istruzioni sul carteggio. Edizione 1940-XVIII, Roma, Istituto poligrafico
                  dello Stato, Libreria, 1940, p. 61, n. 69/III. Sui provvedimenti del 1929 e del 1930 si veda-
                  no anche, in questo volume, le pp. 307-308 e 472-476.
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