Page 530 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            Forza armata, il ministro della Difesa, su richiesta dell’Ufficio storico dell’Eser-
            cito, emanava la disposizione 25 gen. 1979, n. 7/2349, Consultazione della docu-
            mentazione custodita negli uffici storici di FA. Con tale provvedimento veniva
            sancita, in materia di consultazione dei documenti custoditi negli uffici storici,
            l’applicazione, per analogia, del d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409. In aggiunta, veniva
            prevista  la  possibilità  della  consultazione  anticipata  di  documenti  di  carattere
            riservato, previa autorizzazione del Gabinetto del ministro.
               Il provvedimento, in seguito, veniva sostituito da un decreto del ministro della
            Difesa, datato 1° giugno 1990, che riconfermava quanto stabilito nel 1979 sulla
            consultabilità e disciplinava il servizio all’interno delle sezioni archivi degli uffi-
            ci storici soprattutto in base al Regolamento per gli Archivi di Stato, approvato
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            con il r.d. 2 ott. 1911, n. 1163 .
               Il processo di acquisizione della fisionomia di istituto di conservazione «pub-
            blico» viene poi perfezionato e concluso dal d.lg. 29 ott. 1999, n. 490, testo
            unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a
            norma  dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, che, all’art. 30, esclu-
            deva gli stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica dalla sor-
            veglianza dell’amministrazione archivistica e, per quanto atteneva alla documen-
            tazione  di  «carattere  militare  e  operativo»,  dall’obbligo  di  versamento  agli
            Archivi di Stato.
               Per la prima volta una disposizione legislativa, di carattere primario, prevedeva
            esplicitamente la conservazione delle carte militari e operative presso gli stati mag-
            giori di forza armata  e questo dava forza giuridica all’esistenza stessa di uffici e
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            archivi storici nell’ambito dell’area tecnico-operativa della Difesa; uffici e archivi
            in precedenza esistenti solo per normativa interna, ovvero in forza degli ordinamen-




            46   Tra il 1979 e il 1994 veniva anche decisa la «declassifica» automatica, gestita direttamente
               dall’Ufficio storico dell’Esercito, delle carte con classifica di segretezza datate ante 8 mag-
               gio 1940, prodotte da comandi e reparti mobilitati in guerra e non più in vita. Per la storia
               e per i testi delle disposizioni del ministro della Difesa del 1979 e 1990 e, ancora, per le
               vicende che resero consultabili parte delle carte classificate custodite dall’Ufficio storico,
               cfr. arChivio dell’uffiCio storiCo del CoMando Generale dell’arMa dei Carabinieri, Do-
               cumentoteca, fasc. «854.12/1967-1979. Comando generale Arma dei carabinieri» e fasc.
               38/1989 (parzialmente consultabile); AUSSME, Archivio dell’Ufficio storico, b. «Norme
               consultabilità (studio del gen. Della Volpe)» e b. «Ufficio storico. Consultabilità. Legisla-
               zione archivistica 1999-2000 (aggiornata)». Inoltre, copia anastatica del decreto ministe-
               riale del 1990 è pubblicata in s. orlando, La regolamentazione della consultazione…cit.,
               pp. 365-366.
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                Come già sottolineato, con il d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409, il legislatore aveva già introdotto,
               agli artt. 25 e 27, un’eccezione per il Ministero della difesa relativa, però, alla sola facoltà
               di costituire, al posto delle commissioni di sorveglianza, «apposite commissioni» in base
               alla necessità di effettuare le operazioni di scarto.
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